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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38360/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 15.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che ha concluso depositando conclusioni scritte e relativa nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Cuneo aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste con riguardo all'unica imputazione di appropriazione indebita e perché il fatto non costituisce reato per tutti gli episodi rubricati come truffa e per i quali era stato chiamato a rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sub-agente della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] snc;

2. la Corte di Appello di Torino, decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando il [OSCURATO:SOCIETA] responsabile dei reati a lui contestati ai capi A), C), E), F), G), H) I), K), M), N), O) e P) - limitatamente ai fatti successivi al 14.6.2014 quanto ai capi F) e H) - e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; ha nel contempo dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai reati di cui ai capi B), D), 3) ed L), nonché, per i fatti di cui ai capi F) e H) antecedenti il 14.6.2014, in quanto estinti per intervenuta prescrizione; ha condannato l'imputato a risarcire i danni patiti dalle costituite parti civili liquidando una provvisionale di Euro 50.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Euro 120.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e liquidando le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di merito;

3. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:SOCIETA] lamentando: 3.1 mancanza di motivazione sull'elemento oggettivo del delitto di truffa: rileva, infatti, che la Corte di Appello ha motivato esclusivamente sull'elemento soggettivo del delitto di truffa ma non sull'apporto materiale e concreto che il ricorrente avrebbe apportato alle condotte truffaldine; insiste sull'effetto totalmente devolutivo dell'appello proposto dal PM e dalle parti civili con la conseguenza per cui la Corte territoriale era chiamata a confrontarsi con tutti gli aspetti e gli elementi del reato contestato; 3.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed omessa valutazione di elementi di prova decisivi: richiama la dichiarazioni resa dal [OSCURATO:PERSONA] ai funzionari di [OSCURATO:SOCIETA] circa la assoluta estraneità del [OSCURATO:SOCIETA] al suo operato segnalando la erroneità delle considerazioni svolte dalla Corte di Appello circa la valenza delle stesse nell'ambito del processo penale a causa della assenza di profili di pregiudizialità con procedimenti civili ed amministrativi e di alcuna efficacia vincolate rispetto a quanto sia accertato in quella sede; segnala, invece, come di tali dichiarazioni la Corte avrebbe dovuto vagliare la portata probatoria indipendentemente dal momento in cui erano state rese e sottoscritte; segnala, peraltro, che anche in sede penale il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto per intero la responsabilità dei fatti così come era avvenuto nel procedimento esitato nella sentenza di applicazione concordata della pena, come puntualmente sottolineato dal Tribunale; evidenzia come invece la Corte abbia dato rilievo alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:SOCIETA] su domande del difensore dell'ex socio in sede di incidente probatorio; 3.3 inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità e mancanza di motivazione con riguardo alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]: richiama la sentenza della Corte di Appello quanto alle considerazioni svolte in relazione alla deposizione resa dall'Occelli, all'epoca direttore della filiale della BCC di Cherasco, circa la apertura del conto corrente 616 sottolineando che il Tribunale si era limitato a sottolinearne la non linearità che tale è rimasta anche all'esito della rinnovazione della istruttoria dibattimentale avendo il teste riferito di non ricordare se le pratiche di apertura del conto 616 fossero avvenute in sua presenza e di non poter escludere che le firme fossero state apposte al di fuori dei locali della banca ed in assenza di funzionari dell'istituto; passa quindi in rassegna, riportandone il contenuto, tutte le dichiarazioni rese nelle varie occasioni dall'Occelli evidenziandone le contraddizioni e la complessiva fumosità, apoditticamente negate dalla sentenza impugnata; evidenzia, ancora, il travisamento della prova in cui è incorsa la Corte di Appello in merito alla riconducibilità ad un terzo e non già al [OSCURATO:SOCIETA] del versamento di Euro 20.000 sul conto "occulto" per come risulta dalla stessa annotazione della GdF allegata alla memoria difensiva prodotta in appello; 3.4 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: osserva che la motivazione con cui la Corte di Appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche è contraddetta dalle risultanze processuali e manifestamente illogica essendosi il ricorrente sottoposto ad interrogatorio sia di fronte al PM che in sede di incidente probatorio sicché la sua condotta processuale deve essere valutata globalmente e non con riguardo ad una specifica fase del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere di una serie di episodi di truffa aggravata che sarebbero stati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e consistenti, in sostanza, nella contraffazione di polizze assicurative apparentemente emesse da [OSCURATO:PERSONA] spa e fatte sottoscrivere da clienti della agenzia [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:SOCIETA] indotti in errore sulla destinazione delle somme che erano state incassate dagli imputati piuttosto che investite; al capo O), il [OSCURATO:SOCIETA] (sempre in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]) era stato chiamato a rispondere del delitto di appropriazione indebita delle somme di cui ai capi precedenti.

2. Il Tribunale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste con riguardo alla unica imputazione di appropriazione indebita e perché il fatto non costituisce reato per tutti gli episodi rubricati come truffa e per i quali era stato chiamato a rispondere in qualità di sub-agente della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo giudice aveva spiegato che l'indagine era nata da una ispezione eseguita da funzionari della [OSCURATO:SOCIETA] presso la agenzia [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:SOCIETA] (costituita nel 1998 con il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore ed il [OSCURATO:SOCIETA] socio e "collaboratore") a séguito della presentazione di una polizza vita stipulata a nome di [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di un acquisto immobiliare e che era tuttavia risultata contraffatta.

L'attività ispettiva aveva consentito di accertare l'esistenza di 20 polizze "false" sottoscritte da 14 clienti per un importo complessivo di premi versati pari ad oltre 2 milioni di Euro e perfezionate utilizzando moduli già in uso a "[OSCURATO:PERSONA] spa" (ormai [OSCURATO:SOCIETA]); erano state individuate anche due polizze intestate ai genitori dello stesso [OSCURATO:SOCIETA] nel 2010 con rinnovi annuali sino alla data della ispezione.

Era altresì emersa la presenza di 3 conti correnti accesi presso la BCC di Cherasco e, in particolare: quello recante i numeri finali "082" (acceso il 3.3.2005), quello recante i numeri finali "450" (acceso il 8.2.2007) e quello recante i numeri finali "616" (acceso il 15.2.2008) dell'ultimo dei quali, però, non vi era traccia alcuna nella documentazione della agenzia e sul quale erano delegati ad operare solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] che, tuttavia, non risultava avervi mai svolto operazioni.

Il Tribunale aveva inoltre insistito sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale, in sede ispettiva, aveva sempre insistito nel rivendicare la sua esclusiva responsabilità per i fatti che erano stati accertati escludendo ogni coinvolgimento dell'odierno ricorrente.

Il primo giudice, per altro verso, aveva sottolineato la pacifica ed oggettiva falsità delle polizze in quanto integralmente contraffatte (cfr., pagg. 12-13 della sentenza di primo grado) che non erano mai state registrate e contabilizzate presso la compagnia assicurativa ritenendo perciò pienamente integrati gli elementi costitutivi del delitto di truffa e, in particolare, gli artifizi ed i raggiri causalmente collegati alla induzione in errore delle persone offese sulla regolarità delle operazioni.Per altro verso, già il Tribunale aveva evidenziato il contributo "materiale" del [OSCURATO:SOCIETA] il quale aveva rassicurato alcuni clienti che avevano palesato dubbi sull'utilizzo di stampati riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] che era ormai confluita in [OSCURATO:SOCIETA] riferendo loro che si trattava di una "gestione separata dalle altre" in tal modo, aveva segnalato il primo giudice, "... così concretamente supportando la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., ivi, pag. 13); era infatti proprio il [OSCURATO:SOCIETA] colui che si rapportava con i clienti dell'agenzia (cfr., ivi, pag. 14) e che provvedeva alla consegna dei contratti (predisposti dal [OSCURATO:PERSONA]) ed alla ricezione dei relativi assegni in pagamento.

Altrettanto pacifico, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, è il versamento dei premi assicurativi legati alle polizze false che confluiva sul conto "616" la cui intera provvista era rappresentata, per l'appunto, dagli assegni emessi dai contraenti truffati al momento della stipula ovvero del rinnovo delle polizze.

Il primo giudice aveva quindi richiamato le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla GdF che avevano consentito di verificare che le uscite dal conto "616" erano a loro volta rappresentate da prelievi in contanti ovvero da versamenti sul conto "450" dedicato alla gestione dei costi della agenzia [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:SOCIETA] sicché, aveva perciò sottolineato, "... non appare dubitabile che la condotta dallo stesso posta in essere abbia procurato un profitto al socio [OSCURATO:PERSONA], che prelevava le somme presenti sul conto -616 per contanti, ed allo stesso patrimonio sociale tramite dei giroconti al c/c -450" (cfr., ancora, ivi).

Tanto premesso, il Tribunale aveva tuttavia escluso la responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] il quale avrebbe agito non consapevole della "distrazione" dei premi e dei rinnovi e, ancor prima, della falsità delle polizze enumerando gli elementi militanti per l'assenza dell'elemento soggettivo quali, in particolare: le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:SOCIETA] non era al corrente della falsità dei prodotti assicurativi; quelle rese in sede di incidente probatorio dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] (cfr., pagg. 16-17 della sentenza di primo grado) il quale aveva fatto presente di aver appreso della esistenza del conto 616 soltanto all'atto della ispezione; le qualità professionali del [OSCURATO:PERSONA], agente assicurativo pluripremiato e noto per le sue grandi capacità nel ramo e che teneva i rapporti con le banche laddove il [OSCURATO:SOCIETA] aveva il compito di "spuntare" i c/c "450" e "082" laddove del conto "616" non vi era traccia nella contabilità e nelle scritture della agenzia e le circostanze e modalità della cui apertura, riferite dal [OSCURATO:SOCIETA], erano a suo avviso confortate dagli elementi acquisiti tra cui le dichiarazioni di Occelli e Sandrone, funzionari dell'istituto di credito.

Il Tribunale aveva richiamato, ancora, le risultanze della ispezione IVASS e l'addebito mosso al [OSCURATO:SOCIETA] di essersi (solo) "colpevolmente" affidato alle indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] il cui conto (e delle moglie) era alimentato da quello "616" da cui al contrario non era risultata alcuna uscita in favore dei conti del [OSCURATO:SOCIETA] il quale aveva finanziato la società con la somma di Euro 40.000 prelevata dal suo conto personale mentre i 55.000 Euro di competenza del [OSCURATO:PERSONA] erano usciti dal conto "616".

Altro elemento valorizzato dal Tribunale per escludere l'elemento soggettivo in capo al ricorrente, era stata la sentenza del Tribunale di Cuneo del 27.3.2017 - irrevocabile il 20.5.2017 - di applicazione concordata della pena al [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa in danno dello stesso [OSCURATO:SOCIETA] per una delle polizze in questione che questi aveva fatto sottoscrivere anche alla madre [OSCURATO:PERSONA]; aveva spiegato che gli importi sottoscritti erano stati (solo parzialmente) restituiti alla madre, a lui stesso e ad uno dei truffati perché, come riferito dal [OSCURATO:SOCIETA], una volta appreso della truffa, egli aveva minacciato il socio.

3. La Corte di Appello di Torino ha accolto l'appello del PM come delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Helga e [OSCURATO:PERSONA] ed ha riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] per gli episodi di truffa a lui contestati ai capi A), C), E), F), G), H) I), K), M), N), O) e P) - limitatamente ai fatti successivi al 14.6.2014 quanto ai capi F) e H) - e nel contempo dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai reati di cui ai capi B), D), 3) ed L), nonché, per i fatti di cui ai capi F) e H) antecedenti il 14.6.2014, in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

La Corte ha di conseguenza condannato l'imputato a risarcire i danni patiti dalle costituite parti civili liquidando una provvisionale di Euro 50.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Euro 120.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di merito. 3.1 E' noto che la riforma, in termini di condanna, della sentenza assolutoria di primo grado impone al giudice di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale laddove la decisione sia il frutto di una nuova valutazione delle prove dichiarative; si tratta di un obbligo che è stato affermato per via giurisprudenziale (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 - 01 [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01) e, successivamente, "sancito" normativamente con l'inserimento del comma 3bis nell'art. 603 cod. proc. pen. ad opera della legge 103 del 2017; riaffermato, poi, in altre occasioni dal massimo consesso (cfr., Sez.

U - , Sentenza n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 03 quanto alla prova peritale acquisita in forma dichiarativa; Sez.

U - , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02, per il caso di riforma ai soli fini civili della sentenza assolutoria di primo grado; Sez.

U - , Sentenza n. 11586 del 30/09/2021 Ud. (dep. 30/03/2022 ), D. Rv. 282808 - 01 per il caso di impossibilità di rinnovazione della istruttoria per decesso dei dichiarante).

Nel caso di specie, peraltro, non è stata sollevata alcuna questione circa la omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale che, peraltro, è puntualmente intervenuta con il nuovo esame di una delle persone offese e di altri testi già escussi in primo grado.

Nel caso opposto, qualora il giudice di appello riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha un analogo obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale quanto alle prove dichiarative decisive dovendo offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01).

In ogni caso, la necessità di superare il "ragionevole dubbio" (ravvisato dalle decisioni sopra richiamate nella stessa adozione di una sentenza di assoluzione in primo grado) impone al giudice di secondo grado che intenda accogliere l'appello del PM e/o delle parti civili di predisporre una motivazione "rafforzata" che si sostanzia nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 6, 11.7.2019 n. 51.898, P).

In effetti, pur essendo stato anche normativamente puntualizzato in caso di riforma della sentenza di assoluzione con la introduzione del comma 3bis all'art. 603 cod. proc. pen., il principio da molti anni affermato è quello secondo cui la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati; con la conseguenza per cui il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma deve puntualmente riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, sentenza del 12.12.2002 n. 15.756, PG in proc.

Contrada). 3.2 Tanto premesso, ritiene il collegio che la Corte di Appello di Torino, al di là della rinnovazione della prova dichiarativa, abbia comunque assolto all'obbligo di motivare - anche in maniera "rafforzata" - il proprio convincimento pervenendo a conclusioni difformi rispetto a quelle cui era approdato il giudice di primo grado; vale la pena, a tal proposito, di chiarire che l'obbligo di motivazione "rafforzata" non implica necessariamente l'esame di ciascuno e di tutti gli elementi vagliati dal primo giudice e ritenuti convergenti verso una soluzione non condivisa dal giudice di appello; quel che rileva, oltre alla puntuale confutazione di quegli elementi che, nell'economia della motivazione, possano ritenersi di maggiore rilievo, è la adozione di un impianto argomentativo dotato di una capacità persuasiva che possa ritenersi prevalente rispetto alla decisione riformata e che si soffermi su quegli aspetti che possano esser considerati davvero decisivi anche alla luce della capacità della difesa di offrirne una spiegazione alternativa. 3.3 La Corte di Appello di Torino ha infatti riepilogato le argomentazioni del Tribunale (che, come si è visto, aveva ritenuto comprovato l'elemento oggettivo del reato) a sostegno della mancanza di prova circa l'elemento soggettivo del delitto in esame.

Quanto al primo di essi, ovvero la mancanza di un profitto personale, ha quindi congruamente segnalato che, al contrario, dalle risultanze ispettive era emerso che dal conto 616 erano sistematicamente partiti importi molto rilevanti (dell'ordine anche di centinaia di migliaia di Euro all'anno) confluiti sugli altri due conti dell'agenzia e destinati ai costi ed ai compensi ai soci (cfr., pag. 31 della sentenza impugnata) e, perciò, anche del [OSCURATO:SOCIETA] che da oltre un decennio aveva tratto personale vantaggio dall'utilizzazione dei fondi "distratti" sul conto "616" per le spese dell'agenzia con conseguente aumento dei propri profitti personali.Di qui, secondo la Corte, la difficoltà di seguire il Tribunale nell'affermare la "buona fede" del [OSCURATO:SOCIETA] ed il suo dichiarato disinteresse sull'origine degli "acconti su provvisioni" periodicamente incassati anche sulle polizze pacificamente false.

Per altro, ha sottolineato la Corte, quand'anche sul conto "616" avesse operato sempre e soltanto il [OSCURATO:PERSONA], è pacificamente emerso che il [OSCURATO:SOCIETA] avesse il compito di "spuntare" i conti "ufficiali" essendo impossibile che avesse potuto ignorare, per anni ed anni, che su di essi confluivano somme assolutamente consistenti da quello invece "parallelo" e su cui confluivano i premi sulle polizze false.

I giudici di secondo grado non hanno poi ignorato la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva "patteggiato" la pena in relazione ad uno degli episodi di truffa che aveva visto il [OSCURATO:SOCIETA] come vittima, circostanza questa certamente significativa - nell'ottica coltivata dal primo giudice - della estraneità del ricorrente alle iniziative del socio; e tuttavia, la rilevanza di questa sentenza - oltre alle considerazioni svolte dalle parti civili circa la sua "tempistica" rispetto al successivo sviluppo della vicenda giudiziaria e che ne avrebbe consentito una lettura addirittura opposta - è stata puntualmente affrontata dalla Corte di Appello che ha motivato sulle ragioni della sua sostanziale irrilevanza a conforto della soluzione percorsa dal Tribunale tenuto conto, peraltro, che in quel processo il [OSCURATO:PERSONA] mai aveva espressamente scagionato il [OSCURATO:SOCIETA] nei cui confronti aveva mantenuto un atteggiamento del tutto "neutro" avvalendosi della facoltà di non rispondere.

La Corte di Appello ha inoltre evocato le parole della teste Somero, figlia di uno dei clienti "storici" del [OSCURATO:SOCIETA] e suo amico di famiglia, la quale, recatasi a casa dei due, depositari di tutti i risparmi familiari, aveva udito il [OSCURATO:SOCIETA] dire al [OSCURATO:PERSONA] che "siamo rovinati".

Ha quindi affrontato l'argomento della "fiducia" asseritamente riposta dal [OSCURATO:SOCIETA] nel [OSCURATO:PERSONA] sottolineando, con argomentazioni non considerata dalla difesa e con cui il ricorso non si confronta, come fosse impossibile immaginare che il ricorrente potesse confidare in quanto dettogli dal [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l'utilizzo degli stampati "[OSCURATO:PERSONA] spa" (società ormai non più esistente) fosse dovuto al fatto che si trattava di una "gestione separata", laddove era invece emersa la diffusione, nota anche ai dipendenti amministrativi, di circolari che imponevano la dismissione della modulistica intestata a [OSCURATO:PERSONA] spa dopo che questa era ormai confluita in [OSCURATO:SOCIETA]; non rilevando, inoltre, che si trattasse di "rinnovi" poiché il ricorrente non si era curato nemmeno di modificare il numero di polizza riferito ad una società per l'appunto ormai non più esistente.

La Corte di Appello ha poi richiamato l'episodio, riferito dalla Somero, relativo alla visita del [OSCURATO:SOCIETA] a casa del suo cliente per convincerlo a rientrare solo per la metà della somma che costui aveva chiesto essergli restituita dovendo sostenere delle spese per la ristrutturazione immobiliare ed aveva cercato di convincerlo sostenendo che avrebbe cercato di ottenere da un alto dirigente della compagnia il riconoscimento di una percentuale del 4,5% in cambio, per l'appunto, di un riscatto solo "parziale".

Quanto alla vicenda della apertura del c/c "616", la Corte ha giudicato insostenibile la versione difensiva secondo cui la firma del [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata ottenuta in maniera più o meno "inconsapevole"; ha a tal fine richiamato la deposizione dell'Occelli su cui, tuttavia, la difesa - con il conforto del contenuto delle affermazioni del teste testualmente riprodotte nel ricorso - ha potuto argomentare nel senso della sua sostanziale irrilevanza (a partire dalle cinque firme di "specimen' che lo stesso Occelli aveva riferito non essere necessarie laddove, come nel caso di specie, vi fossero già altri conti correnti accesi presso la medesima filiale).

La Corte di Appello non ha inoltre mancato di motivare sulla rilevanza degli investimenti effettuati dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] e da suoi familiari sottolineando come costoro, a differenza di altri, fossero stati sia pure in parte rimborsati e che, in ogni caso, essi erano stati eseguiti in periodi in cui il conto occulto era in "deficit" e, pertanto, non poteva essere alimentato il sistema truffaldino messo in atto.

Certamente discutibile è la affermazione della Corte di Appello sulla impossibilità di prendere in esame le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede amministrativa e nel corso della ispezione essendo fuori luogo le considerazioni svolte in merito al superamento, da parte del codice di rito vigente, del principio di pregiudizialità.

E, tuttavia, se è vero che alcuni degli elementi valorizzati dal giudice di primo grado sono stati oggetto di una valutazione non sempre perspicua da parte della Corte di Appello (si è appena fatto riferimento alle dichiarazioni extraprocessuali del [OSCURATO:PERSONA] ma anche al versamento di 20.000 Euro sul conto "616" di cui la difesa ha denunziato il travisamento richiamando il documento allegato alla memoria difensiva); se questo è vero, è anche vero che la Corte non ha mancato di prendere posizione e di confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice ma, soprattutto, ha fatto leva su una serie di circostanze e di elementi dalla valenza "assorbente" e largamente prevalente e su cui la difesa non ha potuto argomentare: in particolare, ha valorizzato il dato dell'utilizzo per anni ed anni di moduli intestati ad una compagnia non più esistente, gli stessi numeri di serie delle polizze rimasti immutati dopo la confluenza di [OSCURATO:PERSONA] spa in [OSCURATO:SOCIETA] e la inidoneità della documentazione antiriciclaggio; gli "scollamenti" tra i fogli cassa ed il conto "450" su cui, come accennato, confluivano annualmente importi per centinaia di migliaia di Euro provenienti dal conto "occulto" e senza alcuna giustificazione nella contabilità ufficiale.

Si tratta di argomentazioni che non si limitano a contrapporre una diversa interpretazione delle prove a quella fornita dal giudice di primo grado ma che hanno fatto leva su elementi da quest'ultimo non compiutamente considerati e su cui, come pure si è detto, la stessa difesa non è stata in grado in questa sede di confrontarsi criticamente; in ogni caso, di argomenti che hanno consentito di sorreggere la decisione di riforma della sentenza di primo grado con motivazione "rafforzata" ovvero che ha potuto dar conto della maggiore capacità persuasiva degli elementi valorizzati in questa sede.

4. Il ricorso è infondato anche per quanto concerne il motivo articolato sul diniego delle attenuanti generiche avendo la Corte congruamente motivato sul punto facendo leva sulla gravità delle condotte perpetrate per un lungo periodo di tempo e rinunciando a fornire un contributo attivo essendosi sempre sottratto al contraddittorio preferendo fornire dichiarazioni spontanee.

In tal modo, dunque, i giudici del gravame hanno dato rilevanza alla oggettiva gravità del fatto quale elemento tale da prevalere sulle considerazioni di natura soggettiva invece evidenziate dalla difesa: ed è appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

D'altra parte, e quanto alla condotta processuale, se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse, è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo).

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di ra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 15.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che ha concluso depositando conclusioni scritte e relativa nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Cuneo aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste con riguardo all'unica imputazione di appropriazione indebita e perché il fatto non costituisce reato per tutti gli episodi rubricati come truffa e per i quali era stato chiamato a rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sub-agente della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] snc; 2. la Corte di Appello di Torino, decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando il [OSCURATO:SOCIETA] responsabile dei reati a lui contestati ai capi A), C), E), F), G), H) I), K), M), N), O) e P) - limitatamente ai fatti successivi al 14.6.2014 quanto ai capi F) e H) - e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; ha nel contempo dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai reati di cui ai capi B), D), 3) ed L), nonché, per i fatti di cui ai capi F) e H) antecedenti il 14.6.2014, in quanto estinti per intervenuta prescrizione; ha condannato l'imputato a risarcire i danni patiti dalle costituite parti civili liquidando una provvisionale di Euro 50.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Euro 120.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e liquidando le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di merito; 3. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:SOCIETA] lamentando: 3.1 mancanza di motivazione sull'elemento oggettivo del delitto di truffa: rileva, infatti, che la Corte di Appello ha motivato esclusivamente sull'elemento soggettivo del delitto di truffa ma non sull'apporto materiale e concreto che il ricorrente avrebbe apportato alle condotte truffaldine; insiste sull'effetto totalmente devolutivo dell'appello proposto dal PM e dalle parti civili con la conseguenza per cui la Corte territoriale era chiamata a confrontarsi con tutti gli aspetti e gli elementi del reato contestato; 3.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed omessa valutazione di elementi di prova decisivi: richiama la dichiarazioni resa dal [OSCURATO:PERSONA] ai funzionari di [OSCURATO:SOCIETA] circa la assoluta estraneità del [OSCURATO:SOCIETA] al suo operato segnalando la erroneità delle considerazioni svolte dalla Corte di Appello circa la valenza delle stesse nell'ambito del processo penale a causa della assenza di profili di pregiudizialità con procedimenti civili ed amministrativi e di alcuna efficacia vincolate rispetto a quanto sia accertato in quella sede; segnala, invece, come di tali dichiarazioni la Corte avrebbe dovuto vagliare la portata probatoria indipendentemente dal momento in cui erano state rese e sottoscritte; segnala, peraltro, che anche in sede penale il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto per intero la responsabilità dei fatti così come era avvenuto nel procedimento esitato nella sentenza di applicazione concordata della pena, come puntualmente sottolineato dal Tribunale; evidenzia come invece la Corte abbia dato rilievo alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:SOCIETA] su domande del difensore dell'ex socio in sede di incidente probatorio; 3.3 inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità e mancanza di motivazione con riguardo alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]: richiama la sentenza della Corte di Appello quanto alle considerazioni svolte in relazione alla deposizione resa dall'Occelli, all'epoca direttore della filiale della BCC di Cherasco, circa la apertura del conto corrente 616 sottolineando che il Tribunale si era limitato a sottolinearne la non linearità che tale è rimasta anche all'esito della rinnovazione della istruttoria dibattimentale avendo il teste riferito di non ricordare se le pratiche di apertura del conto 616 fossero avvenute in sua presenza e di non poter escludere che le firme fossero state apposte al di fuori dei locali della banca ed in assenza di funzionari dell'istituto; passa quindi in rassegna, riportandone il contenuto, tutte le dichiarazioni rese nelle varie occasioni dall'Occelli evidenziandone le contraddizioni e la complessiva fumosità, apoditticamente negate dalla sentenza impugnata; evidenzia, ancora, il travisamento della prova in cui è incorsa la Corte di Appello in merito alla riconducibilità ad un terzo e non già al [OSCURATO:SOCIETA] del versamento di Euro 20.000 sul conto "occulto" per come risulta dalla stessa annotazione della GdF allegata alla memoria difensiva prodotta in appello; 3.4 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: osserva che la motivazione con cui la Corte di Appello ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche è contraddetta dalle risultanze processuali e manifestamente illogica essendosi il ricorrente sottoposto ad interrogatorio sia di fronte al PM che in sede di incidente probatorio sicché la sua condotta processuale deve essere valutata globalmente e non con riguardo ad una specifica fase del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere di una serie di episodi di truffa aggravata che sarebbero stati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e consistenti, in sostanza, nella contraffazione di polizze assicurative apparentemente emesse da [OSCURATO:PERSONA] spa e fatte sottoscrivere da clienti della agenzia [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:SOCIETA] indotti in errore sulla destinazione delle somme che erano state incassate dagli imputati piuttosto che investite; al capo O), il [OSCURATO:SOCIETA] (sempre in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]) era stato chiamato a rispondere del delitto di appropriazione indebita delle somme di cui ai capi precedenti. 2. Il Tribunale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste con riguardo alla unica imputazione di appropriazione indebita e perché il fatto non costituisce reato per tutti gli episodi rubricati come truffa e per i quali era stato chiamato a rispondere in qualità di sub-agente della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo giudice aveva spiegato che l'indagine era nata da una ispezione eseguita da funzionari della [OSCURATO:SOCIETA] presso la agenzia [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:SOCIETA] (costituita nel 1998 con il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore ed il [OSCURATO:SOCIETA] socio e "collaboratore") a séguito della presentazione di una polizza vita stipulata a nome di [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di un acquisto immobiliare e che era tuttavia risultata contraffatta. L'attività ispettiva aveva consentito di accertare l'esistenza di 20 polizze "false" sottoscritte da 14 clienti per un importo complessivo di premi versati pari ad oltre 2 milioni di Euro e perfezionate utilizzando moduli già in uso a "[OSCURATO:PERSONA] spa" (ormai [OSCURATO:SOCIETA]); erano state individuate anche due polizze intestate ai genitori dello stesso [OSCURATO:SOCIETA] nel 2010 con rinnovi annuali sino alla data della ispezione. Era altresì emersa la presenza di 3 conti correnti accesi presso la BCC di Cherasco e, in particolare: quello recante i numeri finali "082" (acceso il 3.3.2005), quello recante i numeri finali "450" (acceso il 8.2.2007) e quello recante i numeri finali "616" (acceso il 15.2.2008) dell'ultimo dei quali, però, non vi era traccia alcuna nella documentazione della agenzia e sul quale erano delegati ad operare solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] che, tuttavia, non risultava avervi mai svolto operazioni. Il Tribunale aveva inoltre insistito sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale, in sede ispettiva, aveva sempre insistito nel rivendicare la sua esclusiva responsabilità per i fatti che erano stati accertati escludendo ogni coinvolgimento dell'odierno ricorrente. Il primo giudice, per altro verso, aveva sottolineato la pacifica ed oggettiva falsità delle polizze in quanto integralmente contraffatte (cfr., pagg. 12-13 della sentenza di primo grado) che non erano mai state registrate e contabilizzate presso la compagnia assicurativa ritenendo perciò pienamente integrati gli elementi costitutivi del delitto di truffa e, in particolare, gli artifizi ed i raggiri causalmente collegati alla induzione in errore delle persone offese sulla regolarità delle operazioni.Per altro verso, già il Tribunale aveva evidenziato il contributo "materiale" del [OSCURATO:SOCIETA] il quale aveva rassicurato alcuni clienti che avevano palesato dubbi sull'utilizzo di stampati riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] che era ormai confluita in [OSCURATO:SOCIETA] riferendo loro che si trattava di una "gestione separata dalle altre" in tal modo, aveva segnalato il primo giudice, "... così concretamente supportando la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., ivi, pag. 13); era infatti proprio il [OSCURATO:SOCIETA] colui che si rapportava con i clienti dell'agenzia (cfr., ivi, pag. 14) e che provvedeva alla consegna dei contratti (predisposti dal [OSCURATO:PERSONA]) ed alla ricezione dei relativi assegni in pagamento. Altrettanto pacifico, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, è il versamento dei premi assicurativi legati alle polizze false che confluiva sul conto "616" la cui intera provvista era rappresentata, per l'appunto, dagli assegni emessi dai contraenti truffati al momento della stipula ovvero del rinnovo delle polizze. Il primo giudice aveva quindi richiamato le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla GdF che avevano consentito di verificare che le uscite dal conto "616" erano a loro volta rappresentate da prelievi in contanti ovvero da versamenti sul conto "450" dedicato alla gestione dei costi della agenzia [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:SOCIETA] sicché, aveva perciò sottolineato, "... non appare dubitabile che la condotta dallo stesso posta in essere abbia procurato un profitto al socio [OSCURATO:PERSONA], che prelevava le somme presenti sul conto -616 per contanti, ed allo stesso patrimonio sociale tramite dei giroconti al c/c -450" (cfr., ancora, ivi). Tanto premesso, il Tribunale aveva tuttavia escluso la responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] il quale avrebbe agito non consapevole della "distrazione" dei premi e dei rinnovi e, ancor prima, della falsità delle polizze enumerando gli elementi militanti per l'assenza dell'elemento soggettivo quali, in particolare: le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:SOCIETA] non era al corrente della falsità dei prodotti assicurativi; quelle rese in sede di incidente probatorio dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] (cfr., pagg. 16-17 della sentenza di primo grado) il quale aveva fatto presente di aver appreso della esistenza del conto 616 soltanto all'atto della ispezione; le qualità professionali del [OSCURATO:PERSONA], agente assicurativo pluripremiato e noto per le sue grandi capacità nel ramo e che teneva i rapporti con le banche laddove il [OSCURATO:SOCIETA] aveva il compito di "spuntare" i c/c "450" e "082" laddove del conto "616" non vi era traccia nella contabilità e nelle scritture della agenzia e le circostanze e modalità della cui apertura, riferite dal [OSCURATO:SOCIETA], erano a suo avviso confortate dagli elementi acquisiti tra cui le dichiarazioni di Occelli e Sandrone, funzionari dell'istituto di credito. Il Tribunale aveva richiamato, ancora, le risultanze della ispezione IVASS e l'addebito mosso al [OSCURATO:SOCIETA] di essersi (solo) "colpevolmente" affidato alle indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] il cui conto (e delle moglie) era alimentato da quello "616" da cui al contrario non era risultata alcuna uscita in favore dei conti del [OSCURATO:SOCIETA] il quale aveva finanziato la società con la somma di Euro 40.000 prelevata dal suo conto personale mentre i 55.000 Euro di competenza del [OSCURATO:PERSONA] erano usciti dal conto "616". Altro elemento valorizzato dal Tribunale per escludere l'elemento soggettivo in capo al ricorrente, era stata la sentenza del Tribunale di Cuneo del 27.3.2017 - irrevocabile il 20.5.2017 - di applicazione concordata della pena al [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa in danno dello stesso [OSCURATO:SOCIETA] per una delle polizze in questione che questi aveva fatto sottoscrivere anche alla madre [OSCURATO:PERSONA]; aveva spiegato che gli importi sottoscritti erano stati (solo parzialmente) restituiti alla madre, a lui stesso e ad uno dei truffati perché, come riferito dal [OSCURATO:SOCIETA], una volta appreso della truffa, egli aveva minacciato il socio. 3. La Corte di Appello di Torino ha accolto l'appello del PM come delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], Helga e [OSCURATO:PERSONA] ed ha riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA] per gli episodi di truffa a lui contestati ai capi A), C), E), F), G), H) I), K), M), N), O) e P) - limitatamente ai fatti successivi al 14.6.2014 quanto ai capi F) e H) - e nel contempo dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai reati di cui ai capi B), D), 3) ed L), nonché, per i fatti di cui ai capi F) e H) antecedenti il 14.6.2014, in quanto estinti per intervenuta prescrizione. La Corte ha di conseguenza condannato l'imputato a risarcire i danni patiti dalle costituite parti civili liquidando una provvisionale di Euro 50.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di Euro 120.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di merito. 3.1 E' noto che la riforma, in termini di condanna, della sentenza assolutoria di primo grado impone al giudice di appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale laddove la decisione sia il frutto di una nuova valutazione delle prove dichiarative; si tratta di un obbligo che è stato affermato per via giurisprudenziale (cfr., Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 - 01 [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01) e, successivamente, "sancito" normativamente con l'inserimento del comma 3bis nell'art. 603 cod. proc. pen. ad opera della legge 103 del 2017; riaffermato, poi, in altre occasioni dal massimo consesso (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 03 quanto alla prova peritale acquisita in forma dichiarativa; Sez. U - , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02, per il caso di riforma ai soli fini civili della sentenza assolutoria di primo grado; Sez. U - , Sentenza n. 11586 del 30/09/2021 Ud. (dep. 30/03/2022 ), D. Rv. 282808 - 01 per il caso di impossibilità di rinnovazione della istruttoria per decesso dei dichiarante). Nel caso di specie, peraltro, non è stata sollevata alcuna questione circa la omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale che, peraltro, è puntualmente intervenuta con il nuovo esame di una delle persone offese e di altri testi già escussi in primo grado. Nel caso opposto, qualora il giudice di appello riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non ha un analogo obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale quanto alle prove dichiarative decisive dovendo offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (cfr., Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01). In ogni caso, la necessità di superare il "ragionevole dubbio" (ravvisato dalle decisioni sopra richiamate nella stessa adozione di una sentenza di assoluzione in primo grado) impone al giudice di secondo grado che intenda accogliere l'appello del PM e/o delle parti civili di predisporre una motivazione "rafforzata" che si sostanzia nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 6, 11.7.2019 n. 51.898, P). In effetti, pur essendo stato anche normativamente puntualizzato in caso di riforma della sentenza di assoluzione con la introduzione del comma 3bis all'art. 603 cod. proc. pen., il principio da molti anni affermato è quello secondo cui la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati; con la conseguenza per cui il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma deve puntualmente riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, sentenza del 12.12.2002 n. 15.756, PG in proc. Contrada). 3.2 Tanto premesso, ritiene il collegio che la Corte di Appello di Torino, al di là della rinnovazione della prova dichiarativa, abbia comunque assolto all'obbligo di motivare - anche in maniera "rafforzata" - il proprio convincimento pervenendo a conclusioni difformi rispetto a quelle cui era approdato il giudice di primo grado; vale la pena, a tal proposito, di chiarire che l'obbligo di motivazione "rafforzata" non implica necessariamente l'esame di ciascuno e di tutti gli elementi vagliati dal primo giudice e ritenuti convergenti verso una soluzione non condivisa dal giudice di appello; quel che rileva, oltre alla puntuale confutazione di quegli elementi che, nell'economia della motivazione, possano ritenersi di maggiore rilievo, è la adozione di un impianto argomentativo dotato di una capacità persuasiva che possa ritenersi prevalente rispetto alla decisione riformata e che si soffermi su quegli aspetti che possano esser considerati davvero decisivi anche alla luce della capacità della difesa di offrirne una spiegazione alternativa. 3.3 La Corte di Appello di Torino ha infatti riepilogato le argomentazioni del Tribunale (che, come si è visto, aveva ritenuto comprovato l'elemento oggettivo del reato) a sostegno della mancanza di prova circa l'elemento soggettivo del delitto in esame. Quanto al primo di essi, ovvero la mancanza di un profitto personale, ha quindi congruamente segnalato che, al contrario, dalle risultanze ispettive era emerso che dal conto 616 erano sistematicamente partiti importi molto rilevanti (dell'ordine anche di centinaia di migliaia di Euro all'anno) confluiti sugli altri due conti dell'agenzia e destinati ai costi ed ai compensi ai soci (cfr., pag. 31 della sentenza impugnata) e, perciò, anche del [OSCURATO:SOCIETA] che da oltre un decennio aveva tratto personale vantaggio dall'utilizzazione dei fondi "distratti" sul conto "616" per le spese dell'agenzia con conseguente aumento dei propri profitti personali.Di qui, secondo la Corte, la difficoltà di seguire il Tribunale nell'affermare la "buona fede" del [OSCURATO:SOCIETA] ed il suo dichiarato disinteresse sull'origine degli "acconti su provvisioni" periodicamente incassati anche sulle polizze pacificamente false. Per altro, ha sottolineato la Corte, quand'anche sul conto "616" avesse operato sempre e soltanto il [OSCURATO:PERSONA], è pacificamente emerso che il [OSCURATO:SOCIETA] avesse il compito di "spuntare" i conti "ufficiali" essendo impossibile che avesse potuto ignorare, per anni ed anni, che su di essi confluivano somme assolutamente consistenti da quello invece "parallelo" e su cui confluivano i premi sulle polizze false. I giudici di secondo grado non hanno poi ignorato la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva "patteggiato" la pena in relazione ad uno degli episodi di truffa che aveva visto il [OSCURATO:SOCIETA] come vittima, circostanza questa certamente significativa - nell'ottica coltivata dal primo giudice - della estraneità del ricorrente alle iniziative del socio; e tuttavia, la rilevanza di questa sentenza - oltre alle considerazioni svolte dalle parti civili circa la sua "tempistica" rispetto al successivo sviluppo della vicenda giudiziaria e che ne avrebbe consentito una lettura addirittura opposta - è stata puntualmente affrontata dalla Corte di Appello che ha motivato sulle ragioni della sua sostanziale irrilevanza a conforto della soluzione percorsa dal Tribunale tenuto conto, peraltro, che in quel processo il [OSCURATO:PERSONA] mai aveva espressamente scagionato il [OSCURATO:SOCIETA] nei cui confronti aveva mantenuto un atteggiamento del tutto "neutro" avvalendosi della facoltà di non rispondere. La Corte di Appello ha inoltre evocato le parole della teste Somero, figlia di uno dei clienti "storici" del [OSCURATO:SOCIETA] e suo amico di famiglia, la quale, recatasi a casa dei due, depositari di tutti i risparmi familiari, aveva udito il [OSCURATO:SOCIETA] dire al [OSCURATO:PERSONA] che "siamo rovinati". Ha quindi affrontato l'argomento della "fiducia" asseritamente riposta dal [OSCURATO:SOCIETA] nel [OSCURATO:PERSONA] sottolineando, con argomentazioni non considerata dalla difesa e con cui il ricorso non si confronta, come fosse impossibile immaginare che il ricorrente potesse confidare in quanto dettogli dal [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l'utilizzo degli stampati "[OSCURATO:PERSONA] spa" (società ormai non più esistente) fosse dovuto al fatto che si trattava di una "gestione separata", laddove era invece emersa la diffusione, nota anche ai dipendenti amministrativi, di circolari che imponevano la dismissione della modulistica intestata a [OSCURATO:PERSONA] spa dopo che questa era ormai confluita in [OSCURATO:SOCIETA]; non rilevando, inoltre, che si trattasse di "rinnovi" poiché il ricorrente non si era curato nemmeno di modificare il numero di polizza riferito ad una società per l'appunto ormai non più esistente. La Corte di Appello ha poi richiamato l'episodio, riferito dalla Somero, relativo alla visita del [OSCURATO:SOCIETA] a casa del suo cliente per convincerlo a rientrare solo per la metà della somma che costui aveva chiesto essergli restituita dovendo sostenere delle spese per la ristrutturazione immobiliare ed aveva cercato di convincerlo sostenendo che avrebbe cercato di ottenere da un alto dirigente della compagnia il riconoscimento di una percentuale del 4,5% in cambio, per l'appunto, di un riscatto solo "parziale". Quanto alla vicenda della apertura del c/c "616", la Corte ha giudicato insostenibile la versione difensiva secondo cui la firma del [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata ottenuta in maniera più o meno "inconsapevole"; ha a tal fine richiamato la deposizione dell'Occelli su cui, tuttavia, la difesa - con il conforto del contenuto delle affermazioni del teste testualmente riprodotte nel ricorso - ha potuto argomentare nel senso della sua sostanziale irrilevanza (a partire dalle cinque firme di "specimen' che lo stesso Occelli aveva riferito non essere necessarie laddove, come nel caso di specie, vi fossero già altri conti correnti accesi presso la medesima filiale). La Corte di Appello non ha inoltre mancato di motivare sulla rilevanza degli investimenti effettuati dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] e da suoi familiari sottolineando come costoro, a differenza di altri, fossero stati sia pure in parte rimborsati e che, in ogni caso, essi erano stati eseguiti in periodi in cui il conto occulto era in "deficit" e, pertanto, non poteva essere alimentato il sistema truffaldino messo in atto. Certamente discutibile è la affermazione della Corte di Appello sulla impossibilità di prendere in esame le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede amministrativa e nel corso della ispezione essendo fuori luogo le considerazioni svolte in merito al superamento, da parte del codice di rito vigente, del principio di pregiudizialità. E, tuttavia, se è vero che alcuni degli elementi valorizzati dal giudice di primo grado sono stati oggetto di una valutazione non sempre perspicua da parte della Corte di Appello (si è appena fatto riferimento alle dichiarazioni extraprocessuali del [OSCURATO:PERSONA] ma anche al versamento di 20.000 Euro sul conto "616" di cui la difesa ha denunziato il travisamento richiamando il documento allegato alla memoria difensiva); se questo è vero, è anche vero che la Corte non ha mancato di prendere posizione e di confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice ma, soprattutto, ha fatto leva su una serie di circostanze e di elementi dalla valenza "assorbente" e largamente prevalente e su cui la difesa non ha potuto argomentare: in particolare, ha valorizzato il dato dell'utilizzo per anni ed anni di moduli intestati ad una compagnia non più esistente, gli stessi numeri di serie delle polizze rimasti immutati dopo la confluenza di [OSCURATO:PERSONA] spa in [OSCURATO:SOCIETA] e la inidoneità della documentazione antiriciclaggio; gli "scollamenti" tra i fogli cassa ed il conto "450" su cui, come accennato, confluivano annualmente importi per centinaia di migliaia di Euro provenienti dal conto "occulto" e senza alcuna giustificazione nella contabilità ufficiale. Si tratta di argomentazioni che non si limitano a contrapporre una diversa interpretazione delle prove a quella fornita dal giudice di primo grado ma che hanno fatto leva su elementi da quest'ultimo non compiutamente considerati e su cui, come pure si è detto, la stessa difesa non è stata in grado in questa sede di confrontarsi criticamente; in ogni caso, di argomenti che hanno consentito di sorreggere la decisione di riforma della sentenza di primo grado con motivazione "rafforzata" ovvero che ha potuto dar conto della maggiore capacità persuasiva degli elementi valorizzati in questa sede. 4. Il ricorso è infondato anche per quanto concerne il motivo articolato sul diniego delle attenuanti generiche avendo la Corte congruamente motivato sul punto facendo leva sulla gravità delle condotte perpetrate per un lungo periodo di tempo e rinunciando a fornire un contributo attivo essendosi sempre sottratto al contraddittorio preferendo fornire dichiarazioni spontanee. In tal modo, dunque, i giudici del gravame hanno dato rilevanza alla oggettiva gravità del fatto quale elemento tale da prevalere sulle considerazioni di natura soggettiva invece evidenziate dalla difesa: ed è appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). D'altra parte, e quanto alla condotta processuale, se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse, è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo). 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di ra
Sentenza Cassazione n. 38360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris