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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20088/2026

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to a CATANIA il 13/05/1995 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3881/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia aggravata dal metodo mafioso.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Che, invero, la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, data l'obiettiva portata delle espressioni proferite, evidenziando l'irrilevanza sia del contesto emotivo dell'imputato, sia della giovane età dello stesso (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CATANIA il 13/05/1995 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3881/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia aggravata dal metodo mafioso. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, data l'obiettiva portata delle espressioni proferite, evidenziando l'irrilevanza sia del contesto emotivo dell'imputato, sia della giovane età dello stesso (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20088/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris