CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 17517/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla Corte di appello di Cataniaparti civili (non ricorrenti):[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinviodella sentenza per intervenuta prescrizione del reato;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 03/10/2025 la Corte di appello di Catania haconfermato la sentenza del 23/04/2024 con la quale il Tribunale di Ragusa avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cuiall'art. 635, comma 2, n. 3 cod. pen. nonché al risarcimento del danno – daliquidarsi in separato giudizio – a favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo due votivi con i quali si denunciaviolazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. per avere la Corte territorialeerroneamente omesso di dichiarare la prescrizione del reato maturata primadella pronuncia di appello.3. Il 12/03/2026 la difesa dell'imputato ha depositato memoria con la qualesi è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.5. Il ricorso è ammissibile e fondato.Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha chiarito che è ammissibile ilricorso per cassazione con il quale – come appunto nel caso in esame – sideduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato perprescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente nondichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentitoai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 – 01).Nel caso in esame il reato è stato commesso il 22/07/2017. Il termine diprescrizione breve per il delitto di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen. per cui siprocede (punito con la pena massima di anni tre di reclusione) è pari ad anni 6ex art. 157, comma 1, cod. pen. Il termine di prescrizione massima, di cui all'art.161, comma 2, cod. pen. è dunque pari ad anni 7, mesi 6 (vale a dire laprescrizione breve aumentata di un quarto non essendo stata contestataall'imputato la recidiva e non rientrando il delitto per cui si procede tra quellielencati da tale disposizione). Tale termine, computato dalla data diconsumazione, è quindi maturato il 22/01/2025. Non risultano in atti cause disospensione dei termini prescrizionali. Non si applicano neppure le disposizioni inmateria di sospensione della prescrizione dopo il giudizio di primo grado di cuialla legge 23/06/2017 n. 103 (in quanto applicabili solo per i reati commessidopo il 03/08/2017), né quelle sulla cessazione del corso della prescrizione di cuiall'art. 161bis cod. pen. (applicabili ai soli reati commessi dal 01/01/2020). Ilreato per cui si procede si è quindi estinto per prescrizione dopo la sentenza diprimo grado (23/04/2024) ma prima della pronuncia di quella di appello(03/10/2025). I Giudici di appello hanno quindi omesso di rilevare la prescrizionegià maturata e per tali motivi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio per essere il reato estinto.5. Le statuizioni civili contenute nella sentenza di appello restano ferme. Edinvero, la sentenza di appello ha accertato la responsabilità dell'imputato per ilreato e ha quindi confermato la condanna al risarcimento del danno contenutanella sentenza di primo grado. Non ci sono motivi di ricorso su tali capi delladecisione. L'annullamento della pronuncia per prescrizione del reato non incidesulle statuizioni civili della sentenza impugnata con le quali l'imputato è statocondannato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali infavore delle parti civili costituite; ne consegue che agli effetti civili il ricorso varigettato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reatoè estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.Così è deciso, 30/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente