CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 11016/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 03/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di Savona;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 3 ottobre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Savona ha applicato aMatteo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n.309 del 1990, la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa incontinuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Savona n. 108 del29/01/2025, irrevocabile il 19/02/2025, rideterminando la pena complessiva in anni tre, mesidue di reclusione ed euro 16.000,00 di multa.2. Avverso la predetta sentenza, il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensoredi fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidandosi ad ununico motivo.Deduce il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b). cod. proc. pen., violazionedi legge, in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto alla erronea qualificazionegiuridica del fatto, inquadrabile nella fattispecie della lieve entità.Lamenta la difesa che il G.I.P. del Tribunale di Savona ha ritenuto corretta laqualificazione giuridica dei fatti contestati sub C) ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309 del 1990, recependo l’accordo delle parti sulla pena base attestata al minimo edittale,omettendo di apprezzare la sussistenza di elementi idonei a far ritenere provata l’ipotesilieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e commettendo così un paleseerrore di qualificazione giuridica del fatto, che risulta invece di lieve entità già dalla meralettura del capo di imputazione.3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché proposto al di fuori dei casi previstidall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza dipatteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difettodi correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza».Ebbene, tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stata censurata laqualificazione giuridica del fatto, da ricondurre nell’ambito applicativo di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con affermazioni del tutto generiche e assertive,dovendosi tener conto, in proposito, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendol'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di erroremanifesto, con conseguente inammissibilità della impugnazione che – come nel caso dispecie – denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, errori valutativi in diritto che nonrisultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022,Gamal, Rv. 283023), tanto più che, come ricordato dal Procuratore generale, due dellequattro ipotesi elencate nel capo C) della rubrica contestato al ricorrente si riferiscono adetenzione e trasporto di due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo leggero ed altraipotesi ad un quantitativo di marijuana corrispondente al prezzo di euro 1.750,00.4. Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate, non può quindi checoncludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l’onere dellespese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassadelle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdottadall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11016/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 604/2026LORENZO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MASSIMO BATTISTINI R.G.N. 41462/2025GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione SemplificataPIA VERDEROSAha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 03/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di Savona;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 3 ottobre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Savona ha applicato aMatteo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n.309 del 1990, la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa incontinuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Savona n. 108 del29/01/2025, irrevocabile il 19/02/2025, rideterminando la pena complessiva in anni tre, mesidue di reclusione ed euro 16.000,00 di multa.2. Avverso la predetta sentenza, il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensoredi fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidandosi ad ununico motivo.Deduce il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b). cod. proc. pen., violazionedi legge, in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto alla erronea qualificazionegiuridica del fatto, inquadrabile nella fattispecie della lieve entità.Lamenta la difesa che il G.I.P. del Tribunale di Savona ha ritenuto corretta laqualificazione giuridica dei fatti contestati sub C) ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309 del 1990, recependo l’accordo delle parti sulla pena base attestata al minimo edittale,omettendo di apprezzare la sussistenza di elementi idonei a far ritenere provata l’ipotesilieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e commettendo così un paleseerrore di qualificazione giuridica del fatto, che risulta invece di lieve entità già dalla meralettura del capo di imputazione.3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché proposto al di fuori dei casi previstidall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza dipatteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difettodi correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza».Ebbene, tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stata censurata laqualificazione giuridica del fatto, da ricondurre nell’ambito applicativo di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con affermazioni del tutto generiche e assertive,dovendosi tener conto, in proposito, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendol'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di erroremanifesto, con conseguente inammissibilità della impugnazione che – come nel caso dispecie – denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, errori valutativi in diritto che nonrisultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022,Gamal, Rv. 283023), tanto più che, come ricordato dal Procuratore generale, due dellequattro ipotesi elencate nel capo C) della rubrica contestato al ricorrente si riferiscono adetenzione e trasporto di due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo leggero ed altraipotesi ad un quantitativo di marijuana corrispondente al prezzo di euro 1.750,00.4. Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate, non può quindi checoncludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l’onere dellespese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassadelle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdottadall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]