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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18431/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20103/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Napoli, via Duomo n. 348, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5407/16/2019, depositata il 25.09.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Roma accoglieva il ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ avvis o di accertamento , emess o per IRPEF e altro , in Oggetto: Tributi relazione all’anno20 08 , con i l qual e era stato accertato, a seguito di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che la predetta contribuente aveva costituito una società di fatto unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e Gennaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; secondo la ricostruzione emersa a seguito della verifica, detta società di fatto commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Romania, la quale emetteva nei confronti di altre imprese fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; l’Ufficio accertava, quindi, nei confronti della Proietto le maggiori imposte derivanti dalla sua qualità di socia della predetta società di fatto; - la C TR del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando , per quanto qui interessa,che nei confronti della Proietto non erano stati indicati concreti elementi di prova che giustificassero la pretesa tributaria, ovvero l’esistenza della società di fatto e l’effettiva partecipazione della contribuente in detta società di fatto; l’avviso di accertamento era illegittimo anche per la violazione del contraddittorio preventivo; alcuni ricorsi presentati dagli altri soci erano stati già accolti dalla CTR del Lazio e i medesimi soggetti erano stati assolti in sede penale perché “il fatto non sussiste”; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -la contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso presentato dalla contribuente, che si sarebbe dovuto notificare entro il 24.09.2020, essendo stato il ricorso ricevuto in data 15.07.2020, mentre la notifica del controricorso è stata effettuata a mezzo PEC solo in data 5.10.2020; - ciò premesso, c on il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione, per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avendo la CTR esposto le ragioni per le quali ha ritenuto non dimostrata la sussistenza della società di fatto e la partecipazione della contribuente in detta società; - con il secondo motivo, deduce la falsa applicazione de gli art t . 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 32, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per a vere la CTR ritenuto erroneamente che vi fosse stata la violazione del contraddittoriopreventivo; -con il terzo motivo, denuncia la violazione de gli artt. 654 cod. proc. pen. e 2909 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR richiamato altre sentenze della medesima Commissione regionale, non definitive, e la sentenza emessa in sede penale, insuscettibili di formare un giudicato vincolante; -va preliminarmente rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; -ed invero, la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata il 25.09.2019, con conseguente scadenza del semestre il 28.05.2020 (giovedì), considerata la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza da Covid-19, prevista dal d.l. n. 18 del 2020, poi prorogata dal d.l. n. 23 del 2020 (dal 9.03.2020 all’11.05.2020);- il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC in data 15.07.2020e, quindi, tardivamente; - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e nulla va disposto sulle spese, non avendo la contribuente svolto valida attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il rico
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