CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 45827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., in riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha deliberato di infliggere all'imputato, riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 453, 455 e 99, comma 2, cod. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale. 2. Avverso la sentenza ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello con conseguente vizio del consenso del ricorrente, è manifestamente infondato. Dal consentito esame degli atti emerge: 1) che la notifica del detto atto all'imputato venne tentata presso il domicilio da questi eletto (alla [OSCURATO:PERSONA] 36 di ATRIPALDA) tramite il servizio postale, ma non andò a buon fine per irreperibilità del destinatario (cfr. attestazione dell'addetto al recapito sulla cartolina allegata al piego raccomandato n. 786324894263); 2) che la stessa notifica venne poi effettuata tramite PEC in data 25 gennaio 2022, inviata <<al difensore in proprio e all'imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.», come riportato nel riquadro 'Annotazioni'; 3) che certamente [OSCURATO:PERSONA] ebbe conoscenza del processo a suo carico celebrato in appello contrassegnato dal n. 1020/20 RGA, come si evince dalla procura speciale a sua firma conferita all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la definizione dello stesso ex art. 599-bis cod. proc. pen. recante la data dell'8 febbraio 2022 (reperita in atti). 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853». 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. Così deciso