CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ROMA il 13/12/1973 avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza indi-cata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. e al [OSCURATO:PERSONA] deontolo-gico forense. 2. E' manifestamente infondato il motivo con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. e al [OSCURATO:PERSONA]. In tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, l'istanza di rinvio è ammissibile solo ove il difensore: prospetti tempestivamente l'impedimento, non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni; indichi le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso procedimento; rappresenti l'assenza di altro codifensore in grado di validamente assistere l'imputato; alleghi l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Il giudice deve, inoltre, verificare il carattere non dilatorio della richiesta, va-lutando l'urgenza del procedimento concomitante e tenendo conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore, il quale impone di dare preferenza alla posizione processuale maggiormente esposta a pregiudizio in caso di mancata trattazione (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, M., Rv. 270330 - 01; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395 - 01). Con l'atto di appello era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado, sul rilievo che il giudice aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedi-mento del difensore, tempestivamente presentata e fondata sulla concomitanza di un documentato impegno professionale in un processo con detenuti. Il rigetto era stato motivato, in particolare, con la mancata indicazione dell'impossibilità di farsi sostituire nel procedimento in corso da un sostituto processuale. La Corte territoriale, con motivazione immune dalle censure dedotte, ha re-spinto il motivo, evidenziando plurimi profili ostativi all'accoglimento dell'istanza. In primo luogo, ha rilevato la carenza dell'indefettibile indicazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., tanto nel proce-dimento al quale il difensore intendeva partecipare quanto in quello a carico dell'odierno ricorrente. In secondo luogo, ha osservato che, dalla lettura del ver-bale allegato all'istanza, emergeva come il procedimento indicato quale concomi-tante impegno professionale si risolvesse in un mero rinvio per eventuali repliche. 2La stessa Corte ha, inoltre, valorizzato il verbale dell'udienza del 31 marzo 2023, dal quale risultava che, nel corso della deposizione dell'agente Ricucci e appena dieci minuti dopo l'apertura del verbale, interveniva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi come sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e presen-ziando, in tale veste, all'intera udienza dibattimentale. Ne ha dedotto che l'escus-sione del teste e la successiva discussione si sono svolte regolarmente alla pre-senza di un difensore nominato ex art. 102 cod. proc. pen. dal legale di fiducia. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M