CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 21.12.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Venezia ha accolto l'appello proposto dal PM presso il Tribunale di Treviso che, con provvedimento del 15.11.2022, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere che era stata avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di estorsione commesso, unitamente ai fatti di minaccia grave e di percosse, in quel di Treviso il 23 aprile del 2022 e, ravvisando sia i gravi indizi di colpevolezza che l'esistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, ha applicato al predetto indagato la misura di massimo rigore sospendendone contestualmente la efficacia sin quando il provvedimento non fosse divenuto definitivo; 2. ricorre per cassazione il difensore del Barracano lamentando: 2.1 violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: rileva che il quadro indiziario recepito dal Tribunale risulta inadeguato a sorreggere l'adozione della misura cautelare in quanto fondato sulle sole dichiarazioni della persona offesa, di per sé poco precise ed inverosimili, oltre che scaturite nell'ambito di un contenzioso lavorativo per differenze retributive e dopo l'invio di una missiva da parte del legale del ricorrente; segnala che, nella denunzia, il Gallo aveva fatto presente di aver consegnato al Barracano la somma di 5.000 euro in contanti il giorno 23.4.2022 ma che, ciò non ostante, il rapporto di lavoro si era risolto anticipatamente sin dal 14.5.2022 costringendolo a chiudere il locale; osserva che il Gallo non aveva chiarito a che titolo tale somma fosse stata consegnata trattandosi, in realtà, di retribuzioni e che soltanto nelle sommarie informazioni rese nel successivo mese di settembre il Gallo aveva fatto cenno ad una provvigione per l'attività di intermediazione nella vendita del locale con il potenziale acquirente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva versato 5.000 euro a titolo di deposito cauzionale, salvo poi recedere; rileva, ancora, che non era neppure certa la data in cui la somma era stata versata e che il Tribunale non ha ritenuto di attribuire rilevanza alcuna alla rivendicazione di differenze retributive avanzata dal Barracano tramite il proprio difensore sostenendo che mai il ricorrente avrebbe lamentato la mancata corresponsione di retribuzioni; denunzia il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni sul punto rese dai colleghi di lavoro del ricorrente risultando invece che alcuni ex dipendenti avevano avviato contenziosi di lavoro per il pagamento delle retribuzioni e che il Gallo non pagava nemmeno l'affitto ai proprietari delle mura; evidenzia, perciò, il pregiudizio che avrebbe caratterizzato la ricostruzione sposata dal Tribunale del Riesame; 2.2 violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari: richiama il tenore del provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta del PM prescindendo dall'esame del compendio indiziario ma ritenendo assorbente la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato; riporta, per contro, le considerazioni svolte dal Tribunale del Riesame che ha ritenuto irrilevante la intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, a fronte, a suo dire, della persistenza di rivendicazioni nei confronti del datore di lavoro ed ha valorizzato la personalità del ricorrente alla luce delle risultanze del casellario giudiziale; segnala, dunque, l'illogicità della affermazione secondo cui, in quanto cuoco, il Barracano avrebbe a disposizione armi mentre, quanto al curriculum criminale, il Tribunale ha omesso di tener conto che il ricorrente aveva beneficiato della attenuante di cui all'art. 8 DL 152 del 1991 essendosi allontanato dal contesto associativo e ricostruito una vita lontano dalla terra natia; aggiunge che il giudizio di pericolosità è stato fondato sulla aggressione ad un collega e su una ipotetica minaccia ad un parente di costui che nulla, tuttavia, hanno a che vedere con la vicenda in esame; segnala, ancora, che il Tribunale ha inopinatamente qualificato come illegittime le richieste economiche avanzate dal ricorrente nella competente sede lavoristica e non ha tenuto conto della dichiarazione, prodotta dalla difesa, resa e sottoscritta dall'attuale datore di lavoro del ricorrente; 2.3 violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata; illegittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.: rileva il carattere apparente della motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto la custodia cautelare in carcere la sola misura idonea a contenere le esigenze cautelari oltre che proporzionata alla gravità del fatto commesso; riporta le considerazioni svolte dal Tribunale evidenziando, in primo luogo, come la condanna per evasione, intervenuta nel 2019, avesse ad oggetto fatti del 2012 segnalando che l'unica interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata della disposizione di cui al comma 5-bis dell'art. 284 cod. proc. pen. è quella secondo cui il riferimento ai cinque anni va operato con riguardo al fatto e non alla data della condanna; sollecita la Corte a sollevare, sul punto, una questione di legittimità costituzionale; segnala che nel caso di specie ben poteva farsi ricorso a misure non custodiali ovvero agli arresti domiciliari anche con l'eventuale ausilio del "braccialetto elettronico"; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i termini del controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale in punto di verifica dei gravi indizi di colpevolezza, rileva che l'ordinanza in verifica si sottrae ai rilievi difensivi avendo dato conto in termini esaustivi delle ragioni giuridicamente significative che hanno sostenuto la decisione in assenza, per altro verso, di profili di manifesta illogicità; segnala che la questione di legittimità prospettata dalla difesa è irrilevante dal momento che la applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari sarebbe preclusa indipendentemente dal criterio di riferimento dei cinque anni menzionati dalla norma, stante la molteplicità delle ragioni addotte dal Tribunale per escludere il ricorso alla misura extramuraria; 4. la difesa del Barracano ha trasmesso le proprie conclusioni scritte contestando le considerazioni svolte dall'ufficio di Procura e ribadendo, invece, le argomentazioni sviluppate nel ricorso a partire dalla questione di legittimità costituzionale ed alla rilevanza che avrebbe dovuto essere attribuita al riconoscimento, al ricorrente, della attenuante speciale di cui all'art. 8 del DL 152 del 1991. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Non è infatti inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Tanto premesso, il collegio deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, sia in punto di rivalutazione della gravità indiziaria che in merito alle esigenze cautelar', risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. Sotto il primo profilo, il Tribunale ha innanzitutto riportato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riversate nella denuncia-querela del 13.7.2022 dove la persona offesa aveva fatto presente di avere assunto il Barracano nel novembre del 2021 e che l'indagato, dopo un primo periodo, si era mostrato violento sia nei suoi confronti che nei confronti dei colleghi di lavoro, in particolare con il giovane in soccorso del quale avevano dovuto accorrere i parenti, da cui il ricorrente aveva persino preteso l'indirizzo, paventando ritorsioni anche per il tramite di persone conosciute in ambito criminale. Sempre secondo la ricostruzione della persona offesa, il Barracano si sarebbe poi interessato della cessione dell'attività, contattando un potenziale acquirente essendosi perciò impegnato a corrispondergli 10.000 euro se l'affare fosse andato in porto al prezzo convenuto di 140.000 euro ma che l'indagato, pur non avendo svolto alcuna attività di mediazione, aveva preteso da sua madre la somma di 5.000 euro minacciando di far saltare la trattativa ed aggiungendo, in termini emblematici, che "... chi mi tocca la famiglia e i soldi gli brucio la macchina e la casa ..." per poi, alla metà di maggio, abbandonare il locale facendo recapitare una lettera di rivendicazioni salariali nonostante, secondo il Gallo, fosse stato sempre pagato in contanti come da sua esplicita richiesta non disponendo di un conto corrente. Il Tribunale ha ritenuto la ricostruzione fornita dal Gallo attendibile oltre che corroborata dalle dichiarazioni dei di lui genitori che avevano riferito circa il fatto di esser stati costretti a "racimolare" i 5.000 euro pretesi dal ricorrente i cui colleghi di lavoro avevano confermato gli episodi violenti e l'assenza di lamentele sulla corresponsione della retribuzione; ha dato conto di quanto infine riferito dal Piccini, potenziale acquirente del locale, il quale aveva fatto presente di aver saputo della offerta in vendita della attività per altre vie e non tramite il Barracano che aveva evidentemente strumentalizzato la notizia. I giudici del riesame, dunque, hanno dato conto in maniera del tutto esaustiva e, nei limiti propri del sindacato consentito in questa sede, non sindacabile, della esistenza e consistenza del compendio indiziario ravvisato a carico del ricorrente evidenziando la ingiustificatezza della pretesa da costui avanzata, peraltro, in termini minatori, nei confronti della anziana madre della persona offesa, del tutto estranea a qualsivoglia rapporto che fosse in atto con il Gallo. La difesa, dal canto suo, si è limitata a sottoporre alla Corte una ipotesi ricostruttiva alternativa rispetto a quella delineata dal Tribunale e sorretta da una motivazione che non presenta profili di manifesta illogicità; né i pur denunziati profili di travisamento sono stati sorretti da una idonea allegazione. 3.1 Quanto al profilo delle esigenze cautelari, i giudici del riesame hanno valorizzato elementi fattuali che, pur all'esito della intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, finirebbero per giustificare un giudizio di pericolosità ed un concreto rischio di recidiva. A tal proposto, hanno evidenziato la "personalità inquietante, incline alla violenza ..." ed il curriculum criminale del ricorrente caratterizzato da lunghi periodi di carcerazione, circostanze strumentalizzate dal Barracano per creare un clima di paura ed asservimento nei propri interlocutori e prova della mancata presa di distanza dal mondo della criminalità e dal ricorso alla violenza, che non consentono, a loro avviso, di dare rilievo al tempo - peraltro non lungo - trascorso dai fatti. Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha dovuto prendere atto della condanna per evasione subita dal Barracano nel 2019 e del procedimento in corso per fatti analoghi (elemento, questo, su cui - non è inutile segnalarlo - il ricorso è silente) sostenendo che "... la custodia donniciliare non sarebbe comunque in grado di evitare che l'indagato riesca ad operare all'esterno delle mura domestiche avvalendosi di quella rete di contatti nel mondo criminale su cui egli, come più volte affermato nel corso delle minacce rivolte alla p.o. e non solo, può fare costante affidamento" In tal modo, il Tribunale ha motivato, in diritto, in termini coerenti con l'orientamento condiviso dal collegio secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3 - , n. 9041 del 15/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282891 - 01;Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684 - 01). Per altro verso va ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del "titolo" di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa è stata tenuta rimangono in ogni caso concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01). È infine appena il caso di ribadire che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01). 3.2 In merito, infine, alla ritenuta impraticabilità della opzione per una misura detentiva extrannuraria, è pacifico che il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen., per colui che "sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede", deve essere inteso con riferimento al momento della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la condanna è scaturita (cfr., da ultimo, Sez. 3 - , n. 15251 del 16/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283039 - 01); questa Corte, inoltre, ha già vagliato la questione sollevata dalla difesa ed ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità della soprarichiamata disposizione, che vieta l'applicazione degli arresti domiciliari a "chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede", in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - il termine del quinquennio ostativo alla concessione della custodia domestica decorrerebbe dall'epoca della condanna e non dalla data di commissione del fatto di evasione, sostenendosi che, ai fini del computo del quinquennio, occorre far riferimento all'epoca della condanna definitiva poiché, altrimenti, si farebbero decorrere gli effetti sanzionatori, seppur indiretti, derivanti dalla condotta dell'imputato da un momento antecedente alla irrevocabilità della pronuncia giurisdizionale che ha accertato l'avvenuta evasione in violazione dell'art. 27 Cost. (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 6633 del 07/01/2014, Podda, Rv. 258902 - 01). Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q