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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 37903/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Ravenna ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso iI decreto con il quale il pubblico ministero ha respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate ai medesimi nel procedimento a loro carico per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale,

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto "appello ex art. 310 c.p.p." gli indagati con unico atto a firma del comune difensore, deducendo violazione di legge.

In particolare i ricorrenti lamentano la generica indicazione nel decreto di perquisizione del pubblico ministero delle cose da assoggettare a sequestro, talchè alla selezione poi operata dalla polizia giudiziaria avrebbe dovuto seguire, per conforme giurisprudenza, un provvedimento di convalida da parte dello stesso pubblico ministero, posto che il vincolo sarebbe stato indiscriminatamente apposto sulle copie immagine degli interi archivi informatici degli indagati, nonché sulla documentazione e sui timbri della società fallita rinvenuti nello studio di [OSCURATO:PERSONA], beni tutti non evidenziati nel citato decreto.

Con provvedimento del 27 aprile 2021 il Tribunale di Ravenna, al quale l'appello è stato presentato, ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p. e trasmesso gli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che correttamente il Tribunale di Ravenna abbia investito dell'impugnazione questa Corte riqualificandola come ricorso per cassazione, atteso che, avverso il provvedimento con il quale nel corso delle indagini preliminari il giudice decide l'opposizione di cui all'art. 263 comma 5 c.p.p., per consolidato insegnamento giurisprudenziale, è questo il mezzo di gravame esperibile e non già l'appello "ex art. 310 c.p.p." (rectius: ex art. 322-bis c.p.p.) formalmente attivato dai ricorrenti (ex multis Sez.

U, Sentenza n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009 Manesi, Rv. 242290; Sez.

U, Sentenza n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507).

3. Ciò premesso, anche così riqualificate, le impugnazioni sono inammissibili proprio in quanto trattasi di ricorsi per cassazione, posto che l'atto con il quale le stesse sono state proposte è sottoscritto da soggetto non legittimato a ricorrere per cassazione.

Ed infatti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati nel merito e firmatario dell'atto di t impugnazione non è iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, come invece richiesto - per l'appunto a pena di inammissibilità - dall'art. 613 c.p.p.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Ravenna ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso iI decreto con il quale il pubblico ministero ha respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate ai medesimi nel procedimento a loro carico per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto "appello ex art. 310 c.p.p." gli indagati con unico atto a firma del comune difensore, deducendo violazione di legge. In particolare i ricorrenti lamentano la generica indicazione nel decreto di perquisizione del pubblico ministero delle cose da assoggettare a sequestro, talchè alla selezione poi operata dalla polizia giudiziaria avrebbe dovuto seguire, per conforme giurisprudenza, un provvedimento di convalida da parte dello stesso pubblico ministero, posto che il vincolo sarebbe stato indiscriminatamente apposto sulle copie immagine degli interi archivi informatici degli indagati, nonché sulla documentazione e sui timbri della società fallita rinvenuti nello studio di [OSCURATO:PERSONA], beni tutti non evidenziati nel citato decreto. Con provvedimento del 27 aprile 2021 il Tribunale di Ravenna, al quale l'appello è stato presentato, ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p. e trasmesso gli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che correttamente il Tribunale di Ravenna abbia investito dell'impugnazione questa Corte riqualificandola come ricorso per cassazione, atteso che, avverso il provvedimento con il quale nel corso delle indagini preliminari il giudice decide l'opposizione di cui all'art. 263 comma 5 c.p.p., per consolidato insegnamento giurisprudenziale, è questo il mezzo di gravame esperibile e non già l'appello "ex art. 310 c.p.p." (rectius: ex art. 322-bis c.p.p.) formalmente attivato dai ricorrenti (ex multis Sez. U, Sentenza n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009 Manesi, Rv. 242290; Sez. U, Sentenza n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507). 3. Ciò premesso, anche così riqualificate, le impugnazioni sono inammissibili proprio in quanto trattasi di ricorsi per cassazione, posto che l'atto con il quale le stesse sono state proposte è sottoscritto da soggetto non legittimato a ricorrere per cassazione. Ed infatti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati nel merito e firmatario dell'atto di t impugnazione non è iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione, come invece richiesto - per l'appunto a pena di inammissibilità - dall'art. 613 c.p.p. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Decreto Cassazione n. 37903/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris