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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11056/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23836/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in CERVINARA (AV), VIA del Balzo n. 52, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv., con domicilio eletto in ROMA, VIA G. ANDREOLI, N. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – Ric. 2017 n. 23836 sez.

S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI N.2077/2017 depositata il 12/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la Società FINIM per l’individuazione delle linea di confine tra il fondo di sua proprietà, sito in Paolisi, n.c.t. foglio 2, particella n. 448 e quello confinante di proprietà della convenuta in Paolisi, via Appia km 327, con richiesta di apposizione di termini.

2. Si costituiva la convenuta che chiedeva di accertare l’esatta linea di confine con il fondo dell’attore tenendo conto dei punti fissi indicati dall’agenzia del territorio di Benevento.

Secondo la convenuta il confine era conforme alla situazione di fatto di diritto in base alla quale il fondo era sempre stato posseduto.

3. Il Tribunale di Benevento dichiarava che la reale linea di confine tra i fondi risultava essere quella delineata dalle mappe catastali e sui luoghi demarcati da termini lapidei e da picchetti, presenti parallelamente ad un muro di recinzione in cemento armato realizzato invece interamente sul fondo dell’attore, muro che seguiva l’intera lunghezza da sud a nord del fondo della convenuta per un’altezza media di metri 5,70 a partire dal lato esterno e centralmente da un esistente pozzo alla romana, il tutto descritto dalla consulenza tecnica d’ufficio. 3.1 Il giudice di primo grado nel motivare la propria decisione evidenziava che, dall’esame della documentazione prodotta dalle parti, titoli di proprietà, mappe catastali, tipi di frazionamento, nonché di quanto scaturito dall’esame della disposta consulenza di Ric. 2017 n. 23836 sez.

S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 ufficio, emergeva con chiarezza che la reale linea di confine tra il fondo di proprietà dell’attore e il fondo della convenuta risultava essere esattamente quella delineata dalle mappe catastali.

4. La società FINIM proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. Si costituiva l’originario attore chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

6. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il primo motivo di gravame relativo alla comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali mentre accoglieva parzialmente il secondo e il terzo motivo nei limiti in cui evidenziavano l’erronea determinazione della linea di confine operata dal CTU nel primo grado di giudizio.

La nuova consulenza tecnica espletata nel giudizio di appello, cui la corte riteneva di aderire, infatti, evidenziava che la metodologia adottata dal precedente consulente non teneva conto del frazionamento del 1958 della mappa d’impianto, omettendo di seguire la rotraslazione dei punti di riferimento desunti dalla mappa d’impianto, emergeva pertanto, un errore metodologico del consulente come rilevato dall’appellante nel secondo motivo d’appello.

Ciò premesso nel caso di specie emergeva che i titoli di proprietà prodotti dalle parti non offrivano alcun valido elemento per la determinazione del confine tra i fondi.

Pertanto, il CTU dopo aver esposto con precisione la metodologia di rilevamento del confine (punti vertice, frazionamenti considerate mappali d’impianto), individuava la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti precisando che per la ricostruzione della linea di confine era stato utilizzato il frazionamento del 1958.

Sulla base di tale consulenza la Corte d'Appello di Napoli individuava il confine tracciato come graficamente rappresentato nell’allegato della relazione del consulente tecnico e precisava che Ric. 2017 n. 23836 sez.

S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 non poteva ritenersi fondato l’argomento dedotto dall’appellantData pubblicazione 05/04/2022e teso a suffragare l’assunto che il pozzo esistente fosse ricompreso interamente nel proprio fondo.

La Corte d’Appello di Napoli accoglieva parzialmente anche il quarto motivo di appello.

L’erroneità della consulenza tecnica espletata in primo grado determinava infatti la necessità di riformare la pronuncia sulle spese del giudizio, tuttavia, poiché la soluzione individuata dal consulente non si discostava in modo rilevante da quella di parte appellata, mentre era in modo più marcato divergente da quella indicata dalla parte appellante, riteneva congrua la compensazione delle spese di consulenza del giudizio di primo grado nella misura di 1/3, ricadendo per i restanti 2/3 a carico della parte appellante.

Infine, rigettava l’appello incidentale interposto dal Carbone in relazione alle domande di risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., E di violazione dei doveri di probità e lealtà.

7. La società FINIM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

7. Fissato all’udienza pubblica del 10 marzo 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

8. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

9. [OSCURATO:PERSONA] FINIM, con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 23836 sez.

S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 91 c.p.c. errata attribuzione della soccombenza – con prevalenza dell’appellante - ai fini della ripartizione della condanna sulle spese.

2. Motivazione apparente, carente, illogica e contraddittoria.

La Corte d’Appello dovendo individuare il soccombente per le spese del giudizio afferma, in contrasto con le risultanze di causa, che il soccombente principale sia l’appellante FINIM, compiendo una valutazione di fatto circa la maggiore corrispondenza della CTU rispetto alla consulenza di parte appellata e non di parte appellante.

Tale motivazione a parere del ricorrente sarebbe del tutto apparente.

In appello FINIM ha conseguito la riforma integrale della sentenza sul petitum principale avente ad oggetto il regolamento di confini rispetto alla striscia di terreno di circa 2 metri che non appartiene al fondo dell’originario attore.

Il CTU nominato in secondo grado, infatti, ha assegnato l’intera striscia a vantaggio della particella della ricorrente, avendo modificato le erronee risultanze della prima CTU e spostato la linea di confine da metri 5,70 dal muro Carbone a metri 3,26, restituendo a FINIM una striscia di metri 2,44 da nord a sud.

Dagli atti, dunque, emergerebbe chiaramente che l’unico soccombente nel giudizio sia stato [OSCURATO:PERSONA].

Le spese, pertanto, avrebbero dovuto essere poste interamente a suo carico e non a carico della convenuta che non si era neanche opposta all’azione.

In conclusione, secondi la ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare, in conformità all’articolo 91 c.p.c., accertata l’infondatezza della pretesa del Carbone sulla fascia di terreno di circa 2 mt., la sua totale soccombenza con condanna al pagamento delle spese di primo di secondo grado.

Ric. 2017 n. 23836 sez.

S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 91 c.p.c., ulteriore erroneità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione.

Ulteriore soccombenza dell’attore [OSCURATO:PERSONA] sul suo appello incidentale, sottaciuta dalla Corte d’Appello.

La censura è in parte ripetitiva di quella svolta con il primo motivo.

Nel giudizio di appello si sarebbe affermata la totale soccombenza dell’appellato.

Tale soccombenza sarebbe addirittura doppia essendo stato rigettato anche l’appello incidentale relativo alla condanna ex artt. 88 e 92 c.p.c.

La motivazione sul riparto delle spese sarebbe solo apparente e del tutto contraddittoria.

A parere della ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe considerato la fondatezza delle regioni proposte dall’appellante con il rigetto totale della pretesa iniziale del Carbone.

Non si giustificherebbe la decisione di attribuire una prevalente soccombenza all’appellante.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art.91 c.p.c., erronea ed illegittima decisione per motivazione inesistente apparente, illogica e contraddittoria.

Anche tale censura ricalca quelle precedenti e riguarda sempre l’erroneo riparto delle spese del giudizio e delle consulenze. 3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

L'azione di regolamento di confini si caratterizza per la sola finalità di rimozione di una situazione di incertezza, pertanto, nel giudizio, attore e convenuto sono in una posizione di sostanziale eguaglianza in ragione del comune interesse all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i fondi, quando questa sia obiettivamente e/o soggettivamente incerta, tanto che al giudice non è data la possibilità di non decidere e di non determinare il confine.

Ric. 2017 n. 23836 sez.

S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 In tale azione, pertanto, incombe sia sull'attore che sul Data pubblicazione 05/04/2022 convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Sez. 2, Ord. n. 10062 del 2018; Sez. 2, Sent. n. 14993 del 2012).

Ciò premesso, deve osservarsi che la motivazione della sentenza sul riparto delle spese del giudizio non è apparente e spiega con chiarezza il percorso argomentativo e le ragioni della decisione.

Nella specie, la Corte d'Appello di Napoli ha accolto la richiesta dell’appellante di procedere ad una nuova consulenza nel giudizio di appello, non ritenendo soddisfacente quella di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] nominato in occasione della seconda consulenza ha evidenziato che la prima si era svolta sulla base di un metodo erroneo e ha rideterminato i confini sulla base di una diversa metodologia.

All’esito del giudizio, tuttavia, la Corte ha ritenuto sussistente l’incertezza del confine come da domanda dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA] ed ha proceduto alla determinazione dei confini tra i due fondi.

Infatti, secondo la Corte d'Appello, i confini risultanti dalla nuova consulenza, se pure diversi da quelli accertati con quella svolta in primo grado, tuttavia, non hanno corrisposto alle richieste della FINIM, quanto piuttosto a quelle del Carbone.

A tal proposito si legge a pagina 14 della sentenza che: l’accertamento operato dal CTU Varricchio è esente dalle contraddizioni e dalle incongruenze evidenziate dalla appellante (FINIM) nella propria comparsa conclusionale.

La medesima Corte d'Appello ha ritenuto infondato l’argomento dedotto da FINIM teso a suffragare l’assunto che il pozzo esistente fosse ricompreso interamente nel proprio fondo.

Peraltro, la Ric. 2017 n. 23836 sez.

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Sulla base di tali premesse risulta insindacabile la motivazione della ripartizione delle spese operata dalla Corte d’Appello di Napoli che ha ritenuto che la linea di confine tracciata sulla base della nuova consulenza non si discostasse in modo rilevante da quella richiesta dall’appellato, e da quella individuata anche dal consulente del primo grado di giudizio (sia pure su di una metodologia erronea), mentre ha ritenuto che la stessa risultasse, in modo molto più marcato, divergente da quella indicata dalla parte appellante e dal proprio consulente.

Di conseguenza è immune dalle censure prospettate la decisione della Corte d'Appello di Napoli in ordine al riparto delle spese del giudizio di merito, essendo la stessa conforme ai consolidati indirizzi della giurisprudenza espressi dai seguenti principi di diritto: • Nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte la cui prospettazione è stata disattesa. (ex plurimius Sez. 2, Sent. n. 3082 del 2006; Sez. 2, Sent. n. 3642 del 2001, Sez. 2, Sentenza n. 344 del 1997). • In tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (ex plurimius Sez. 5, Ord. n. 10685 del 2019). • La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, Ric. 2017 n. 23836 sez.

S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che Data pubblicazione 05/04/2022 resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Sez. 2, Sent. n. 30592 del 2017).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato vizi di attività, inosservanza dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (violazione del tantum devolutum quantum appellatum).

Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe liquidato le spese del primo grado sulle quali non era stata mossa alcuna doglianza e, dunque, le avrebbe modificate d’ufficio senza che vi fosse contestazione sul punto nell’appello incidentale.

In tal caso, a parere del ricorrente che richiama giurisprudenza di legittimità, sarebbe preclusa una rideterminazione delle spese. 4.1 Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudice dell’appello ha parzialmente accolto il secondo e terzo motivo di appello proposto dalla FINIM ed ha correttamente provveduto ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

La giurisprudenza che il ricorrente cita nel ricorso si riferisce, invece, all’ipotesi in cui l’appello sia interamente rigettato.

Solo in tal caso è fatto divieto al giudice di appello, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese processuali, di modificare la statuizione del primo giudice, mentre quando il gravame sia accolto la decisione sulle spese dell'intero giudizio spetta al giudice dell'impugnazione, che nella liquidazione di esse deve tener conto dell'esito complessivo del giudizio.

5. Il ricorso è rigettato.

Ric. 2017 n. 23836 sez.

S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 23836 sez.

S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23836/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in CERVINARA (AV), VIA del Balzo n. 52, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv., con domicilio eletto in ROMA, VIA G. ANDREOLI, N. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – Ric. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI N.2077/2017 depositata il 12/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la Società FINIM per l’individuazione delle linea di confine tra il fondo di sua proprietà, sito in Paolisi, n.c.t. foglio 2, particella n. 448 e quello confinante di proprietà della convenuta in Paolisi, via Appia km 327, con richiesta di apposizione di termini. 2. Si costituiva la convenuta che chiedeva di accertare l’esatta linea di confine con il fondo dell’attore tenendo conto dei punti fissi indicati dall’agenzia del territorio di Benevento. Secondo la convenuta il confine era conforme alla situazione di fatto di diritto in base alla quale il fondo era sempre stato posseduto. 3. Il Tribunale di Benevento dichiarava che la reale linea di confine tra i fondi risultava essere quella delineata dalle mappe catastali e sui luoghi demarcati da termini lapidei e da picchetti, presenti parallelamente ad un muro di recinzione in cemento armato realizzato invece interamente sul fondo dell’attore, muro che seguiva l’intera lunghezza da sud a nord del fondo della convenuta per un’altezza media di metri 5,70 a partire dal lato esterno e centralmente da un esistente pozzo alla romana, il tutto descritto dalla consulenza tecnica d’ufficio. 3.1 Il giudice di primo grado nel motivare la propria decisione evidenziava che, dall’esame della documentazione prodotta dalle parti, titoli di proprietà, mappe catastali, tipi di frazionamento, nonché di quanto scaturito dall’esame della disposta consulenza di Ric. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 ufficio, emergeva con chiarezza che la reale linea di confine tra il fondo di proprietà dell’attore e il fondo della convenuta risultava essere esattamente quella delineata dalle mappe catastali. 4. La società FINIM proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Si costituiva l’originario attore chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 6. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il primo motivo di gravame relativo alla comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali mentre accoglieva parzialmente il secondo e il terzo motivo nei limiti in cui evidenziavano l’erronea determinazione della linea di confine operata dal CTU nel primo grado di giudizio. La nuova consulenza tecnica espletata nel giudizio di appello, cui la corte riteneva di aderire, infatti, evidenziava che la metodologia adottata dal precedente consulente non teneva conto del frazionamento del 1958 della mappa d’impianto, omettendo di seguire la rotraslazione dei punti di riferimento desunti dalla mappa d’impianto, emergeva pertanto, un errore metodologico del consulente come rilevato dall’appellante nel secondo motivo d’appello. Ciò premesso nel caso di specie emergeva che i titoli di proprietà prodotti dalle parti non offrivano alcun valido elemento per la determinazione del confine tra i fondi. Pertanto, il CTU dopo aver esposto con precisione la metodologia di rilevamento del confine (punti vertice, frazionamenti considerate mappali d’impianto), individuava la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti precisando che per la ricostruzione della linea di confine era stato utilizzato il frazionamento del 1958. Sulla base di tale consulenza la Corte d'Appello di Napoli individuava il confine tracciato come graficamente rappresentato nell’allegato della relazione del consulente tecnico e precisava che Ric. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 non poteva ritenersi fondato l’argomento dedotto dall’appellantData pubblicazione 05/04/2022e teso a suffragare l’assunto che il pozzo esistente fosse ricompreso interamente nel proprio fondo. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva parzialmente anche il quarto motivo di appello. L’erroneità della consulenza tecnica espletata in primo grado determinava infatti la necessità di riformare la pronuncia sulle spese del giudizio, tuttavia, poiché la soluzione individuata dal consulente non si discostava in modo rilevante da quella di parte appellata, mentre era in modo più marcato divergente da quella indicata dalla parte appellante, riteneva congrua la compensazione delle spese di consulenza del giudizio di primo grado nella misura di 1/3, ricadendo per i restanti 2/3 a carico della parte appellante. Infine, rigettava l’appello incidentale interposto dal Carbone in relazione alle domande di risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., E di violazione dei doveri di probità e lealtà. 7. La società FINIM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. Fissato all’udienza pubblica del 10 marzo 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 8. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 9. [OSCURATO:PERSONA] FINIM, con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 91 c.p.c. errata attribuzione della soccombenza – con prevalenza dell’appellante - ai fini della ripartizione della condanna sulle spese. 2. Motivazione apparente, carente, illogica e contraddittoria. La Corte d’Appello dovendo individuare il soccombente per le spese del giudizio afferma, in contrasto con le risultanze di causa, che il soccombente principale sia l’appellante FINIM, compiendo una valutazione di fatto circa la maggiore corrispondenza della CTU rispetto alla consulenza di parte appellata e non di parte appellante. Tale motivazione a parere del ricorrente sarebbe del tutto apparente. In appello FINIM ha conseguito la riforma integrale della sentenza sul petitum principale avente ad oggetto il regolamento di confini rispetto alla striscia di terreno di circa 2 metri che non appartiene al fondo dell’originario attore. Il CTU nominato in secondo grado, infatti, ha assegnato l’intera striscia a vantaggio della particella della ricorrente, avendo modificato le erronee risultanze della prima CTU e spostato la linea di confine da metri 5,70 dal muro Carbone a metri 3,26, restituendo a FINIM una striscia di metri 2,44 da nord a sud. Dagli atti, dunque, emergerebbe chiaramente che l’unico soccombente nel giudizio sia stato [OSCURATO:PERSONA]. Le spese, pertanto, avrebbero dovuto essere poste interamente a suo carico e non a carico della convenuta che non si era neanche opposta all’azione. In conclusione, secondi la ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare, in conformità all’articolo 91 c.p.c., accertata l’infondatezza della pretesa del Carbone sulla fascia di terreno di circa 2 mt., la sua totale soccombenza con condanna al pagamento delle spese di primo di secondo grado. Ric. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 91 c.p.c., ulteriore erroneità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione. Ulteriore soccombenza dell’attore [OSCURATO:PERSONA] sul suo appello incidentale, sottaciuta dalla Corte d’Appello. La censura è in parte ripetitiva di quella svolta con il primo motivo. Nel giudizio di appello si sarebbe affermata la totale soccombenza dell’appellato. Tale soccombenza sarebbe addirittura doppia essendo stato rigettato anche l’appello incidentale relativo alla condanna ex artt. 88 e 92 c.p.c. La motivazione sul riparto delle spese sarebbe solo apparente e del tutto contraddittoria. A parere della ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe considerato la fondatezza delle regioni proposte dall’appellante con il rigetto totale della pretesa iniziale del Carbone. Non si giustificherebbe la decisione di attribuire una prevalente soccombenza all’appellante. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art.91 c.p.c., erronea ed illegittima decisione per motivazione inesistente apparente, illogica e contraddittoria. Anche tale censura ricalca quelle precedenti e riguarda sempre l’erroneo riparto delle spese del giudizio e delle consulenze. 3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. L'azione di regolamento di confini si caratterizza per la sola finalità di rimozione di una situazione di incertezza, pertanto, nel giudizio, attore e convenuto sono in una posizione di sostanziale eguaglianza in ragione del comune interesse all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i fondi, quando questa sia obiettivamente e/o soggettivamente incerta, tanto che al giudice non è data la possibilità di non decidere e di non determinare il confine. Ric. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 In tale azione, pertanto, incombe sia sull'attore che sul Data pubblicazione 05/04/2022 convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Sez. 2, Ord. n. 10062 del 2018; Sez. 2, Sent. n. 14993 del 2012). Ciò premesso, deve osservarsi che la motivazione della sentenza sul riparto delle spese del giudizio non è apparente e spiega con chiarezza il percorso argomentativo e le ragioni della decisione. Nella specie, la Corte d'Appello di Napoli ha accolto la richiesta dell’appellante di procedere ad una nuova consulenza nel giudizio di appello, non ritenendo soddisfacente quella di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] nominato in occasione della seconda consulenza ha evidenziato che la prima si era svolta sulla base di un metodo erroneo e ha rideterminato i confini sulla base di una diversa metodologia. All’esito del giudizio, tuttavia, la Corte ha ritenuto sussistente l’incertezza del confine come da domanda dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA] ed ha proceduto alla determinazione dei confini tra i due fondi. Infatti, secondo la Corte d'Appello, i confini risultanti dalla nuova consulenza, se pure diversi da quelli accertati con quella svolta in primo grado, tuttavia, non hanno corrisposto alle richieste della FINIM, quanto piuttosto a quelle del Carbone. A tal proposito si legge a pagina 14 della sentenza che: l’accertamento operato dal CTU Varricchio è esente dalle contraddizioni e dalle incongruenze evidenziate dalla appellante (FINIM) nella propria comparsa conclusionale. La medesima Corte d'Appello ha ritenuto infondato l’argomento dedotto da FINIM teso a suffragare l’assunto che il pozzo esistente fosse ricompreso interamente nel proprio fondo. Peraltro, la Ric. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 tesi del CTP nominato dalla ricorrente nel giudizio di appello è stata Data pubblicazione 05/04/2022 ritenuta erronea dal medesimo CTU Varricchio (pag. 13 della sentenza). Sulla base di tali premesse risulta insindacabile la motivazione della ripartizione delle spese operata dalla Corte d’Appello di Napoli che ha ritenuto che la linea di confine tracciata sulla base della nuova consulenza non si discostasse in modo rilevante da quella richiesta dall’appellato, e da quella individuata anche dal consulente del primo grado di giudizio (sia pure su di una metodologia erronea), mentre ha ritenuto che la stessa risultasse, in modo molto più marcato, divergente da quella indicata dalla parte appellante e dal proprio consulente. Di conseguenza è immune dalle censure prospettate la decisione della Corte d'Appello di Napoli in ordine al riparto delle spese del giudizio di merito, essendo la stessa conforme ai consolidati indirizzi della giurisprudenza espressi dai seguenti principi di diritto: • Nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte la cui prospettazione è stata disattesa. (ex plurimius Sez. 2, Sent. n. 3082 del 2006; Sez. 2, Sent. n. 3642 del 2001, Sez. 2, Sentenza n. 344 del 1997). • In tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (ex plurimius Sez. 5, Ord. n. 10685 del 2019). • La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, Ric. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che Data pubblicazione 05/04/2022 resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Sez. 2, Sent. n. 30592 del 2017). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato vizi di attività, inosservanza dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (violazione del tantum devolutum quantum appellatum). Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe liquidato le spese del primo grado sulle quali non era stata mossa alcuna doglianza e, dunque, le avrebbe modificate d’ufficio senza che vi fosse contestazione sul punto nell’appello incidentale. In tal caso, a parere del ricorrente che richiama giurisprudenza di legittimità, sarebbe preclusa una rideterminazione delle spese. 4.1 Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice dell’appello ha parzialmente accolto il secondo e terzo motivo di appello proposto dalla FINIM ed ha correttamente provveduto ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio. La giurisprudenza che il ricorrente cita nel ricorso si riferisce, invece, all’ipotesi in cui l’appello sia interamente rigettato. Solo in tal caso è fatto divieto al giudice di appello, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese processuali, di modificare la statuizione del primo giudice, mentre quando il gravame sia accolto la decisione sulle spese dell'intero giudizio spetta al giudice dell'impugnazione, che nella liquidazione di esse deve tener conto dell'esito complessivo del giudizio. 5. Il ricorso è rigettato. Ric. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 23836/2017 Numero sezionale 536/2022 Numero di raccolta generale 11056/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 23836 sez. S2 - ud. 10/03/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e
Sentenza Cassazione n. 11056/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris