CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 12688/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l riesame di Verona.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale si riporta allamemoria scritta depositata e conclude per l'annullamento senza rinviodell'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame,in data 9 gennaio 2026 nella parte in cui aveva disposto la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.Il Presidente dà atto della assenza del difensore della ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona – quale giudicedel riesame - ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] eavente quale oggetto il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dalp.m. presso la Procura della Repubblica di Verona, contestualmentecondannandola al pagamento delle spese del procedimento incidentale.Con provvedimento del 11/12/2025 il pubblico ministero procedente avevadisposto la convalida del sequestro di materiale detenuto per la vendita da partedella ricorrente all’interno del proprio esercizio commerciale e contenente hashishe marijuana per complessivi 1.098,90 grammi lordi, richiamando il dispostodell’art.18 del d.l. 11 aprile 2025, n.48 e, specificamente, il contenuto del comma3-bis, a propria volta ritenuto recettivo del principio di diritto dettato da Sez. U, n.30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01.presentata dall’indagata e avente a oggetto il suddetto decreto di convalida delsequestro probatorio, il giudice ha preso atto della rinuncia all’impugnazionepresentata dal difensore e ha quindi dichiarato inammissibile il gravame, concondanna dell’istante al pagamento delle spese della fase incidentale.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione,deducendo – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazionedell’art.592, comma 1, cod.proc.pen., in relazione alla condanna alle spese delprocedimento di riesame, in quanto asseritamente determinata a seguito di unacausa di inammissibilità sopravvenuta non imputabile alla ricorrente.Ha premesso che – sulla base di una deduzione difensiva non attestata nelverbale dell’udienza celebrata di fronte al giudice del riesame – la rinuncia algravame era stata determinata da una carenza di interesse a ricorrere, derivatadal mancato svolgimento, da parte dell’Autorità procedente, delle analisitossicologiche sulle sostanze in sequestro, con conseguente impossibilità disvolgere una adeguata difesa nel merito.Ha dedotto la sussistenza dell’interesse della ricorrente a impugnare lacondanna alle spese, in relazione al disposto dell’art.607, comma 2, cod.proc.pen.;in riferimento all’oggetto del sequestro, ha richiamato la giurisprudenza di questaCorte relativa al necessario accertamento dell’efficacia drogante della sostanza,onere spettante alla pubblica accusa; il cui mancato svolgimento dovevaconsiderarsi direttamente influente sul diritto di difesa dell’imputato/indagato.Ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità che, in riferimentoall’art.592, comma 1, cod.proc.pen., ha escluso che possa essere condannata allespese della fase di riesame la parte privata nei cui confronti fosse ravvisabile unasopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa alla stessa non imputabile,con la conseguente necessità di operare una puntuale e tassativa disamina dellacausa di inammissibilità dell’impugnazione.In ordine al caso di specie, deduceva, quindi, che la conoscenza in ordineal mancato espletamento delle analisi tossicologiche poteva eventualmenteperfezionarsi solo per effetto della trasmissione degli atti al giudice del riesame aisensi dell’art.324, comma 3, cod.proc.pen. e che l’assenza delle stesse era tale dadeterminare una sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire per causa nonimputabile alla parte ricorrente; chiedeva, quindi, di eliminare la statuizione dicondanna alle spese sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata.Nel caso in cui non fossero state accolte le predette considerazioni, la difesaha chiesto a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionaledell’art.592, comma 1, cod.proc.pen..Specificamente – premessa la rilevanza della questione – in ordine algiudizio di non manifesta infondatezza ha desunto la violazione dei seguentiparametri costituzionali:a) dell’art.3 Cost., atteso che la rigida applicazione dell’art.592, comma1, cod.proc.pen., nel senso suddetto, si sarebbe posta in contrasto con i principidi uguaglianza e ragionevolezza, ponendo sul medesimo piano situazioni di fattoeterogenee e meritevoli di diverso trattamento a seconda delle loro peculiarità;specificamente, parificando le situazioni di inammissibilità originarie a quellesopravvenute per cause non imputabili alla parte impugnante;b) degli artt.24 e 111 Cost., in quanto l’automatica condanna alle speseavrebbe, di fatto, provocato una menomazione del diritto di impugnazionerendendola attività potenzialmente sanzionabile anche in ipotesi di cause diinammissibilità sopravvenuta estranee rispetto alla sfera di controllodell’impugnante;c) dell’art.27 Cost., in quanto l’automatismo della condanna alle spesesi sarebbe posto in contrasto con i principi di presunzione di innocenza, dipersonalità della responsabilità penale e di finalità rieducativa della pena;ponendo, un’interpretazione non costituzionalmente orientata, la condanna allespese come mero automatismo scollegato da elementi di responsabilità ascrivibiliall’impugnante;con conseguente istanza di chiedere al giudice delle leggi di pronunciarel’illegittimità dell’art.592, comma 1, cod.proc.pen., alternativamente: o nella partein cui non prevede la non condanna alle spese dell’impugnante in caso di cause diinammissibilità sopravvenute a lui non imputabili; ovvero alla luce del dirittovivente che interpreta la sua applicazione automatica anche in presenza di causedi inammissibilità sopravvenute non imputabili all’impugnante.3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha disposto la condanna del ricorrentealle spese del procedimento di riesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Le questioni poste alla base del motivo di impugnazione vertonosull’interpretazione e applicazione del disposto dell’art.592, comma 1,cod.proc.pen., in base al quale «Con il provvedimento che rigetta o dichiarainammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata allespese del procedimento», disposizione da ritenersi applicabile anche alprocedimento incidentale di riesame, come enunciato già da Sez. U, n. 26 del05/07/1995, Galletto, Rv. 202014 – 01 e secondo un principio poi costantementeribadito.In ordine alla lettura operata dal diritto vivente in riferimento a taledisposizione, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha costantementeritenuto che non vada pronunciata la condanna alle spese nella particolare ipotesidi inammissibilità dell’impugnazione determinata dalla carenza di interessecorrelata a cause sopravvenute rispetto alla presentazione dell’impugnazionemedesima; cause ascrivibili, in tema di misure cautelari personali, all’intervenutacessazione delle medesime ovvero, in caso di misure cautelari reali, allarestituzione della res sequestrata (cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo,Rv. 274736 – 01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv.249916 – 01; Sez. 4, n. 12590 del 12/01/2005, Fraietta, Rv. 232269 – 01).In relazione alle deduzioni della ricorrente, deve quindi rilevarsi che il dirittovivente non prevede alcun effettivo automatismo della condanna alle speseprevista dall’art.592, comma 1, cod.proc.pen. anche in presenza di cause diinammissibilità dell’impugnazione sopravvenute e non ascrivibili alla parte privata;dovendosi, anzi, leggere il vigente quadro interpretativo (alla luce dei principipredetti) in senso contrario.Il tutto anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del13/06/2000, che - in tema di ricorso per cassazione - ha dichiarato l’illegittimitàdell’art.616 cod.proc.pen., nella parte in cui prevede la condanna del ricorrente alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende anche nelle ipotesiin cui la parte privata “abbia proposto il ricorso senza versare un colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”; sentenza nella cui parte motiva sifaceva espresso riferimento anche alla sussistenza di elementi sopravvenutirispetto alla proposizione dell’impugnazione.3. Ciò posto, il motivo è manifestamente infondato; in quanto, nel caso dispecie, non è ravvisabile una fattispecie di carenza di interesse determinata dacause sopravvenute – astrattamente riconducibile al combinato degli artt. 568,comma 4 e 591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. – bensì si è in presenza di unarinuncia al gravame determinata da una valutazione discrezionale operata da partedella difesa, correlata all’effettiva utilità di un provvedimento emesso nel meritoda parte del Tribunale del riesame.In particolare, sulla base della lettura degli atti, si evince che la rinuncia alriesame è stata giustificata dalla parte ricorrente sulla base della mancataesecuzione, da parte dell’autorità procedente, delle analisi tossicologiche suiprodotti sottoposto a sequestro e finalizzate a valutarne l’efficacia drogante (ocomunque della mancanza delle analisi stesse negli atti trasmessi dal p.m. alTribunale del riesame, ai sensi dell’art.324, comma 3, cod.proc.pen.); tanto sullabase di una deduzione non rappresentata nel verbale di udienza ma la cuiformulazione deve ritenersi attestata per effetto della successiva presentazione,da parte della difesa, di un’istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanzaimpugnata e del successivo provvedimento reso dal Collegio il 21/01/2026.4. Deve quindi ritenersi che tale elemento di fatto non rappresenti, alla lucedella giurisprudenza richiamata e in riferimento alle stesse allegazioni dellaricorrente, un elemento né sopravvenuto e né tale da determinare, ipso facto, unacarenza di interesse alla trattazione della fase incidentale di riesame.Difatti, la carenza originaria del relativo elemento di indagine impedisce, diper sé stesso, di ravvisare il perfezionamento di una fattispecie di carenza diinteresse determinata da una causa sopravvenuta.D’altra parte, la carenza medesima era evidentemente suscettibile di esserevalutata – nel merito dell’impugnazione – ai fini del giudizio della sussistenza delfumus del reato contestato (in relazione al criterio generale applicabile in tema disequestro probatorio per il quale, in sede di riesame, il tribunale è chiamato averificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non giànella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì conriferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendereutile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori delfatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o iltrasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, cfr. Sez. 6, n.38910 del 23/10/2025, Elsafty, Rv. 289016 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019,dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01).5. Sulla base di tali coordinate interpretative, deve ritenersi che il Tribunaledel riesame, abbia fatto corretta applicazione del disposto dell’art.592, comma 1,cod.proc.pen., avendo ritenuto ravvisabile – non un’inammissibilità determinatada una sopravvenuta carenza di interesse – bensì una fattispecie di rinuncia algravame valutabile in relazione all’art.589, comma 2, cod.proc.pen..6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a normadell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzionepecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]