CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 25868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Bari ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto anche con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, sicchè appaiono inammissibili per genericità le censure in punto di bilanciamento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA].diere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente