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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01170/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il 27 dicembre 1966; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 1948; avverso la sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento agli effetti civili; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso e deposita nota spese; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la prescrizione del reato di cui all'art. 582 cod. pen. in relazione al quale l'imputata, [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata in primo grado.

2. Propone ricorso per cassazione la parte civile deducendo, a mezzo di un unico motivo di censura, inosservanza di norma processuale (in relazione all'art.578 cod. proc. pen.) nella parte in cui il Tribunale, dichiarando la prescrizione, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'impugnazione proposta ai fini civili, così travolgendo tutte le relative statuizioni emesse in primo grado.

3. Il 23 novembre 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, nell'interesse dell'imputata, una memoria con la quale si chiede rigettarsi il ricorso e il successivo 27 novembre 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile ricorrente, ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, nel dichiarare la prescrizione, si è limitato a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estraneità dell'imputata rispetto al fatto contestato, omettendo ogni positiva valutazione in ordine all'impugnazione proposta in relazione alle statuizioni civili.

Viceversa, essendo costituita la parte civile, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il merito dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2 (correlato al criterio dell'evidenza della prova liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste).

Omettendo di confrontarsi con le doglianze e i rilievi difensivi formulati con i motivi di appello, non ha dato risposta, ai fini civili, alle censure rivolte a detta sentenza con il gravame di merito e che, non dichiarate né implicitamente ritenute inammissibili, dovevano formare oggetto, di specifico apprezzamento in coerenza con la stessa funzione di controllo devoluto al giudice superiore, attraverso il giudizio di impugnazione (Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Simigliani, Rv. 260508, in motivazione).2.

Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il 27 dicembre 1966; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il 4 marzo 1948; avverso la sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento agli effetti civili; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso e deposita nota spese; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la prescrizione del reato di cui all'art. 582 cod. pen. in relazione al quale l'imputata, [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata in primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile deducendo, a mezzo di un unico motivo di censura, inosservanza di norma processuale (in relazione all'art.578 cod. proc. pen.) nella parte in cui il Tribunale, dichiarando la prescrizione, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'impugnazione proposta ai fini civili, così travolgendo tutte le relative statuizioni emesse in primo grado. 3. Il 23 novembre 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, nell'interesse dell'imputata, una memoria con la quale si chiede rigettarsi il ricorso e il successivo 27 novembre 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile ricorrente, ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, nel dichiarare la prescrizione, si è limitato a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estraneità dell'imputata rispetto al fatto contestato, omettendo ogni positiva valutazione in ordine all'impugnazione proposta in relazione alle statuizioni civili. Viceversa, essendo costituita la parte civile, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il merito dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2 (correlato al criterio dell'evidenza della prova liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste). Omettendo di confrontarsi con le doglianze e i rilievi difensivi formulati con i motivi di appello, non ha dato risposta, ai fini civili, alle censure rivolte a detta sentenza con il gravame di merito e che, non dichiarate né implicitamente ritenute inammissibili, dovevano formare oggetto, di specifico apprezzamento in coerenza con la stessa funzione di controllo devoluto al giudice superiore, attraverso il giudizio di impugnazione (Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Simigliani, Rv. 260508, in motivazione).2. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per
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