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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 40492/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00N4FDC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale VALENTINA MANUAl.

I, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis, comma 5, legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da [OSCURATO:PERSONA], condannato attualmente sottopo.-to a regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen. il quale aveva domandato l'otterr pera iza - da parte dell'amministrazione penitenziaria - all'ordinanza del 311 03/2)21 del Magistrato di sorveglianza di Udine, che aveva accolto il reclamo prop3sto dal Militano avverso il ritiro della pinzetta in metallo, deciso con avviso c ener3le della Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo in data 05/03/2920 .2 aveva disposto la restituzione al detenuto della pinzetta stessa, ovvero che v unisse a questi consentito l'acquisto di una nuova pinzetta.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c: d. proc. pen., in relazione all'art. 35-bis comma 5 Ord. pen.

Erra il provvedimento impugnato, laddove ritiene che la decis one del Magistrato di sorveglianza di Udine del 31/03/2021 fosse valida, in via el;clusiva, con riferimento all'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non lo fosse, invece, in ordine agli ulteriori provvedimenti successivi; ciò è in contrasto, infatt ,, con la lettera della norma e con i principi giurisprudenziali in materia.

È ormai p ssato in giudicato, in realtà, il riconoscimento della lesione al diritto sògge .::ivo del detenuto, derivante dall'avvenuto ritiro della pinzetta di metallo, a -.1 opera dell'amministrazione penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, E dito ai sensi dell'art. 35-bis, commi 5 e 6 Ord. pen., è quindi semplicemente t2nuto a constatare la sussistenza del presupposto di fatto, rappresentato dalla mancata esecuzione rispetto a tale decisione.

Nel caso di specie, con und prima ottemperanza ed un nuovo ordine di servizio, l'amministrazione penitenz aria si è posta in contrasto con il giudicato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ri: orso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Integrando brevemente quanto già sintetizzato in parte narrativ si può evidenziare come la Direzione del carcere, a mezzo dell'ordine di serVizio li. 57 del 17/08/2021, abbia autorizzato il ricorrente a servirsi, nella fascia rari E che va dalle ore 07.00 alle ore 20.00, della pinzetta in metallo, per il te po all'uopo strettamente occorrente; veniva data attuazione, in tal modo, allal ecis one del t Magistrato sorveglianza del 31/03/2021.

In data 08/03'202, poi, l'amministrazione penitenziaria ha disposto il ritiro generalizzato di tutte le pinzette in metallo, che erano possedute dai detenuti assoggettati al regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen.

Tale ultima disposizione ha trovato sci turigine dalla sussistenza di ritenute ragioni di ordine e sicurezza, oltre che dall'i sigenza di assicurare la necessaria uniformità, in sede di applicazione del reg me cetentivo speciale; essa fa seguito, peraltro, alla decisione del Tribunale di sorvegli3nza del 21/02/2023, che aveva accolto il reclamo dell'amministrazione peniLmziaria, avverso altra ordinanza che aveva ritenuto, invece, la sussistenza del diriti o all'uso di pinzette in metalli, in capo al detenuto.

Secondo la prospettazione della difesa, la decisione favorevole ali JSO delle pinzette in metallo - temporalmente antecedente, rispetto alla disposizione generalizzata di ritiro delle stesse, valevole in relazione a tutti i detenuti sattoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. - sarebbe comunque tutelabile a traverso l'attivazione del meccanismo dell'ottemperanza e, a fronte del provvedimento reiettivo, del reclamo.

3. Giova anzitutto precisare - come giustamente sottolineato ial Magistrato di sorveglianza - che sulla specifica materia, in tempo successivo e prop -io dietro impulso di altro provvedimento giudiziario, l'Amministrazione penitenziaria ha emesso, in data 08/03/2023, una direttiva contraria e di valenza gene -alizzata, ossia operativa nei confronti dell'intera comunità dei detenuti assoggettati al regime carcerario di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

E rispetto a ta e nuovo provvedimento amministrativo, il detenuto Militano non ha domandato, né ottenuto, un nuovo provvedimento giudiziario; solo in relazioni: ad un provvedimento di tal genere, poi, il detenuto sarebbe stato everr:Jalmente legittimato a invocare l'ottemperare.

3.1. È infatti sopravvenuto un nuovo provvedimento - di valenza generalizzata e, fra l'altro, emesso sulla scia di una decisione giudiziari: - che ha nuovamente disciplinato la materia inerente all'uso delle pinzette ir metallo.

Rispetto a tale nuova e posteriore disciplina, peraltro non emanata in cc, -relazione all'esito della precedente decisione assunta in sede giurisdizional1 , non può che ritenersi la carenza di un provvedimento giudiziario, in relazione a quale attivare lo strumento dell'ottemperanza.

Il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comr a 5, Ord. pen., come noto, postula invece proprio la mancata esecuzione - da parte dell'Amministrazione penitenziaria - di uno specifico provvedir ento del magistrato di sorveglianza, di accoglimento del reclamo giurisdiziortiale proposto dal detenuto; esso rappresenta una prosecuzione funzionale del gii. dizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domc nde aventi i connotati della novità, né può essere rivalutato il contenuto delle st ituizioni emesse (Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, rv. 270996).

La doglianza difensiva non si confronta, in definitiva, con la val2nza da riconnettere a un fatto sopravvenuto, rappresentato dall'esistenza di u nuovo provvedimento adottato dall'amministrazione, di carattere generalizzato e valido per tutti i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen.

Era o mai :essata, in sostanza, la forza cogente del precedente provvedimento, in pr senza di una successiva regolamentazione ex novo della materia.

Lo sti umento dell'ottemperanza opera, invece, in relazione a una ben precisa vicenda e a una singola decisione, non essendo possibile attribuire ad esso una diverSa fulzione.

3.2. È utile ricordare, infine, come questa Corte si sia già orienata nel senso della carenza di posizione giuridica tutelabile, in capo al detenuto assoggettato al regime ex art. 41-bis Ord. pen., quanto all'uso dell, pin':etta, di plastica e non di metallo.

Si vedano, infatti, i principi di diritto fissati da 5 z. 1, n. 22967 del 30/04/2024, Turiano, n.m., che - nella parte motiva - Si è Espressa come segue: "Occorre premettere che la circolare n. 3676/6126 de 02/0/2017 del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] prevede esr ress imente, all'art. 6, che ai detenuti possano essere consegnate esclusivamente pii - zette in plastica.

Ciò posto, si rileva che questa Corte ha già avuto modo di Statui -e (Sez. 1, n. 32947 del 24/06/2022, Crea, n.m.) che «non è configurabile la lamentata violazione di legge per la lesione del diritto alla salute derivante dalla imp: ssibilità di attendere alla cura della persona, mancando il potere dell'AmmiÒistrazione di limitare l'uso di tali strumenti non diversi da altri, parimenti peric0losi, ma pur tuttavia ammessi.

Invero, l'art. 69, comma 6, ord. pen. stabilisce che il Wgistrato di sorveglianza, "provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [...] b) l'inosservanza da parte dell'ammilhistrizione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamentò, dal a quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all esercizio dei diritti".

Il provvedimento impugnato non ha confuso il diritto alla salute con un presunto diritto alla estetica della persona.

Si tratta, infatti, di un méro interesse di fatto, privo di tutela; invero, con l'impugnazione non si donte sta che l'introduzione di tali strumenti è vietata, per ragioni di sicurezza, in tutti gl, istituti; si tratta di una legittima misura precauzionale da cui non deriva ala. na lesione di diritti soggettivi.

Ne consegue che ci si trova di fronte ad un'attività ammiri strativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di addperarsi, sicché soltanto l'assoluta carenza di azione da parte della iubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l'interesse del detenu o a far intervenire l'autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non sussiste una situazione sonettiva tutelabile, né una concreta lesione di un diritto soggettivo e che quindi a tverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non poteva essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza e neppure ricorso per cassazione".

Trattasi di regole ermeneutiche condivisibili e del tutto cceren i con il dettato delle norme; a tale impostazione questo Collegio intende, pertanto, dare continuità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00N4FDC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale VALENTINA MANUAl. I, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis, comma 5, legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da [OSCURATO:PERSONA], condannato attualmente sottopo.-to a regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen. il quale aveva domandato l'otterr pera iza - da parte dell'amministrazione penitenziaria - all'ordinanza del 311 03/2)21 del Magistrato di sorveglianza di Udine, che aveva accolto il reclamo prop3sto dal Militano avverso il ritiro della pinzetta in metallo, deciso con avviso c ener3le della Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo in data 05/03/2920 .2 aveva disposto la restituzione al detenuto della pinzetta stessa, ovvero che v unisse a questi consentito l'acquisto di una nuova pinzetta. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c: d. proc. pen., in relazione all'art. 35-bis comma 5 Ord. pen. Erra il provvedimento impugnato, laddove ritiene che la decis one del Magistrato di sorveglianza di Udine del 31/03/2021 fosse valida, in via el;clusiva, con riferimento all'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non lo fosse, invece, in ordine agli ulteriori provvedimenti successivi; ciò è in contrasto, infatt ,, con la lettera della norma e con i principi giurisprudenziali in materia. È ormai p ssato in giudicato, in realtà, il riconoscimento della lesione al diritto sògge .::ivo del detenuto, derivante dall'avvenuto ritiro della pinzetta di metallo, a -.1 opera dell'amministrazione penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, E dito ai sensi dell'art. 35-bis, commi 5 e 6 Ord. pen., è quindi semplicemente t2nuto a constatare la sussistenza del presupposto di fatto, rappresentato dalla mancata esecuzione rispetto a tale decisione. Nel caso di specie, con und prima ottemperanza ed un nuovo ordine di servizio, l'amministrazione penitenz aria si è posta in contrasto con il giudicato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ri: orso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Integrando brevemente quanto già sintetizzato in parte narrativ si può evidenziare come la Direzione del carcere, a mezzo dell'ordine di serVizio li. 57 del 17/08/2021, abbia autorizzato il ricorrente a servirsi, nella fascia rari E che va dalle ore 07.00 alle ore 20.00, della pinzetta in metallo, per il te po all'uopo strettamente occorrente; veniva data attuazione, in tal modo, allal ecis one del t Magistrato sorveglianza del 31/03/2021. In data 08/03'202, poi, l'amministrazione penitenziaria ha disposto il ritiro generalizzato di tutte le pinzette in metallo, che erano possedute dai detenuti assoggettati al regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen. Tale ultima disposizione ha trovato sci turigine dalla sussistenza di ritenute ragioni di ordine e sicurezza, oltre che dall'i sigenza di assicurare la necessaria uniformità, in sede di applicazione del reg me cetentivo speciale; essa fa seguito, peraltro, alla decisione del Tribunale di sorvegli3nza del 21/02/2023, che aveva accolto il reclamo dell'amministrazione peniLmziaria, avverso altra ordinanza che aveva ritenuto, invece, la sussistenza del diriti o all'uso di pinzette in metalli, in capo al detenuto. Secondo la prospettazione della difesa, la decisione favorevole ali JSO delle pinzette in metallo - temporalmente antecedente, rispetto alla disposizione generalizzata di ritiro delle stesse, valevole in relazione a tutti i detenuti sattoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. - sarebbe comunque tutelabile a traverso l'attivazione del meccanismo dell'ottemperanza e, a fronte del provvedimento reiettivo, del reclamo. 3. Giova anzitutto precisare - come giustamente sottolineato ial Magistrato di sorveglianza - che sulla specifica materia, in tempo successivo e prop -io dietro impulso di altro provvedimento giudiziario, l'Amministrazione penitenziaria ha emesso, in data 08/03/2023, una direttiva contraria e di valenza gene -alizzata, ossia operativa nei confronti dell'intera comunità dei detenuti assoggettati al regime carcerario di cui all'art. 41-bis Ord. pen. E rispetto a ta e nuovo provvedimento amministrativo, il detenuto Militano non ha domandato, né ottenuto, un nuovo provvedimento giudiziario; solo in relazioni: ad un provvedimento di tal genere, poi, il detenuto sarebbe stato everr:Jalmente legittimato a invocare l'ottemperare. 3.1. È infatti sopravvenuto un nuovo provvedimento - di valenza generalizzata e, fra l'altro, emesso sulla scia di una decisione giudiziari: - che ha nuovamente disciplinato la materia inerente all'uso delle pinzette ir metallo. Rispetto a tale nuova e posteriore disciplina, peraltro non emanata in cc, -relazione all'esito della precedente decisione assunta in sede giurisdizional1 , non può che ritenersi la carenza di un provvedimento giudiziario, in relazione a quale attivare lo strumento dell'ottemperanza. Il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comr a 5, Ord. pen., come noto, postula invece proprio la mancata esecuzione - da parte dell'Amministrazione penitenziaria - di uno specifico provvedir ento del magistrato di sorveglianza, di accoglimento del reclamo giurisdiziortiale proposto dal detenuto; esso rappresenta una prosecuzione funzionale del gii. dizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domc nde aventi i connotati della novità, né può essere rivalutato il contenuto delle st ituizioni emesse (Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, rv. 270996). La doglianza difensiva non si confronta, in definitiva, con la val2nza da riconnettere a un fatto sopravvenuto, rappresentato dall'esistenza di u nuovo provvedimento adottato dall'amministrazione, di carattere generalizzato e valido per tutti i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. Era o mai :essata, in sostanza, la forza cogente del precedente provvedimento, in pr senza di una successiva regolamentazione ex novo della materia. Lo sti umento dell'ottemperanza opera, invece, in relazione a una ben precisa vicenda e a una singola decisione, non essendo possibile attribuire ad esso una diverSa fulzione. 3.2. È utile ricordare, infine, come questa Corte si sia già orienata nel senso della carenza di posizione giuridica tutelabile, in capo al detenuto assoggettato al regime ex art. 41-bis Ord. pen., quanto all'uso dell, pin':etta, di plastica e non di metallo. Si vedano, infatti, i principi di diritto fissati da 5 z. 1, n. 22967 del 30/04/2024, Turiano, n.m., che - nella parte motiva - Si è Espressa come segue: "Occorre premettere che la circolare n. 3676/6126 de 02/0/2017 del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] prevede esr ress imente, all'art. 6, che ai detenuti possano essere consegnate esclusivamente pii - zette in plastica. Ciò posto, si rileva che questa Corte ha già avuto modo di Statui -e (Sez. 1, n. 32947 del 24/06/2022, Crea, n.m.) che «non è configurabile la lamentata violazione di legge per la lesione del diritto alla salute derivante dalla imp: ssibilità di attendere alla cura della persona, mancando il potere dell'AmmiÒistrazione di limitare l'uso di tali strumenti non diversi da altri, parimenti peric0losi, ma pur tuttavia ammessi. Invero, l'art. 69, comma 6, ord. pen. stabilisce che il Wgistrato di sorveglianza, "provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [...] b) l'inosservanza da parte dell'ammilhistrizione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamentò, dal a quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all esercizio dei diritti". Il provvedimento impugnato non ha confuso il diritto alla salute con un presunto diritto alla estetica della persona. Si tratta, infatti, di un méro interesse di fatto, privo di tutela; invero, con l'impugnazione non si donte sta che l'introduzione di tali strumenti è vietata, per ragioni di sicurezza, in tutti gl, istituti; si tratta di una legittima misura precauzionale da cui non deriva ala. na lesione di diritti soggettivi. Ne consegue che ci si trova di fronte ad un'attività ammiri strativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di addperarsi, sicché soltanto l'assoluta carenza di azione da parte della iubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l'interesse del detenu o a far intervenire l'autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non sussiste una situazione sonettiva tutelabile, né una concreta lesione di un diritto soggettivo e che quindi a tverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non poteva essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza e neppure ricorso per cassazione". Trattasi di regole ermeneutiche condivisibili e del tutto cceren i con il dettato delle norme; a tale impostazione questo Collegio intende, pertanto, dare continuità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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