CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07706/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 25319-2024 proposto da:tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];172 - controricorrente -avverso la sentenza n. 620/2024 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 24/09/2024 R.G.N. 780/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25319/2024Numero sezionale 172/2026Data pubblicazione 30/03/20261. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 620/2024,nell’ambito di complesso contenzioso inter partes,definitivamente pronunziando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].DI.AL.S.p.A., contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Giudicedel lavoro di Messina n. 1739/2023, in parziale accoglimentodell'appello e in riforma della sentenza impugnata, revocava ildecreto ingiuntivo n. 97/2016 ottenuto dalla lavoratrice per leretribuzioni maturate da dicembre 2014 a dicembre 2015,dando atto del pagamento di € 14.387,44 in data 15.1.2016, erigettava ogni altro motivo di gravame, confermando lacondanna alle spese del monitorio e del giudizio di opposizione,nonché quella al pagamento di € 7.735,24, oltre accessori,quale residuo debito retributivo della società opponente.2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre lasocietà con 10 motivi; resiste la lavoratrice con controricorso;al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.4, c.p.c.), nullità della sentenza per violazione degli artt. 132c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., sostenendo error inprocedendo, per avere la Corte territoriale, con motivazioneapparente, ritenuto il ricorso ex art. 700 c.p.c. compatibile conil rito Fornero, richiamando giurisprudenza senza esplicitiriferimenti.2. Il motivo non è fondato.3. In primo luogo, secondo la consolidata giurisprudenza diquesta Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazioneNumero registro generale 25319/2024Numero sezionale 172/2026della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di inNdumicerao rdei r accolta generale 7706/2026Data pubblicazione 30/03/2026gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza la loro disamina logica e giuridica, rendendo, in talmodo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicitàdel suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n.20921/2019). Il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimocostituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.S.U. n. 8053 e n. 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019).4. In secondo luogo, osserva il Collegio che la tutelacautelare è compatibile con il rito di cui alla legge n. 92/2012,poiché l’uno e l’altro rispondono a esigenze differenti, ancorchéentrambi mirino alla reintegra del lavoratore.5. Sussiste generale compatibilità tra tutela cautelare e cd.rito Fornero, in quanto, anche se questo rito speciale e quellouniforme per i procedimenti cautelari sono entrambi connotatida un'istruttoria semplificata deformalizzata, il giudizio ordinariopuò concludersi con la formazione della cosa giudicata formale(art. 324 c.p.c.), mentre il giudizio cautelare anticipatorio delmerito si conclude invece con un provvedimento nonpienamente stabile, che, pur rimanendo efficace senza che leparti debbano necessariamente iniziare il giudizio di merito, puòcomunque essere travolto dalla pronuncia eventualmente resain quest'ultimo giudizio, ove una parte abbia esercitato la facoltàdi promuoverlo (cfr. Cass. n. 29429/2018; cfr. anche Corte Cost.n. 212/2020.6. Né la prospettata questione di rito incide direttamente sulcredito in contestazione azionato in sede monitoria.7. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza e del procedimento perviolazione dell’art. 115 c.p.c. con conseguente violazione (art.Numero registro generale 25319/2024Numero sezionale 172/2026360, n. 3, c.p.c.) dell’art. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1Nu9m6er6o dei r accolta generale 7706/2026Data pubblicazione 30/03/2026dell’art. 2112 c.c., per avere la Corte d’Appello escluso ladecadenza del termine per impugnare la risoluzione delrapporto, facendo decorrere il termine da data diversa da quellarisultante agli atti.8. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 leggen. 604/1966, 18 legge n. 300/1970, sostenendo incongruenzadella decisione, per aver disposto la reintegra dal 30.11.2014,pur ritenendo che il licenziamento fosse avvenuto il successivo19.3.2015 e facendo decorrere il termine di decadenza dallaseconda data e non dalla prima.9. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, nonsono meritevoli di accoglimento.10. Con accertamento in fatto congruamente e logicamentemotivato, e pertanto non rivedibile in sede di legittimità, perchéle censure si risolvono in mero dissenso sulla valutazione delleprove, la Corte territoriale ha rilevato che è emerso che ilrapporto è rimasto in vita fino al 19.3.2015, in quanto negli “attiformati da Fidial a fine novembre 2014 manca qualsiasi francamanifestazione di volontà di chiudere il rapporto e sono presentidi contro espressioni inequivoche della volontà di mantenerlofino alla retrocessione dell'azienda a Girasole”.11. Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.), violazione e falsa applicazione dell’art. 700 c.p.c. edei principi in materia di misure cautelari.12. Il motivo, ribadita la compatibilità tra rito cautelare e ritospeciale espressa con riguardo al primo motivo, non è fondato,avendo la Corte chiaramente delineato il diverso perimetro, nelcaso concreto, del giudizio sul licenziamento rispetto al giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivo per crediti retributivi.Numero registro generale 25319/2024Numero sezionale 172/202613. Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 3N6um0e,ro ndi. r accolta generale 7706/2026Data pubblicazione 30/03/20264, c.p.c.), nullità della sentenza per violazione degli artt. 132c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., sostenendo motivazioneapparente e contraddittoria in ordine alla sussistenza e allacollocazione temporale della risoluzione del rapporto di lavoro.14. Il motivo è infondato, per le ragioni sopra espresse quantoall’insussistenza della prospettata nullità (§ 3) e quanto alla nonrivedibilità in questa sede degli accertamenti in fatto (§ 10).15. Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.), violazione e falsa applicazione degli artt. 700 c.p.c.,18 legge n. 300/1970, 1 e 3 legge n. 604/1966, per non averla Corte distrettuale valorizzato la relazione di accessorietà tragiudizio cautelare e di merito, negando quindi la necessità cheil lavoratore indicasse nel ricorso d’urgenza i diritti da far valerenel successivo giudizio di merito.16. Il motivo è inammissibile, non essendo questa la sede perfar valere eventuali vizi del diverso giudizio cautelare.17. Con il settimo motivo (non corrispondente a quello di cuialla sintesi), parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.)violazione e falsa applicazione degli artt. 643 c.p.c., 19 legge n.218/1952, 23 d.P.R. n. 600/1973, per non avere la Corte dimerito riconosciuto che il datore di lavoro avesse pagato, primaancora dell’emissione del decreto ingiuntivo, l’intera sommaliquidata in via monitoria.18. Con l’ottavo motivo (non corrispondente a quello di cuialla sintesi), parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.)nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art.115 c.p.c., sostenendo erronea percezione sul contenutooggettivo della prova documentale attestante l'avvenutopagamento degli oneri fiscali in favore della lavoratrice.Numero registro generale 25319/2024Numero sezionale 172/202619. I motivi, da trattare congiuntamente per connesNsumioerno edi, r accolta generale 7706/2026Data pubblicazione 30/03/2026sono inammissibili, perché propongono una mera diversa letturadelle risultanze istruttorie, in questa sede di legittimitàinammissibile, avendo la Corte di merito motivatamente rilevatoil pagamento successivo al deposito del ricorso monitorio e lacarenza di prova del versamento di imposte e contributi primadell'ingiunzione.20. Con il nono motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,per omessa motivazione sull’eccezione in ordine alladecorrenza, in ipotesi di illegittima cessione di azienda, delpagamento delle retribuzioni da epoca successiva a quella dipubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità dellacessione.21. Il motivo non è fondato.22. La sentenza impugnata non ha omesso la motivazione sulpunto, ma si è conformata ai principi espressi da Cass. n.32933/2023 e 27183/2023 (richiamate in motivazione),secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ilconvenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzionee risposta tempestivamente depositata una domanda nuova,diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decretoingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia propostouna domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato aproporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto,qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicendasostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanzialebene della vita e sia connessa per incompatibilità a quellaoriginariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economiaprocessuale e di ragionevole durata del processo e dovendosiriconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, diNumero registro generale 25319/2024Numero sezionale 172/2026avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domNumaenrod dai r accolta generale 7706/2026Data pubblicazione 30/03/2026riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale esostanziale dall'art. 183 c.p.c. (nonché, nel rito del lavoro,dall’art. 420 c.p.c.; cfr. anche Cass. S.U. n. 26727/2024 inmateria di azioni ammesse perché rapportate al medesimointeresse originario).23. Con il decimo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360,n. 3, c.p.c.), violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 91c.p.c., 1 - 11 D.M. n. 55/2014, per avere la Corte territorialeerrato nella quantificazione delle spese di lite, non considerandol’avvenuto pagamento, nelle more, di una parte del creditoliquidato con decreto ingiuntivo.24. Il motivo è inammissibile.25. Il sindacato di questa Corte sulle spese di lite dei gradi dimerito è limitato al controllo del rispetto del divieto di porre lespese a carico della parte integralmente vittoriosa e del fattoche le spese liquidate non fuoriescano dai limiti minimi emassimi della tariffa professionale, profili qui insussistenti(Cass. n. 19613/2017, n. 11329/2019).26. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.27. Al rigetto del ricorso consegue il raddoppio del contributounificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presuppostiprocessuali. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 25319/2024Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 7706/2026presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200Data pubblicazione 30/03/2026per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]