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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 ottobre 2006

Cassazione n. 02846/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'11 luglio 2024 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., della somma di euro 10.330 rinvenuta in occasione della perquisizione della sua abitazione unitamente alla sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio. t Con un unico motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al reato per cui il ricorrente è indagato, non essendogli stata contestata la cessione, ma la sola detenzione della sostanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo manifestamente infondato atteso che, ai fini della confisca per sproporzione, l'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, non richiede la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, richiesto, invece, per la confisca diretta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'11 luglio 2024 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., della somma di euro 10.330 rinvenuta in occasione della perquisizione della sua abitazione unitamente alla sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio. t Con un unico motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al reato per cui il ricorrente è indagato, non essendogli stata contestata la cessione, ma la sola detenzione della sostanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo manifestamente infondato atteso che, ai fini della confisca per sproporzione, l'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, non richiede la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, richiesto, invece, per la confisca diretta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 02846/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris