CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) COLANERI Filippo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) TOMASSINI Simona, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/02/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (dichiarando l'estinzione del reato quanto alla realizzazione di una struttura in metallo, eliminando la relativa pena e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 10/02/2020 dal Tribunale di Roma, con la quale COLANERI Filippo e TOMASSINI Simona erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione all'accertata realizzazione di alcuni manufatti in assenza di permesso di costruire (anche il Tribunale aveva peraltro dichiarato l'estinzione del reato, per intervenuta prescrizione, con riferimento ad alcune opere menzionate nell'imputazione). 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto sottoscritto dal proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per tutte le opere contestate. Si censura la sentenza per aver escluso la prescrizione per le opere realizzate in data successiva ai rilievi fotografici del 04/05/2015, ma anteriore a quelli effettuati il 25/04/2017: si osserva infatti che, nell'individuazione del tempus commissi delícti all'interno del predetto arco temporale, doveva applicarsi il principio del favor rei e quindi far riferimento alla data più risalente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 2. La difesa ricorrente ha censurato la sentenza per non aver dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione anche con riferimento alle opere accertate con l'accesso presso il terreno degli imputati in data 29/04/2017, opere che non erano visibili nelle fotografie aeree scattate sull'area in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]: a sostegno della tesi, è stato richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di incertezza, deve aversi riguardo alla data più risalente, in ossequio al favor rei (cfr. ad es., in tema di ricettazione, Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 01). Deve tuttavia osservarsi che, nella particolare materia che qui rileva, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che «in tema di reati edilizi, l'assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto o, comunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato, che consente l'applicazione del principio del favor rei, deve risultare da dati obiettivi, non ammettendo alcun automatismo, sicché il giudice è tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche in base a deduzioni logiche, a una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo» (Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076 - 01: «in tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile 2 eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili». Sotto altro profilo, è stato chiarito che «la permanenza del reato urbanistico cessa con l'ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero al momento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci» (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900 - 01). 3. In tale condivisibile cornice ermeneutica, va evidenziato che il riferimento al 29/04/2017, operato dalla Corte d'Appello quanto all'epoca di realizzazione dei residui manufatti oggetto dell'odierno giudizio, non può ritenersi esaustivo, in quanto, dalla sentenza di primo grado, emerge che l'esistenza di tali manufatti è stata accertata nel corso di un sopralluogo compiuto in data 19/03/2018 (pag. 2), mentre per la determinazione dell'epoca di realizzazione si era fatto riferimento, "approssimativamente", alle fotografie aeree realizzate nell'aprile 2017 (cfr. pag. 4 della sentenza del Tribunale). Il compendio argomentativo desumibile dalle sentenze di merito non consente, all'evidenza, di comprendere se ricorra o meno una ipotesi di "incertezza assoluta" quanto al tempus commissi delicti, dal momento che nulla è stato specificato in ordine alle concrete condizioni dei manufatti al momento del sopralluogo degli operanti, con particolare riferimento alla sussistenza di elementi indicativi di un completamento ad es. delle rifiniture ancora in corso o comunque da poco ultimato. Si tratta di una lacuna motivazionale che, nella fattispecie in esame, assume un rilievo dirimente, avuto anche riguardo al fatto che, dalla data del sopralluogo, non risulta ancora decorso il termine massimo di prescrizione. 5. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.