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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 10009/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, nelle pagg. 2-3, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione ed in particolar modo, la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., è riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 3, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato le condizioni ostative ai fini della concessione dell'attenuante de quo (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340-01); rilevato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sent. impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, sicché queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 el 20/01/2016, Rv. 265826-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo della fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, nelle pagg. 2-3, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione ed in particolar modo, la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., è riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 3, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato le condizioni ostative ai fini della concessione dell'attenuante de quo (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340-01); rilevato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sent. impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, sicché queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 el 20/01/2016, Rv. 265826-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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