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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 190/1975

ECLI:IT:COST:1975:190
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - A seguito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'ANIEP, Associazione nazionale invalidi per esiti di poliomielite - firmataria, con altre associazioni del settore dell'assistenza (ANMIC, ONMIC e ANICI), dell'atto 13 marzo 1965, di costituzione di un organismo confederale avente natura di ente associativo privato e di fatto, denominato UGIC ([OSCURATO:PERSONA]) - avverso il d.P.R. 1 agosto 1969, n. 1116, con il quale era stato approvato il regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, attributiva della personalità giuridica pubblica all'UGIC, ridenominata ANMIC (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), e di altro ricorso proposto dallo stesso Selleri e dall'invalido [OSCURATO:PERSONA] (per annullamento di delibera del Comitato centrale dell'ANMIC), l'adito Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ritenuta l'ammissibilità dei ricorsi (dei quali previamente aveva disposto la riunione), con ordinanza 28 novembre 1972, ha sollevato - in quanto, a suo avviso, rilevante e non manifestamente infondata - questione di legittimità, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione della legge 1965 n. 458 citata, sul rilievo che la istituzione - da questa operata - di un ente pubblico per il raggiungimento delle finalità di tutela degli invalidi civili sarebbe, nella specie, avvenuta mediante la "appropriazione" (e quindi eliminazione) della preesistente realtà associativa di carattere privato, rappresentata dalle associazioni di fatto (tra cui la ANIEP) confederate nell'UGIC.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si è in questo costituita l'ANMIC, che ha instato per una declaratoria di infondatezza della sollevata questione.

3. - Si è costituita, altresì, l'ANIEP, deducendo l'illegittimità, invece, della norma denunziata.

4. - Entrambe le parti hanno ribadito le loro conclusioni con successive memorie illustrative. :

1. - L'ordinanza di rimessione devolve alla Corte la questione della legittimità della legge 23 aprile 1965, n. 458, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

La normativa denunziata sarebbe, infatti, pervenuta alla istituzione del soggetto di diritto pubblico ((ri)denominato ANMIC), mediante intervento sull'ente privato UGIC - a sua volta nascente dalla confederazione di associazioni di fatto operanti nel settore dell'assistenza agli invalidi civili - trasformandolo nella struttura e nello scopo.

Non si sarebbe, cioè, limitata a creare (e il giudice a quo non contesta che ciò avrebbe potuto farsi) un ente pubblico accanto ad una associazione privata, sibbene avrebbe addirittura sostituito il primo alla seconda.

Discenderebbe da ciò, appunto, l'ipotizzata violazione, sia del diritto costituzionale di libertà di associazione (la cui garanzia dovrebbe coprire non solo la nascita ma anche la vita ed il permanere della privata associazione), sia del diritto del singolo allo svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali, come quella rappresentata dalla categoria degli invalidi civili.

2. - La questione è infondata.

La legge 1965 n. 458 citata - al di là dell'enunciazione del suo art. 1, che attribuisce "personalità giuridica pubblica all'UGIC" - realizza, infatti, come chiaramente emerge dal contesto delle sue altre disposizioni, esaminate e valutate nel loro effettivo contenuto, la creazione, in realtà, di un ente (del resto "ridenominato ANMIC") strutturalmente e funzionalmente diverso da quello che si dice riconosciuto.

L'assenza di una relazione di identità o continuità tra tale istituito ente pubblico, da una parte e, dall'altra, la confederazione UGIC e le private associazioni che questa compongono, è, in particolare, comprovata dall'assoluta autonomia dei rispettivi patrimoni; dalla diversità strutturale, per cui l'ANMIC - a differenza dell'UGIC che confedera altre associazioni - associa, invece, direttamente gli invalidi come singoli; dalla prevista estensione, infine, dei diritti e delle agevolazioni contemplati dalla legge nei confronti anche degli invalidi non iscritti (cfr. art. 2 comma secondo).

Va poi considerato (e trattasi di argomento indubbiamente decisivo per la soluzione della sottoposta questione) che il soggetto pubblico nascente dalla legge denunziata è configurato come ente a struttura associativa, ma la iscrizione come socio è esplicitamente dichiarata facoltativa, e quindi libera (art. 2 comma primo).

Discende da ciò che - contrariamente a quanto, sia pur dubitativamente, ritenuto dal giudice a quo - resta del tutto impregiudicata l'esistenza e permanenza in vita delle collaterali associazioni private del settore dell'assistenza agli invalidi civili, né è toccata la facoltà di queste di avvalersi, nella loro attività, di formule organizzatorie unitarie, quale quella confederale, propria della UGIC.

Epperò - in quanto, appunto, non è nella specie, compromessa in alcuna delle sue forme o manifestazioni, la libertà di associazione né, tantomeno, la libertà dei singoli di svolgimento della loro personalità nelle formazioni sociali - resta esclusa la dedotta violazione degli artt. 18 e 2 della Costituzione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 aprile 1965, n. 458 (Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'UGIC), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione, con l'ordinanza del Consiglio di Stato in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - A seguito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'ANIEP, Associazione nazionale invalidi per esiti di poliomielite - firmataria, con altre associazioni del settore dell'assistenza (ANMIC, ONMIC e ANICI), dell'atto 13 marzo 1965, di costituzione di un organismo confederale avente natura di ente associativo privato e di fatto, denominato UGIC ([OSCURATO:PERSONA]) - avverso il d.P.R. 1 agosto 1969, n. 1116, con il quale era stato approvato il regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, attributiva della personalità giuridica pubblica all'UGIC, ridenominata ANMIC (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), e di altro ricorso proposto dallo stesso Selleri e dall'invalido [OSCURATO:PERSONA] (per annullamento di delibera del Comitato centrale dell'ANMIC), l'adito Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ritenuta l'ammissibilità dei ricorsi (dei quali previamente aveva disposto la riunione), con ordinanza 28 novembre 1972, ha sollevato - in quanto, a suo avviso, rilevante e non manifestamente infondata - questione di legittimità, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione della legge 1965 n. 458 citata, sul rilievo che la istituzione - da questa operata - di un ente pubblico per il raggiungimento delle finalità di tutela degli invalidi civili sarebbe, nella specie, avvenuta mediante la "appropriazione" (e quindi eliminazione) della preesistente realtà associativa di carattere privato, rappresentata dalle associazioni di fatto (tra cui la ANIEP) confederate nell'UGIC. 2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si è in questo costituita l'ANMIC, che ha instato per una declaratoria di infondatezza della sollevata questione. 3. - Si è costituita, altresì, l'ANIEP, deducendo l'illegittimità, invece, della norma denunziata. 4. - Entrambe le parti hanno ribadito le loro conclusioni con successive memorie illustrative. : 1. - L'ordinanza di rimessione devolve alla Corte la questione della legittimità della legge 23 aprile 1965, n. 458, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione. La normativa denunziata sarebbe, infatti, pervenuta alla istituzione del soggetto di diritto pubblico ((ri)denominato ANMIC), mediante intervento sull'ente privato UGIC - a sua volta nascente dalla confederazione di associazioni di fatto operanti nel settore dell'assistenza agli invalidi civili - trasformandolo nella struttura e nello scopo. Non si sarebbe, cioè, limitata a creare (e il giudice a quo non contesta che ciò avrebbe potuto farsi) un ente pubblico accanto ad una associazione privata, sibbene avrebbe addirittura sostituito il primo alla seconda. Discenderebbe da ciò, appunto, l'ipotizzata violazione, sia del diritto costituzionale di libertà di associazione (la cui garanzia dovrebbe coprire non solo la nascita ma anche la vita ed il permanere della privata associazione), sia del diritto del singolo allo svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali, come quella rappresentata dalla categoria degli invalidi civili. 2. - La questione è infondata. La legge 1965 n. 458 citata - al di là dell'enunciazione del suo art. 1, che attribuisce "personalità giuridica pubblica all'UGIC" - realizza, infatti, come chiaramente emerge dal contesto delle sue altre disposizioni, esaminate e valutate nel loro effettivo contenuto, la creazione, in realtà, di un ente (del resto "ridenominato ANMIC") strutturalmente e funzionalmente diverso da quello che si dice riconosciuto. L'assenza di una relazione di identità o continuità tra tale istituito ente pubblico, da una parte e, dall'altra, la confederazione UGIC e le private associazioni che questa compongono, è, in particolare, comprovata dall'assoluta autonomia dei rispettivi patrimoni; dalla diversità strutturale, per cui l'ANMIC - a differenza dell'UGIC che confedera altre associazioni - associa, invece, direttamente gli invalidi come singoli; dalla prevista estensione, infine, dei diritti e delle agevolazioni contemplati dalla legge nei confronti anche degli invalidi non iscritti (cfr. art. 2 comma secondo). Va poi considerato (e trattasi di argomento indubbiamente decisivo per la soluzione della sottoposta questione) che il soggetto pubblico nascente dalla legge denunziata è configurato come ente a struttura associativa, ma la iscrizione come socio è esplicitamente dichiarata facoltativa, e quindi libera (art. 2 comma primo). Discende da ciò che - contrariamente a quanto, sia pur dubitativamente, ritenuto dal giudice a quo - resta del tutto impregiudicata l'esistenza e permanenza in vita delle collaterali associazioni private del settore dell'assistenza agli invalidi civili, né è toccata la facoltà di queste di avvalersi, nella loro attività, di formule organizzatorie unitarie, quale quella confederale, propria della UGIC. Epperò - in quanto, appunto, non è nella specie, compromessa in alcuna delle sue forme o manifestazioni, la libertà di associazione né, tantomeno, la libertà dei singoli di svolgimento della loro personalità nelle formazioni sociali - resta esclusa la dedotta violazione degli artt. 18 e 2 della Costituzione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 aprile 1965, n. 458 (Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'UGIC), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione, con l'ordinanza del Consiglio di Stato in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere.
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