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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00638/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • BRUNI Eugenio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 25/03/2021 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di quella stessa città emessa il 22/06/2017, confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata estorsione in concorso, rideterminando la pena tenendo conto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti non escluse.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Bruni sulla base di due motivi. 2.1 Con il primo ed articolato motivo ha eccepito la violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 629 cod. pen. perché la condotta, così come delineata in sentenza, doveva essere qualificata si sensi dell'art. 393 cod. pen., reato non perseguibile per tardività della querela.

Ha rilevato sul punto il ricorrente che i fatti addebitatigli s'inserivano nel contesto di un conflittuale rapporto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto un'attività di ristorazione, tra parti giudizialmente contrapposte (i locatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio e madre; i conduttori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi), a sostegno delle ragioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva diritto a sospendere il pagamento dei canoni a fronte dell'inadempimento di controparte all'esecuzione di alcuni lavori.

Tale situazione escludeva la riconducibilità della condotta alla fattispecie estorsiva, trattandosi, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per avere il Bruni interferito nella vicenda con la consapevolezza di tutelare un diritto legittimo e giuridicamente tutelabile, senza perseguire un utile personale. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'applicazione dell'aggravante dell'impiego del metodo mafioso, essendosi egli presentato alla persona offesa come l'avvocato del [OSCURATO:PERSONA], incaricato della risoluzione della controversia; erroneamente, la corte territoriale aveva ritenuto che i fratelli Bruni, Pasquale e Eugenio, si fossero presentati evocando l'appartenenza alla criminalità organizzata (clan dei [OSCURATO:PERSONA]), senza indicazione di alcuna condotta riconducibile al paradigma normativo di cui al comma terzo dell'art. 416 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, reiterando il Bruni rilievi proposti in appello, adeguatamente definiti dal giudice di secondo grado.

4. Sostiene infatti di aver agito a sostegno delle ragioni del conduttore, intimando al locatore di non pretendere giudizialmente i canoni scaduti, atteso l'inadempimento all'obbligo contrattuale di far eseguire a sue spese interventi sul bene locato.

5. È opportuno richiamare a riguardo i principi affermati di recente dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un., sent. n. 29541 del 16/07/2020 - dep. 23/10/2020 - Rv. 280027), per quanto pertinenti: - ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (in termini, in motivazione, par. 10.5.1);- il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

6. Nel caso di specie, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, la corte di merito ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato a sospendere il pagamento dei canoni fino alla concorrenza dell'importo occorrente per effettuare le riparazioni ma aveva manifestato alla Polizza di non voler pagare alcunché e di voler continuare a rimanere in possesso del ristorante, obiettivo che ha poi in concreto realizzato (pag. 12 della sentenza impugnata).

È evidente quindi l'illegittimità della pretesa, esorbitante rispetto a quanto astrattamente dovuto dal Puppo e tutelabile giudizialmente, con conseguente connotazione estorsiva della condotta anche del terzo, consapevole di tale illiceità, posto che il ricorrente aveva intimato alla Polizza non già di compensare il credito derivante dalla morosità con il costo dei lavori a carico del locatore ma di non esigere più alcun pagamento e, al tempo stesso, di non pretendere la restituzione del ristorante.

7. Quanto al secondo motivo, integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal c.d.

"metodo mafioso" la condotta consistente in minacce formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, estrinsecantesi nell'evocazione dell'appartenenza ad una organizzazione malavitosa di matrice 'ndranghetìstìca, per l'estrema incisività della forza intimidatoria esercitata (cfr. Cass. sez. 2, sent. n. 34147 del 30/04/2015 - dep. 04/08/2015 - Rv. 264628).

In termini corretti, pertanto, la Corte di appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante in questione per l'evocazione esplicita effettuata dal ricorrente dell'appartenenza al clan Bella - Bella, e, quindi, ad un gruppo criminale organizzato in un territorio storicamente connotato dalla presenza di associazioni di `ndrangheta.

8. L'inammissibilità del ricorso determina, infine, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • BRUNI Eugenio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25/03/2021 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di quella stessa città emessa il 22/06/2017, confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata estorsione in concorso, rideterminando la pena tenendo conto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti non escluse. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Bruni sulla base di due motivi. 2.1 Con il primo ed articolato motivo ha eccepito la violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 629 cod. pen. perché la condotta, così come delineata in sentenza, doveva essere qualificata si sensi dell'art. 393 cod. pen., reato non perseguibile per tardività della querela. Ha rilevato sul punto il ricorrente che i fatti addebitatigli s'inserivano nel contesto di un conflittuale rapporto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto un'attività di ristorazione, tra parti giudizialmente contrapposte (i locatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figlio e madre; i conduttori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi), a sostegno delle ragioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva diritto a sospendere il pagamento dei canoni a fronte dell'inadempimento di controparte all'esecuzione di alcuni lavori. Tale situazione escludeva la riconducibilità della condotta alla fattispecie estorsiva, trattandosi, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per avere il Bruni interferito nella vicenda con la consapevolezza di tutelare un diritto legittimo e giuridicamente tutelabile, senza perseguire un utile personale. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'applicazione dell'aggravante dell'impiego del metodo mafioso, essendosi egli presentato alla persona offesa come l'avvocato del [OSCURATO:PERSONA], incaricato della risoluzione della controversia; erroneamente, la corte territoriale aveva ritenuto che i fratelli Bruni, Pasquale e Eugenio, si fossero presentati evocando l'appartenenza alla criminalità organizzata (clan dei [OSCURATO:PERSONA]), senza indicazione di alcuna condotta riconducibile al paradigma normativo di cui al comma terzo dell'art. 416 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, reiterando il Bruni rilievi proposti in appello, adeguatamente definiti dal giudice di secondo grado. 4. Sostiene infatti di aver agito a sostegno delle ragioni del conduttore, intimando al locatore di non pretendere giudizialmente i canoni scaduti, atteso l'inadempimento all'obbligo contrattuale di far eseguire a sue spese interventi sul bene locato. 5. È opportuno richiamare a riguardo i principi affermati di recente dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un., sent. n. 29541 del 16/07/2020 - dep. 23/10/2020 - Rv. 280027), per quanto pertinenti: - ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (in termini, in motivazione, par. 10.5.1);- il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. 6. Nel caso di specie, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, la corte di merito ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato a sospendere il pagamento dei canoni fino alla concorrenza dell'importo occorrente per effettuare le riparazioni ma aveva manifestato alla Polizza di non voler pagare alcunché e di voler continuare a rimanere in possesso del ristorante, obiettivo che ha poi in concreto realizzato (pag. 12 della sentenza impugnata). È evidente quindi l'illegittimità della pretesa, esorbitante rispetto a quanto astrattamente dovuto dal Puppo e tutelabile giudizialmente, con conseguente connotazione estorsiva della condotta anche del terzo, consapevole di tale illiceità, posto che il ricorrente aveva intimato alla Polizza non già di compensare il credito derivante dalla morosità con il costo dei lavori a carico del locatore ma di non esigere più alcun pagamento e, al tempo stesso, di non pretendere la restituzione del ristorante. 7. Quanto al secondo motivo, integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal c.d. "metodo mafioso" la condotta consistente in minacce formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, estrinsecantesi nell'evocazione dell'appartenenza ad una organizzazione malavitosa di matrice 'ndranghetìstìca, per l'estrema incisività della forza intimidatoria esercitata (cfr. Cass. sez. 2, sent. n. 34147 del 30/04/2015 - dep. 04/08/2015 - Rv. 264628). In termini corretti, pertanto, la Corte di appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante in questione per l'evocazione esplicita effettuata dal ricorrente dell'appartenenza al clan Bella - Bella, e, quindi, ad un gruppo criminale organizzato in un territorio storicamente connotato dalla presenza di associazioni di `ndrangheta. 8. L'inammissibilità del ricorso determina, infine, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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