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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 25683/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 2 aprile 2026, posto che la sentenza di primo grado ha inflitto la pena di 1.000 euro di ammenda, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Como, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ili D E P O [OSCURATO:PERSONA]':. ‘A.k Seziono vli L'ASSISTENT tÀj DIZIARIO Dott.ssa Kat DÌnwnte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 2 aprile 2026, posto che la sentenza di primo grado ha inflitto la pena di 1.000 euro di ammenda, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Como, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ili D E P O [OSCURATO:PERSONA]':. ‘A.k Seziono vli L'ASSISTENT tÀj DIZIARIO Dott.ssa Kat DÌnwnte
Sentenza Cassazione n. 25683/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris