CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2020
Cassazione n. 18355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32169/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e F.G.N. S.r.L. , in persona del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- nonché contro CO.F.I.S.r.l . e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 271/2020 depositata il 05/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: avvalendosi di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 271/2020 della Corte d'Appello di Lecce, resa pubblica in data 5 marzo 2020; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da CO.F.I., rimasta intimata; il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto di essere stato convenuto in giudizio in quanto cofideiussore, insieme con CO.F.I. S.r.l. (debitrice principale) e con [OSCURATO:PERSONA] (cofideiussore), da [OSCURATO:PERSONA], la quale domandava che, con sentenza ex art. 2932 cod.civ., fosse disposto a suo favore il trasferimento degli immobili individuati nel contratto di permuta del 21 aprile 2005 e nella successiva scrittura privata del 20 aprile 2006 in aggiunta al risarcimento dei danni oggetto delle penali pattuite; la domanda originaria di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. veniva sostituita in corso di causa dalla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal mancato/non corretto adempimento dei contratti di permuta, dalla non ultimazione di alcuni degli immobili consegnati e dalla mancata liberazione dalle ipoteche, essendo intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA], CO.FI. S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], una transazione per effetto della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato alla domanda di trasferimento coattivo degli immobili oggetto di permuta e fissato nuovi termini per l’estinzione dei mutui e delle garanzie ipotecarie nonché per la ultimazione dei lavori; l’odierno ricorrente, in via preliminare, deduceva di non essere stato parte degli accordi di cui alla scrittura privata del 3 marzo 2010, osservava che detta scrittura privata aveva valore novativo e chiedeva che fosse accertato il venir meno degli obblighi da lui assunti con la scrittura privata precedente, chiedeva di essere dichiarato libero dall’obbligazione fideiussoria, ai sensi dell’art. 1956 cod.civ., poiché la scrittura privata del 3 marzo 2010 si sostanziava nella concessione di ulteriore credito da [OSCURATO:PERSONA] alla debitrice principale, pur nella consapevolezza delle sue difficoltà economiche; [OSCURATO:PERSONA] e la F.G.N. S.r.l. avviavano un altro giudizio nei confronti dei medesimi convenuti, per sentir dichiarare la simulazione relativa dell’atto di compravendita del 20 aprile 2006, del preliminare di compravendita stipulato in pari data e dell’atto di vendita del 3 marzo 2010, sostenendo che detti atti dissimulassero una permuta di terreni con immobili da costruire; il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 3893/2016, riuniti i due giudizi, dichiarava la simulazione relativa dei suindicati contratti e condannava i convenuti in solido a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], a titolo risarcitorio, l’importo di euro 1.182.075,00, per penali, nonchè euro 98.833,00 ed euro 574.832,10 per la cancellazione delle ipoteche; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita di autonomi gravami, in via principale, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di COFI. S.r.l. e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA], F.G.N. S.r.L., CO.FI. S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’accordo transattivo del 31 ottobre 2018 e della rinuncia agli atti da parte di CO.FI S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], accettata da EliteMagli Ed F.G.N. S.r.l., ha accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ed ha ridotto l’obbligazione garantita ad euro 1.500.000,00, ha regolato le spese di lite; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] e F.N.G. S.r.l. hanno depositato memoria. Considerato che: 1)con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’accordo transattivo del 31 ottobre 2018, atteso che il motivo di gravame imperniato sulla liberazione del garante, ai sensi dell’art. 1956 cod.civ., sarebbe stato esaminato esclusivamente con riferimento alla scrittura del 3 marzo 2010; la Corte d'Appello avrebbe rigettato il motivo di appello fondato sull’art. 1956 cod.civ, ritenendone non ricorrenti i presupposti applicativi, perché “quand’anche le obbligazioni nascenti da siffatta scrittura dovessero considerarsi in parte quafuture con riguardo al concretizzarsi (inizialmente solo eventuale) dell’obbligo di versamento, da parte di CO.FI. S.r.l., delle somme pattuite a titolo di penale da ritardo, del tutto assente è, in ogni caso, il presupposto della concessione da parte della Magli (creditrice) di ulteriore credito a CO.FI. S.r.l. (debitrice) senza la preventiva autorizzazione del fideiussore (Fanuli)”; 2) con il secondo motivo, in subordine, il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., di avere omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame così come integrato nel foglio di precisazione delle conclusioni; la tesi rappresentata è che, avendo chiesto di essere liberato dalla fideiussione, ai sensi dell’art. 1956 cod.civ., previo accertamento della concessione, con le scritture del 3 marzo 2010 e del 31 ottobre 2018, di ulteriore credito a favore di CO.FI. S.r.l. da parte di [OSCURATO:PERSONA] e F.G.N. S.r.l., nella consapevolezza dell’aggravamento delle condizioni patrimoniali della sovvenuta, senza la sua autorizzazione, la Corte d'Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua domanda di liberazione dall’obbligazione fideiussoria per effetto della concessione di credito di cui alla scrittura del 31 ottobre 2018; 3) con il terzo motivo, in via dichiaratamente ancor più gradata, il ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 132, 4° comma, cod.proc.civ., per difetto assoluto di motivazione in odine alla portata liberatoria della scrittura privata del 31 ottobre 2018; in particolare, il ricorrente ritiene che qualora la sua mancata liberazione ai sensi dell’art. 1956 cod.civ. dovesse riferirsi anche all’accordo transattivo del 31 ottobre 2018, la sentenza d'appello sarebbe viziata per difetto di motivazione, mancando l’enunciazione delle ragioni che avrebbero portato il giudicante a ritenere che la scrittura privata del 2018 non avesse concesso ulteriore credito alla debitrice principale; 4) merita accoglimentoquale ragione liquida il secondo motivo di ricorso; la Corte d'Appello è effettivamente incorsa nel vizio di omessa pronuncia, come documentato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., dal ricorrente; questa Corte, accertata l’omessa pronuncia, ritiene che la questione di diritto posta con il motivo non esaminato non risulta prima facie infondata, sì da permettere la conferma della statuizione impugnata, rendendo inutile, in quanto afflitta da reale interesse processuale, un ritorno della causa alla fase di merito (cfr., di recente, Cass. 23/02/2022, n. 5895); infatti, la scrittura privata del 31 ottobre 2018 ha documentato la transazione intercorsa tra CO.FI. S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], subentrato all’odierno ricorrente quale amministratore unico della CO.FI. S.r.l., ed [OSCURATO:PERSONA] e F.G.N. S.r.l., con cui gli stipulanti escludevano espressamente di voler novare la sentenza di condanna n. 3893/2016 emessa dal Tribunale di Lecce, ed affermavano di consentire ai soli debitori solidali CO.FI. e [OSCURATO:PERSONA] l’adempimento ( …), entro il termine di 24 mesi, a fronte della sospensione delle azioni esecutive già intraprese, con riserva di prosecuzione di tutte le azioni, esecutive e non, nei confronti dell’odierno ricorrente; è vero che l’esposizione debitoria dell’odierno ricorrente non ha subito formalmente alcuna modificazione per effetto di detta transazione, perché la garanzia fideiussoria è stata limitata all’importo di euro 1.500.000,00, in accoglimento parziale del suo appello incidentale da parte della Corte d'Appello di Lecce, ma ciò non basta ad escludere il rischio che in concreto la transazione del 31 ottobre 2018 abbia determinato la concessione di nuovo credito, ai sensi dell’art. 1956 cod.civ., alla debitrice principale, atteso che la nozione di "far credito", cui si richiama l'art.1956 c.c. , "non è limitata a specifiche, date forme di finanziamento (...), ma si estende a tutte le ipotesi in cui il creditore garantito dalla fideiussione venga ad aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore (Cass. n. 27932 del 2018) da cui derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore (Cass. 31/10/2018, n. 27932; Cass. 27/10/2010, n. 21730); 5) il ricorso, pertanto, merita accoglimento, avendo omesso la Corte d’appello di verificare se la transazione del 31 ottobre 2018 avesse esposto la CO.Fi. S.r.l. al rischio di dover pagare a titolo di penale una somma ingente, pregiudicando la facoltà dell’odierno ricorrente di poter agire nei confronti della CO.FI. S.r.l. per il regresso delle somme eventualmente pagate come garante; 6) ne consegue che la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese