CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 18838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA1848 CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONINOSGROI;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 2632/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/10/2020 R.G.N. 2378/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1848/2026Andrea Salzano impugna sulla base di otto motivi la sentNeunmzerao dni r.a ccolta generale 18838/20262632/2020 della Corte d’appello di Napoli che ha respinto Dialt a pubblicazione 10/06/2026gravame avverso la decisione del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere che aveva rigettato il ricorso in opposizione averbale di accertamento con cui era stato contestatol’inquadramento del personale assunto dal 2004 al 2009 comeOperaio agricolo a tempo determinato in livelli e aree inferioririspetto alle mansioni svolte, con conseguenti corresponsione diretribuzione e versamento di contribuzione in misura inferioreal dovuto, e a cui era seguita ingiunzione di pagamento.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESono proposti otto motivi di censura.1.Omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’oggetto del verbaledi accertamento, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.2.Violazione dell’art. 2697 cod. civ. avendo la Corte postol’onere della prova a carico della parte e non dell’INPS ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.3.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del d.l. n.510/1996 convertito nella legge n. 608/1996, ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.4.Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunciasu motivo di appello ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.5.Omessa valutazione e motivazione di circostanze e provedecisive ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.Numero registro generale 9541/20216.Violazione degli artt. 115, 116 e 188 cod. proc. civ. MancataN umero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 18838/2026ammissione di mezzi di prova decisivi ex art. 360, comma 1, nDa.t a pubblicazione 10/06/20263 cod. proc. civ.7.Violazione o falsa applicazione dell’art. 18 del CPL dellaprovincia di Caserta del 26.4.2004 ex art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ.8.Violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod.civ. per avere gli ispettori indebitamente presunto losvolgimento da parte dei dipendenti delle stesse mansionidurante tutto l’anno.La sentenza ha così motivato.-L’appellante aveva impugnato un verbale di accertamento INPScon cui gli erano stati contestati l’inquadramento del personaleassunto dal 2004 al 2009 come operai agricoli a tempodeterminato sub livelli ed aree inferiori alle mansionieffettivamente svolte, con pagamento di retribuzione eversamento di contributi inferiori al dovuto, nonché il mancatopagamento del TFR.-Aveva dedotto: la regolare annotazione nelle scritture contabilie comunicazione ad INPS dei rapporti di lavoro; il regolareinquadramento del personale con la qualifica di OTD e lemansioni di raccoglitori di frutta e frutticultori, Area III, livello 3del CPL vigente per la provincia di Caserta, nonché il fatto cheera intervenuto accordo con gli operai con cui avevanospontaneamente rinunciato al TFR; che il verbale diaccertamento era basato esclusivamente sulle dichiarazionispontanee rese dallo stesso ricorrente in sede di visita ispettivache non avevano valore confessorio; che al contrario gli operainon si occupavano della potatura delle piante cui provvedeva ilricorrente personalmente; che il verbale era nullo.Numero registro generale 9541/2021-L’appello è infondato. Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 18838/2026-Lamenta l’appellante che il Tribunale avrebbe basato Dlaat a pubblicazione 10/06/2026decisione solo sulle risultanze del verbale di accertamento esulle dichiarazioni spontanee rese dall’appellante in sede divisita ispettiva, prive di valore confessorio.-Al contrario, in linea generale, la dichiarazione di fatti a sésfavorevoli resa dal datore di lavoro in sede di verbale ispettivonon ha valore di confessione stragiudiziale ma costituisce provaliberamente apprezzabile dal giudice: ne consegue che puòassurgere a contributo probatorio rilevante.-Il ricorrente in sede ispettiva ha dichiarato ai verbalizzanti,circostanza non contestata, che gli operai assunti si occupavanodella raccolta stagionale dei frutti oltre che della potatura deglialberi e della pulizia dei terreni.-Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l’inquadramento comeoperai semplici fosse implausibile rispetto alle mansioni chepresuntivamente erano chiamati a svolgere sotto diversi puntidi vista.-Infatti, a fronte di un’azienda di 9 ettari ed oltre 100 alberi dafrutta, risulta del tutto incongruo l’assunto dell’appellante che,contraddicendo le sue stesse dichiarazioni, sostiene che gli ottooperai assunti regolarmente fossero addetti solo alla pulizia delterreno ed alla raccolta dei rami potati e che della potatura edella raccolta dei frutti si occupasse solo lo stesso ricorrente.-Scarsa rilevanza può attribuirsi alle dichiarazioni dei testiescussi, viziate dalle contraddizioni già rilevate del primo giudicee poco attendibili visto il rapporto di lavoro decennale e il vincolodi soggezione che li lega al Salzano.-Quanto alla mancata percezione del TFR, benché la circostanzadell’intervenuto accordo per la rinuncia al pagamento sia statariferita dai testi, inattendibili per le ragioni dette, essa non haNumero registro generale 9541/2021riscontro documentale e comunque, se effettuata in corso dNi umero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 18838/2026rapporto, sarebbe nulla e avrebbe dovuto essere oggetto di unDaat a pubblicazione 10/06/2026transazione, che non è stata neppure allegata.-Infine, quanto al riparto dell’onere probatorio, il verbaleispettivo ha a oggetto la indebita fruizione delle agevolazionicontributive, stante l’erronea applicazione ed elusione del CCPdi riferimento; sarebbe stato onere della parte che li invocaprovarne gli elementi costitutivi.Tale essendo la motivazione, il ricorso è complessivamenteinfondato.Il primo motivo di censura viene strutturato come omessoesame di fatto decisivo, doglianza che sarebbe inammissibile inpresenza di doppia conforme, e si traduce, poi, nellacontestazione di come è stato letto dalla Corte il verbaleispettivo che è alla base delle pretese dell’Istituto, deviando,quindi, dai binari propri della censura, che deve avere adoggetto la mancata considerazione di un fatto storico decisivo enon la non condivisa interpretazione di un documento.Da respingersi è il secondo motivo.Non si riscontra violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo laCorte del merito, in parte qua, proceduto all'accertamento delfatto controverso e, quindi, deciso la causa senza applicare laregola di giudizio basata sull'onere della prova (v., inargomento, ex plurimis, Cass. n. 13395/2018). Nella partecensurata della sentenza (dove la Corte avrebbe attribuitovalore di piena prova alle dichiarazioni rese dal Salzano in sedeispettiva e nel contempo affermato che le sue dichiarazioni nonpotevano essere smentite dai testi), la Corte non ha oneratodella prova la parte privata: semplicemente ha affermato che,in base agli elementi in atti, poteva dirsi dimostrato loNumero registro generale 9541/2021svolgimento delle mansioni superiori da parte degli operaiN, umero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 18838/2026deponendo in tal senso le dichiarazioni rese dalla parte in sedDeat a pubblicazione 10/06/2026ispettiva, che erano coerenti con l’estensione e le caratteristicheoggettive dell’azienda (9 ettari con oltre 100 alberi da frutta)rispetto alle quali era, invece, in implausibile contraddizione latesi difensiva sostenuta in giudizio, secondo cui tutti gli operaisi sarebbero occupati solo della pulizia del terreno e dellaraccolta dei rami potati mentre della potatura e della raccoltadei frutti si sarebbe occupato solo il ricorrente.Inammissibili sono il terzo motivo ed il quarto motivo, chepredicano una violazione di legge ed un’omessa pronuncia sullostesso profilo.Il terzo motivo è riferito alla interpretazione data all’art. 9ter deld.l. n. 510/1996 da parte degli ispettori e non dalla Corted’appello, tant’è che non indica la statuizione della sentenza cheverrebbe censurata in quanto in contrasto con la norma che siassume violata.Il quarto motivo, ove si lamenta un’omessa pronuncia aventead oggetto il motivo di appello con cui sarebbe stata denunciatala medesima violazione di legge che, al motivo n. 3, si assumeessere stata compiuta dagli ispettori, difetta della necessariaspecificità, perchè inammissibilmente non riporta, neppure instralcio, nè la decisione di primo grado nè l’atto di appello, nonconsentendo, così a questa Corte di apprezzare le censure.Inammissibile è altresì il quinto motivo, che propone, sottol’egida dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., “l’omessavalutazione e motivazione di circostanze e prove decisive”, nelsenso che la Corte avrebbe omesso di valutare “la ricostruzionedei fatti eseguita da parte ricorrente”.Essendo in presenza di doppia conforme, il vizio di omessoesame non è prospettabile.Numero registro generale 9541/2021Inoltre, le censure mancano di evidenziare un "fatto storico"N umero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 18838/2026decisivo, il cui esame sia stato omesso: l'art. 360, primDoat a pubblicazione 10/06/2026comma, n. 5, cod. proc. civ. nella vigente formulazioneapplicabile ratione temporis ha introdotto nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo. Giurisprudenza di legittimità uniformeafferma che – come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie» e l'omesso esame di unatesi difensiva non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c., in quanto una memoria difensiva non costituisce "fatto"decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementifattuali e non gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n.22457/2017 ex multis).Lo stesso motivo sovrappone, poi, ulteriori censure, laddovecontesta la valutazione di irrilevanza e contradditorietà delledichiarazioni dei testi data dalla Corte, lamentando, infine, unaassenza di motivazione sul punto (peraltro non sussistente).Numero registro generale 9541/2021Anche il sesto motivo, che lamenta violazioni di legge inN umero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 18838/2026correlazione con la mancata ammissione di mezzi di provDaat a pubblicazione 10/06/2026ritenuti decisivi, va respinto.La parte si duole che non sia stata autorizzata l’escussione dialcuni testimoni, senza peraltro affrontare la statuizione diinattendibilità dei testi già escussi resa dalla Corte, ma nondenuncia una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei terminirigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, poichè ilCollegio non ha attinto elementi di riscontro da prove nonintrodotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che ilcodice di rito contempla.Inoltre, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabilesolo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale,oppure si ritenga vincolato da una prova liberamenteapprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016),situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.Il settimo motivo struttura come violazione di norma di CPL unacontestazione di fatto, ancora una volta riferita al verbale diaccertamento – di tal chè non viene riportata la parte delladecisione che con tale norma contrattuale si assume essere incontrasto – in cui mancherebbe l’indicazione dei periodi durantei quali gli operai sarebbero stati adibiti a mansioni diverse esuperiori; il motivo non si confronta con la decisione secondo laquale doveva ritenersi dimostrato che gli operai interessatidall’accertamento svolgevano mansioni corrispondenti asuperiori inquadramenti.Quanto, infine, all’ottavo motivo – che, ancora una volta,contiene censure che paiono riferite al contenuto del verbaleispettivo – per la denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ.valgono le considerazioni svolte in relazione al secondo motivo.Di fatto, ciò di cui si lamenta la parte è che non sia stata sNvuomletrao r egistro generale 9541/2021Numero sezionale 1848/2026svolgimento del rapporto ma il motivo, ancora una volta, non Dsait a pubblicazione 10/06/2026confronta con il decisum, ove si è ritenuto dimostrato (comedetto, per il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese in sedeispettiva dal Salzano, coerenti con la estensione e lecaratteristiche delle colture, e per la inattendibilità dei testi) chegli operai avevano svolto mansioni superiori rispettoall’inquadramento.Il ricorso va, pertanto, rigettato.Nulla sulle spese di legittimità, in assenza di attività difensivadell’Istituto.Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito