CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42662/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza del 12 ottobre 2015 del Tribunale di Pistoia, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] da due imputazioni di furto in abitazione aggravato dalla destrezza. In particolare, la Corte di appello ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i due delitti di furto e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'ha condannata alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'appello del Procuratore generale presso la Corte di appello per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), e all'art. 603-bis cod. proc. pen.. Mentre il Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni delle persone offese, pur attendibili, non fossero sufficienti a fondare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, tenuto anche conto della coerenza delle dichiarazioni rese dall'imputata e dell'esito negativo della perquisizione effettuata nei suoi confronti, la Corte di appello era pervenuta al risultato opposto accogliendo l'appello del Pubblico ministero. Sostiene il ricorrente che il Procuratore generale non ha mosso alcuna specifica censura nei confronti della sentenza di primo grado, né in relazione al ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale per pervenire alla assoluzione, né in ordine alle prove dichiarative assunte, limitandosi a prospettare un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, sostenendo che la versione dei fatti resa dall'imputata era incredibile, fantasiosa o surreale. I motivi di appello non indicavano le ragioni di fatto o di diritto sul quale si fondavano le censure e comunque per l'ammissibilità dell'impugnazione non era sufficiente la prospettazione di ipotesi di ricostruzione alternativa del fatto. Peraltro, a fronte di una sentenza di primo grado assolutoria, la Corte di appello avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata chiarendo i motivi per i quali non aveva ritenuto condivisibili le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a base della decisione e pertanto anche il Pubblico ministero avrebbe dovuto, nei motivi di appello, contrapporre alle ragioni indicate nella sentenza di assoluzione le ragioni che imponevano la condanna. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per difetto della motivazione rafforzata, non avendo la Corte di appello esplicitato le ragioni per le quali, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dovesse essere affermata la penale responsabilità dell'imputata oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di appello si era limitata a fornire la propria ricostruzione di quanto accaduto, senza indicare le prove e le ragioni logico giuridiche sulle quali fondava il proprio convincimento. In ogni caso, la Corte di appello non si era basata su una diversa valutazione delle prove dichiarative. Non era, quindi, sufficiente che falla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale / la Corte di appello opponesse una sua diversa ricostruzione dell'accaduto, occorrendo invece indicare le ragioni per le quali questa dovesse essere preferita a quella del giudice di primo grado tanto da poter resistere ad ogni ragionevole dubbio, in conformità dell'art. 53, comma 1, cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la illogicità della motivazione per effetto dell'omessa valutazione di prove decisive in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In relazione ad uno dei due delitti di furto, quello avente ad oggetto la borsa di [OSCURATO:PERSONA], la persona offesa aveva affermato che la sua borsa era di colore nero. Il padre di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato , nel dibattimento di primo grado che la [OSCURATO:PERSONA], quando era uscita dall'abitazione ove era stato / commesso il furto, portava una borsa di colore marrone chiaro e dinanzi alla Corte di appello aveva asserito di non avere visto se l'imputata, uscendo dall'abitazione, avesse portato con sé la borsa di sua figlia. Sulla base di tali prove, che evidentemente erano state travisate, doveva escludersi la penale responsabilità dell'imputata. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione per travisamento della prova in ordine alla qualificazione dei due fatti come furti in abitazione. Nella ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, l'imputata era entrata nelle abitazioni dei derubati per stipulare polizze assicurative, cosicché, essendo il suo ingresso avvenuto con il consenso degli aventi diritto, i furti andavano qualificati come furti ex art. 624 cod. pen. e non quali furti in abitazione. Occorreva un nesso finalistico tra l'ingresso nell'abitazione ed il furto commesso perché questo potesse essere qualificato come furto in abitazione. Nel caso di specie vi era solo un nesso occasionale. La Corte di appello aveva, invece, affermato che la imputata si era introdotta nelle due abitazioni con la scusa di essere un'agente assicuratrice. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la [OSCURATO:PERSONA] si era recata nella sua abitazione per la stipula di un contratto di assicurazione e che altre volte l'aveva vista all'interno del condominio ove si recava per ragioni di lavoro. Il teste Fantacci aveva riferito in primo grado che la [OSCURATO:PERSONA] si era recata nella sua abitazione per discutere dell'assicurazione ed in secondo grado che l'imputata era entrata in casa sua perché doveva riscuotere il premio dell'assicurazione e che lui le aveva consegnato un assegno. Anche la teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che l'imputata doveva recarsi a casa sua per parlare con suo padre della riscossione del premio dell'assicurazione e che sua madre le aveva detto che doveva arrivare una consulente per la stipula del contratto. Tutti i testi avevano, quindi, riferito che l'imputata era entrata nelle loro abitazioni per motivi di lavoro, connessi alla sua qualità di agente assicuratrice per le [OSCURATO:PERSONA]. L'avere la Corte di appello affermato che l'imputata si era introdotta con la scusa di essere un'agente assicuratrice era il frutto di un evidente travisamento delle suddette deposizioni testimoniali. In realtà, poteva al massimo affermarsi che la imputata avesse sfruttato l'occasione del suo ingresso nelle due abitazioni per commettere i furti e quindi non poteva ritenersi che questi fossero riconducibili alla previsione dell'art. 624-bis cod. pen.. 2.5. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante della destrezza. Secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, nel furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la imputata avrebbe chiesto alla derubata di poter prendere una sigaretta dal mobile sito alle spalle della persona offesa e sul quale si trovava il portafogli oggetto di sottrazione. Nell'altro furto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto al Fantacci di verificare se fossero presenti altre due inquiline abitanti nel medesimo fabbricato e quindi, approfittando della sua assenza della durata di trenta secondi, si sarebbe appropriata della borsa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi, aveva approfittato della disattenzione o del momentaneo allontanamento della vittima e in tali situazioni, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088), non ricorre l'aggravante contestata. Dovendo l'aggravante della destrezza essere esclusa, i due delitti dovevano ritenersi estinti per prescrizione. 2.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 163 cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello, avendo integralmente riformato la sentenza assolutoria di primo grado, era tenuta a motivare l'omessa applicazione di detto beneficio, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte (vedi in tal senso Sez. 6, n. 3917 del 08/01/2009, Chiacchierini, Rv. 242527). In ogni caso, numerosi elementi deponevano a favore della sua applicazione, cosicché il suo diniego integra la violazione dell'art. 163 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Pubblico ministero ha posto a base del suo appello uno specifico motivo di gravame con il quale ha dedotto che la motivazione posta a base della assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] era del tutto illogica e che,poiché i furti erano avvenuti in due diversi appartamenti dello stesso fabbricato ed in concomitanza con le visite dell'imputata, che si era recata nelle abitazioni delle due vittime per proporre loro, dopo che l'amministratore del condominio aveva disdettato la polizza condominiale, la stipula di polizze individuali, l'autrice dei delitti andava necessariamente individuata nell'imputata. Il Pubblico ministero ha sottolineato che i due furti erano stati scoperti subito dopo che l'imputata si era allontanata dalle due abitazioni e senza che nessun'altro avesse fatto ingresso nelle stesse. Non era, quindi, credibile, ha sostenuto l'appellante, che i furti potessero essere stati commessi da persone diverse dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel sostenere di avere, al suo arrivo, trovato la porta della abitazione della Caso già aperta, aveva asserito una circostanza di fatto che, oltre ad essere negata dalla vittima, era del tutto inverosimile. Il Pubblico ministero indica anche le ragioni per le quali non è decisiva la circostanza che le perquisizioni a carico della [OSCURATO:PERSONA] abbiano avuto esito negativo. 2. E', invece, fondato il secondo motivo. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di vizio della motivazione della sentenza, che è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322). Nel caso di specie la Corte di appello asserisce apoditticamente che le prove assunte nel corso del giudizio di primo grado e dalle dichiarazioni rese dal Fantacci in entrambi i giudizi di merito consentono di affermare con certezza la penale responsabilità dell'imputata. La Corte fornisce, poi, una ricostruzione fattuale dei furti che si asseriscono commessi dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, non si chiarisce perché le deposizioni dei testi consentirebbero di pervenire alla ricostruzione dei furti operata dai giudici di secondo grado. In particolare, la Corte di appello non chiarisce le ragioni per le quali ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse entrata nelle abitazioni delle due vittime «con la scusa» di essere un'agente assicuratrice, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, secondo il quale la «[OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti era un agente assicurativo che, per motivi di lavoro, si era recata presso l'abitazione delle p.o. per stipulare delle polizze». Mentre per il Tribunale l'ingresso nelle due abitazioni non è finalizzato alla appropriazione di quanto sottratto alle vittime, ma alla conclusione dei contratti di assicurazione, per la Corte di appello il presentarsi quale agente assicuratrice costituisce un espediente della [OSCURATO:PERSONA] per introdursi negli appartamenti delle persone offese allo scopo di sottrarre i loro beni. La diversa ricostruzione delle finalità per le quali la [OSCURATO:PERSONA] è entrata negli appartamenti occupati dalle vittime assume rilievo decisivo. Questa Corte di cassazione, come evidenziato anche dal ricorrente nel quarto motivo di ricorso, ha più volte affermato che ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell'art. 624-bis cod. pen., come novellato dall'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dal previgente art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, Filippelli, Rv. 275637; Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Crescimone, Rv. 261030; Sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Torre, Rv. 246902). Ciononostante, la Corte di appello non chiarisce sulla base di quali elementi è pervenuta a ricostruire diversamente dal giudice di primo grado le ragioni dell'ingresso della [OSCURATO:PERSONA] nelle due abitazioni ed in particolare ad affermare con certezza che la stessa/già prima di entrare nei due appartamenti/si era proposta di appropriarsi dei beni sottratti alle vittime. L'apparenza della motivazione su tale circostanza fattuale impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugna