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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 46516/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione n. 35941/2020, previo riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., ha rideterminato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione e di Sub o Enis di anni quattro e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di cui all'art 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.- Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione nella massima estensione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. 3.- I ricorsi sono inammissibili.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475).

Si è chiarito che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781) e di ciò la Corte d'appello ha dato atto sottolineando, da un lato gli elementi positivi di valutazione (confessione pur parziale di Plaku, comportamento post delicto avendo intrapreso un nuovo percorso di vita) e dall'altro come l'abitualità della condotta e la gravità del fatto associativo erano elementi che giustificavano una riduzione più contenuta.

L'esercizio del potere discrezionale nella commisurazione del quantum diminuzione per effetto del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. non si appalesa privo di giustificazione ed è stato motivato. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione n. 35941/2020, previo riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., ha rideterminato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione e di Sub o Enis di anni quattro e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di cui all'art 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.- Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione nella massima estensione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. 3.- I ricorsi sono inammissibili. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475). Si è chiarito che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781) e di ciò la Corte d'appello ha dato atto sottolineando, da un lato gli elementi positivi di valutazione (confessione pur parziale di Plaku, comportamento post delicto avendo intrapreso un nuovo percorso di vita) e dall'altro come l'abitualità della condotta e la gravità del fatto associativo erano elementi che giustificavano una riduzione più contenuta. L'esercizio del potere discrezionale nella commisurazione del quantum diminuzione per effetto del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. non si appalesa privo di giustificazione ed è stato motivato. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]