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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 32568/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il • reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso, in unico articolato motivo e con la memoria pervenuta il 4/7/2024, si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento è apparente in quanto priva di una rigorosa ed effettiva verifica sulla prova della sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, per altro verso, che non tutti gli elementi evidenziati dalla difesa sono state oggetto di effettiva e concreta analisi; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Considerato che la motivazione del provvedimento impugnato - con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, e alla posizione verticistica rivestita dal ricorrente nell'associazione, tuttora attiva nel territorio, così come evidenziato anche facendo riferimento a recenti provvedimenti cautelari, nonché ai trattenimenti di corrispondenza e alle indagini dalle quali era emersa anche l'intenzione del ricorrente di evadere (cfr. pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato) - si basa su un compendio istruttorio tutt'altro che lacunoso e apparente quanto, piuttosto, risulta adeguata e coerente in merito alla sussistenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza e alla sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, oltre a risultare del tutto generica, anche nella parte relativa alla ritenuta omessa acquisizione delle nuove prove, è tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, e pertanto non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il • reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso, in unico articolato motivo e con la memoria pervenuta il 4/7/2024, si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento è apparente in quanto priva di una rigorosa ed effettiva verifica sulla prova della sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, per altro verso, che non tutti gli elementi evidenziati dalla difesa sono state oggetto di effettiva e concreta analisi; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Considerato che la motivazione del provvedimento impugnato - con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, e alla posizione verticistica rivestita dal ricorrente nell'associazione, tuttora attiva nel territorio, così come evidenziato anche facendo riferimento a recenti provvedimenti cautelari, nonché ai trattenimenti di corrispondenza e alle indagini dalle quali era emersa anche l'intenzione del ricorrente di evadere (cfr. pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato) - si basa su un compendio istruttorio tutt'altro che lacunoso e apparente quanto, piuttosto, risulta adeguata e coerente in merito alla sussistenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza e alla sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, oltre a risultare del tutto generica, anche nella parte relativa alla ritenuta omessa acquisizione delle nuove prove, è tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, e pertanto non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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