CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 42122/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25651 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tracia, n. 4, presso la dottoressa [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già "Eurocosmetics 2000" s.r.I.) - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Savorelli, n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1426/2016 della Corte d'Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. al Tribunale di Milano la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. esponeva che aveva fornito merce alla "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA]; che il saldo del corrispettivo, pari ad euro 5.351,74, come da fatture accompagnatorie n. 2103, n. 2134, n. 2223, n. 2262 e n. 2302 dell'anno 2000, era rimasto insoluto. Chiedeva che se ne ingiungesse il pagamento a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con decreto n. 25763/2011 il tribunale pronunciava l'ingiunzione. 3. Con citazione del 18.10.2011 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione Eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, siccome competente il Tribunale di Salerno, suo foro generale e giudice del luogo ove l'obbligazione era sorta ed era da eseguire. [OSCURATO:SOCIETA] che non aveva né ordinato né ricevuto la merce di cui alle fatture. Instava per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano e per la revoca dell'ingiunzione opposta. 4. Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA], tra l'altro, che le fatture emesse corrispondevano ad ordini commerciali predisposti dal suo agente di zona. 5. Con sentenza n. 10288/2013 il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, 3° co., cod. civ., rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese del giudizio. 6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. 7. Con sentenza n. 1426/2016 la Corte d'Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Preliminarmente la corte dichiarava inammissibile l'eccezione di prescrizione dell'avversa pretesa, siccome sollevata per la prima volta in grado d'appello. Indi evidenziava che la pretesa creditoria azionata dall'appellata era determinata nel suo ammontare e dunque che la corrispondente obbligazione sarebbe stata da adempiere nel domicilio del creditore al tempo della scadenza; che pertanto il Tribunale di Milano, adito in sede monitoria, era competente quale "forum destinatae solutionis". Evidenziava inoltre che il tribunale aveva correttamente ritenuto che la s.r.l. opposta aveva fornito prova adeguata dell'azionato credito. 8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 9. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la s.r.l. controricorrente. 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 2 e n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 2° co., e 25, 1° co., Cost., degli artt. 19, 20 e 38 cod. proc. civ. e dell'art. 1182, 3° co. e 4° co., cod. civ., la carenza di motivazione.Deduce che tra le parti non vi è stato alcun rapporto negoziale e comunque che, al di là delle fatture predisposte unilateralmente dalla "[OSCURATO:PERSONA]", non vi è alcun atto o documento che valga a determinare in qualche misura il prezzo della presunta vendita ai fini dell'operatività del 3 0 co. dell'art. 1182 cod. civ. e quindi del "forum destinatae solutionis". Deduce che i pretesi ordinativi, su carta intestata a soggetto terzo, non sono stati da ella sottoscritti e riportano dati privi di ogni rilievo. Deduce che di conseguenza è competente il Tribunale di Salerno sia quale suo foro generale sia quale foro alternativo. 11. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo (con cui la ricorrente ha denunciato ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., la carenza di motivazione). 12. Occorre evidentemente procedere dall'insegnamento n. 17989 del 13.9.2016 delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero dal rilievo - che vi si legge in motivazione - secondo cui "le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'art. 1182, terzo comma, c.c., richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo (...). In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale. Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico" (si veda anche Cass. (ord.) 20.3.2019, n. 7722). 13. Su tale scorta vanno senz'altro condivisi gli argomenti della ricorrente ai fini della qualificazione come "chiedibile", anziché come "portabile", dell'obbligazione che la "[OSCURATO:PERSONA]" ha dedotto in giudizio e quindi ai fini dell'impossibilità di radicare in via alternativa, ex art. 20 cod. proc. civ., la competenza ratione loci presso il Tribunale di Milano, giudice del luogo ove la medesima obbligazione - si assume - sarebbe stata da adempiere ovvero, ex art. 1182, 2° co., cod. civ., giudice del luogo ove l'asserito creditore, la "[OSCURATO:PERSONA]", aveva la propria sede al tempo della scadenza. Ebbene, la formazione "unilaterale" e comunque l'estraneità della Bellifiori all'iter formativo della documentazione allegata a fondamento dell'azionata pretesa - gli ordinativi della merce emessi dal rappresentante di zona della s.r.l. controricorrente e le correlate fatture "accompagnatorie", documenti tutti privi della sottoscrizione della ricorrente (cfr. a tal ultimo riguardo sentenza d'appello, pag. 4) - implicano innegabilmente che la liquidità dell'azionato credito è stata riscontrata dalla Corte di Milano non già alla luce di criteri di carattere "oggettivo" bensì alla stregua della mera prospettazione dell'asserita creditrice. 14. Del resto, il carattere "unilaterale" delle fatture - nella specie "accompagnatorie" nondimeno prive della sottoscrizione dell'asserita destinataria della merce - rinviene puntuale riscontro nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte. Difatti questo Giudice spiega che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. 20.5.2004, n. 9593; Cass.12.1.2016, n. 299; Cass. (ord.) 11.3.2011, n. 5915, secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto). 15. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 1426/2016 della Corte d'Appello di Milano va cassata. Va dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno - foro generale della convenuta e giudice del luogo ove l'obbligazione sarebbe sorta e sarebbe da eseguire - dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 16. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1 0 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza n. 1426/2016 della Corte d'Appello di Milano, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Salerno, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità