Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 190/1975
ECLI:IT:COST:1975:190
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - A seguito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in
proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'ANIEP,
Associazione nazionale invalidi per esiti di poliomielite - firmataria,
con altre associazioni del settore dell'assistenza (ANMIC, ONMIC e
ANICI), dell'atto 13 marzo 1965, di costituzione di un organismo
confederale avente natura di ente associativo privato e di fatto,
denominato UGIC ([OSCURATO:PERSONA]) - avverso il d.P.R. 1
agosto 1969, n. 1116, con il quale era stato approvato il regolamento
per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, attributiva della
personalità giuridica pubblica all'UGIC, ridenominata ANMIC
(Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), e di altro
ricorso proposto dallo stesso Selleri e dall'invalido [OSCURATO:PERSONA]
(per annullamento di delibera del Comitato centrale dell'ANMIC),
l'adito Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ritenuta
l'ammissibilità dei ricorsi (dei quali previamente aveva disposto la
riunione), con ordinanza 28 novembre 1972, ha sollevato - in quanto, a
suo avviso, rilevante e non manifestamente infondata - questione di
legittimità, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione della
legge 1965 n. 458 citata, sul rilievo che la istituzione - da questa
operata - di un ente pubblico per il raggiungimento delle finalità di
tutela degli invalidi civili sarebbe, nella specie, avvenuta mediante
la "appropriazione" (e quindi eliminazione) della preesistente realtà
associativa di carattere privato, rappresentata dalle associazioni di
fatto (tra cui la ANIEP) confederate nell'UGIC.
2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de
qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si è in questo
costituita l'ANMIC, che ha instato per una declaratoria di infondatezza
della sollevata questione.
3. - Si è costituita, altresì, l'ANIEP, deducendo
l'illegittimità, invece, della norma denunziata.
4. - Entrambe le parti hanno ribadito le loro conclusioni con
successive memorie illustrative.
:
1. - L'ordinanza di rimessione devolve alla Corte la questione
della legittimità della legge 23 aprile 1965, n. 458, in riferimento
agli artt. 2 e 18 della Costituzione.
La normativa denunziata sarebbe, infatti, pervenuta alla
istituzione del soggetto di diritto pubblico ((ri)denominato ANMIC),
mediante intervento sull'ente privato UGIC - a sua volta nascente dalla
confederazione di associazioni di fatto operanti nel settore
dell'assistenza agli invalidi civili - trasformandolo nella struttura e
nello scopo.
Non si sarebbe, cioè, limitata a creare (e il giudice a quo non
contesta che ciò avrebbe potuto farsi) un ente pubblico accanto ad una
associazione privata, sibbene avrebbe addirittura sostituito il primo
alla seconda.
Discenderebbe da ciò, appunto, l'ipotizzata violazione, sia del
diritto costituzionale di libertà di associazione (la cui garanzia
dovrebbe coprire non solo la nascita ma anche la vita ed il permanere
della privata associazione), sia del diritto del singolo allo
svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali, come
quella rappresentata dalla categoria degli invalidi civili.
2. - La questione è infondata.
La legge 1965 n. 458 citata - al di là dell'enunciazione del suo
art. 1, che attribuisce "personalità giuridica pubblica all'UGIC" -
realizza, infatti, come chiaramente emerge dal contesto delle sue altre
disposizioni, esaminate e valutate nel loro effettivo contenuto, la
creazione, in realtà, di un ente (del resto "ridenominato ANMIC")
strutturalmente e funzionalmente diverso da quello che si dice
riconosciuto.
L'assenza di una relazione di identità o continuità tra tale
istituito ente pubblico, da una parte e, dall'altra, la confederazione
UGIC e le private associazioni che questa compongono, è, in
particolare, comprovata dall'assoluta autonomia dei rispettivi
patrimoni; dalla diversità strutturale, per cui l'ANMIC - a differenza
dell'UGIC che confedera altre associazioni - associa, invece,
direttamente gli invalidi come singoli; dalla prevista estensione,
infine, dei diritti e delle agevolazioni contemplati dalla legge nei
confronti anche degli invalidi non iscritti (cfr. art. 2 comma
secondo).
Va poi considerato (e trattasi di argomento indubbiamente decisivo
per la soluzione della sottoposta questione) che il soggetto pubblico
nascente dalla legge denunziata è configurato come ente a struttura
associativa, ma la iscrizione come socio è esplicitamente dichiarata
facoltativa, e quindi libera (art. 2 comma primo).
Discende da ciò che - contrariamente a quanto, sia pur
dubitativamente, ritenuto dal giudice a quo - resta del tutto
impregiudicata l'esistenza e permanenza in vita delle collaterali
associazioni private del settore dell'assistenza agli invalidi civili,
né è toccata la facoltà di queste di avvalersi, nella loro
attività, di formule organizzatorie unitarie, quale quella
confederale, propria della UGIC.
Epperò - in quanto, appunto, non è nella specie, compromessa in
alcuna delle sue forme o manifestazioni, la libertà di associazione
né, tantomeno, la libertà dei singoli di svolgimento della loro
personalità nelle formazioni sociali - resta esclusa la dedotta
violazione degli artt. 18 e 2 della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 23 aprile 1965, n. 458 (Attribuzione di personalità
giuridica pubblica all'UGIC), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e
18 della Costituzione, con l'ordinanza del Consiglio di Stato in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere.