CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 26464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22322/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, P.le [OSCURATO:PERSONA] 30A; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - nonchè contro CO.DE.VI. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il loro domicilio digitale pec: -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa da sé medesima; -resistente con procura – avverso la sentenza n. 1363/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: La società Co.de.vi srl convenne in giudizio davanti al Tribunale di Verona l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni da essa patiti in conseguenza dell’inadempimento, da parte del legale, all’incarico professionale ricevuto; espose che il Chiavegatti, incaricato di provvedere alla redazione di un ricorso percassazione, per conto della Co.de.vi, avverso una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Veneto relativa al pagamento della Tarsu di un campeggio di proprietà della società,non aveva ottemperato ai requisiti di contenuto-forma del ricorso omettendodi specificare, in relazione ad alcuni motivi di ricorso, i quesiti di diritto, ed aveva, in relazione ad altri, omesso una chiara e sintetica esposizione del fatto controverso, così da destinare l’impugnazione ad una pronuncia di inammissibilità per difetto di autosufficienza; la società, ritenendo che la reiezione della domanda fosse conseguenza dell’inosservanza da parte del legale delle regole procedurali vigenti all’epoca del giudizio, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alla imposta dovuta, al compenso versato dalla cliente e alle spese; il convenuto si costituì in giudizio contestando quanto eccepito in punto di responsabilità professionale sottolineando come la recente introduzione delle norme processuali relative alla redazione dei quesiti di diritto nel ricorso per cassazione, avesse determinato molta incertezza negli avvocati, solo parzialmente fugata dopo qualche anno dalla giurisprudenza di questa Corte, sì da indurre lo stesso legislatore ad abrogare la relativa disciplinadopo breve tempo: ciò non consenti va di configurare, in relazione alla loro omessa formulazione, un caso di responsabilità professionale; in ogni caso il convenuto eccepì la carenza di nesso causale tra la contestazione effettuata dall’attrice e il rigetto del ricorso, non avendo l’attrice dimostrato che, qualora il ricorso avesse superato il preliminare vaglio di ammissibilità, esso sarebbe stato accolto dalla Corte; il legale chiese ed ottenne , inoltre, d i poter chiama re in giudizio anche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva partecipato alla redazione dell’atto e la compagnia di assicurazioni della medesima,per essere manlevatoin caso di condanna; il Tribunale adito, istruita la causa solo documentalmente,ritenne che la non semplice interpretazione della norma, favorita da una discutibile tecnica legislativa, aggravata da posizioni formalistiche assunte da questa Corte, non poteva gravare sul legale in termini di responsabilità professionale, in quanto la disciplina si era risolta in una sostanziale compressione del diritto di difesa delle parti, garantito dall’art. 24 Cost., sì da essere abrogata a soli tre anni di distanza dalla sua entrata in vigore; il Tribunale, rilevata peraltro l’assenza di nesso causaletra l’omissione e il danno, rigettò la domanda, condannando la società attrice alle spesedel grado; a seguito di appello della soccombente la Corte d’Appello di Venezia, disposta una CTU al fine di verificare la correttezza dell’avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni inflitte dal Comune di Rosolina per Tarsu relativa agli anni 2000, 2001, 2002, con sentenza del 6/5/2021, ha accolto il gravamedella società ritenendo che l’avvocato non avesse rispettato i requisiti di autosufficienza prescritti dalle norme processuali pur avendo a disposizione oltre un anno dall’entrata in vigore dell’art. 366 bis c.p.c. per studiare la disciplina e per provvedere alla redazione di un ricorso conforme ai requisiti di autosufficienza richiesti dalla legge; ritenne altresì che la Corte di c assazione , lungi dal soffermarsi su motivi puramente formali,aveva rilevato la non corretta redazione dell’atto sulla base di requisiti sostanziali, fondamentali ed ulteriori, che non potevano non essere noti ad un professionista patrocinante avanti le giurisdizioni superiori da più di vent’anni; ha pertanto rilevato che il giudizio di responsabilità professionalità andava condotto con riguardo al mero requisito della ordinaria diligenza di cui all’art. 1176 c.c. non ricorrendo questioni di speciali difficoltà che conducessero all’applicazione dell’art. 2236 c.c.; e che , non avendo il giudice di prime cure svolto il giudizio prognostico al fine di accertare il nesso causale tra l’omessa diligenza del legale ed il danno, detto giudizio, alla luce dell’esperita CTU, doveva svolgersi in senso positivo in quanto risultava che l’ente impositore -il Comune di Rosolina - aveva errato per eccesso nella individuazione della superficie tassabile sicchè doveva ritenersi probabile,sulla base dell’id quod plerumque accidit, che il ricorso, ove ammissibile, sarebbe stato accolto; quanto alla misura del danno, la Corte adita l’ha stimata nella differenza tra quanto portato dagli atti impositivi impugnati (€ 116.442,55) e quella dovuta in corrispondenza alla superficie rettificata (€ 34.737,69)e dunque nella somma di € 81.704,86; ha ritenuto di non poter esaminare,perché non formulata, la questione della ripetizione dei compensi già versati al legale e, in accoglimento dell’appello, ha posto il carico delle spese legali del doppio grado del giudizio a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza il legale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi; ha resistito la Co.DE.VI srl con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis,1° co. c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – il ricorrente lamenta che la corte del merito ha sussunto la fattispecie sotto l’art. 1176 c.c. anziché sotto l’art. 2236 c.c. e non ha ritenuto che la formulazione dei quesiti di diritto costituisse questione di particolare difficoltà, stante la recente introduzione della relativa dis ciplina nel codice di rito e l’assenza, all’epoca dei fatti , di una consolidata interpretazione da parte di questa Corte che sarebbe intervenuta sola nel secondo semestre del 2007 con una funzione non meramente interpretativa ma del tutto suppletiva delle lacune del legislatore; in secondo luogo il ricorrente si sofferma a lungo nel prospettare come la redazione dei quesiti da esso formulata nel ricorso, lungi dal potersi ritenere inammissibile, contenesse la chiara esposizione delle ragioni di doglianza; la censura, in tutte le sue componenti, non supera il vaglio dell’ammissibilità. Quanto alla violazione dell’art. 2232 c.c., la stessa non dà luogo ad un vizio di sussunzione ma si traduce nella mera apodittica affermazione, indiscutibilmente fattuale, che la redazione dei quesiti di diritto costituissequestione di particolare difficoltà tale che, ai fini della valutazione del grado della colpa, si dovesse fare riferimento non alla diligenza ordinaria di cui all’art. 1176 c.c. ma alla diligenza qualificata propria del professionista posto di fronte alla soluzione di questioni di particolare difficoltà, ai sensi dell’art. 2232 c.c. la censura è complessivamente volta a proporre una diversa interpretazione dei fatti ed è strumentalmente formulata al fine di pervenire alla conclusione, opposta rispetto a quella raggiunta dalla impugnata sentenza, che il legale avesse ottemperato agli obblighi di diligenza su di esso gravanti; con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 1218, 1223, 2236 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 1° co. n. 3 c.p.c. -il ricorrente assume che la sentenza impugnata non si é fatta carico di vagliare il nesso causale tra l’inadempimento del legale e il verosimile esito del ricorso ed ha ripartito erroneamente l’onere probatorio tra le parti senza porre a carico della Co.de.vi srl la prova rigorosa dell’esito prognostico favorevole del ricorso;peraltro la sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui il giudice del gravame ha disposto una CTU meramente esplorativa, consentendo al tecnico incaricato di attingere a documentazione non prodotta dalle parti; il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza rispettare i criteri posti dalla giurisprudenza di questa Corte per il relativo sindacato. E’ noto che “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 20867 del 30/9/2020; Cass., 3, n. 12971 del 26/4/2022); quanto alla censura relativa al riparto dell’onere probatorio la stessa è palesemente infondata in quanto la sentenza, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, si è fatta carico della valutazione prognostica circa il possibile esito del ricorso (p. 17 e ss.), edha ritenuto di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso tale giudizio prognostico e, facendo riferimento agli esiti della CTU, ha valutato, con apprezzamento non sindacabile, che il Comune di Rosolina aveva errato nella quantificazione della superficie tassabile di guisa che, con estrema verosimiglianza, il ricorso,ove ammissibile, sarebbe stato accolto dalla Corte di Cassazione; con il terzo motivo di ricorso –nullità della sentenza per avere la Corte d’Appello devoluto la risoluzione di un quesito giuridico ad una [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio e per aver fondato su questa la decisione in relazione all’art. 360, 1° co. n. 4 c.p.c. e in violazione degli artt. 61, 62, e 194 c.p.c. -il ricorrente lamenta che la soluzione del giudizio prognostico sia stata affidata all’esito di una CTU, pur involgendo la stessa l’interpretazione di norme giuridiche; con il quarto motivo di ricorso –nullità della sentenza per avere la Corte d’Appello fondato la decisione su una CTU nella quale il perito aveva operato autonome acquisizioni istruttorie al di fuori dei propri poteri in relazione all’art. 360, 1° co. n. 4 c.p.c. e in violazione degli artt.61, 62 e 194 c.p.c. -lamenta che il CTU abbia attinto a documentazione non versata in atti; con il quinto motivo di ricorso –omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c. –il ricorrente contesta che la sentenza impugnata non abbia dato conto delle criticità proprie dell’accertamento svolto dal CTU; con il sesto motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del [OSCURATO:PERSONA] n. 26 del 26 aprile 2004 del Comune di Rosolina e dell’art. 66 del D.lgs. 507/1993, vigente ratione temporis in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c. – il ricorr ente lamenta una specifica violazione delle norme del suddetto regolamento comunale; imotivi dal terzo al sesto sono volti a contrastare le risultanze della CTU e le conseguenti statuizioni della Corte d’Appello che le ha recepite e sono inammissibili inquanto si situano al di fuori dell’ambito in cui è possibile censurare una decisione di merito per aver fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio; il ricorrente non ottempera, infatti alle condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in cassazione soltanto nel caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza del settore la cui fonte va indicata in ricorso o nella omissione degli accertamenti strumentali mentre, al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un’inammissibile critica del convincimento del giudice cioè un mero dissenso volto a contestare nel merito la decisione impugnata, chiedendosi un nuovo esame dei dati fattuali già implicitamente o esplicitamente valutati nella consulenza (Cass., n. 14372 del 2020); nel caso in esame non era in discussione né la natura tecnica dell’accertamento devoluto all’ausiliare, che certamente precedeva e condizionava l’esito della valutazione giuridica circa la correttezza o meno dell’imposizione tributaria, né la natura giuridica dei regolamenti urbanistici atti ad integrare le norme del codice di cui il giudice poteva acquisire conoscenza proprio per il tramite di una CTU, come statuito da questa Corte (Cass. n. 26707 del 2020); a fronte di tali indiscutibili presupposti è evidente che tutte le censure sono volte inammissibilmente a contestare gli esiti della CTUe si risolvono in un’argomentazione puramente fattuale estranea al sindacato di legittimità; alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, in favore della parte controricorrente, che liquida in € 8.200 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo