CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 38628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva depositata dal difensore della parte civile in data 19 aprile 2023; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile Ivan LUBELLO, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato e depositato comparsa conclusionale e nota spese; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Santo PIZZA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 novembre 2021 con la quale la Corte di Appello di Lecce, ha confermato la sentenza emessa, in data 17 giugno 2016, con la quale il Tribunale di Lecce, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 646 cod. pen. e la carenza di prova in ordine alla sussistenza del reato di appropriazione indebita.La Corte territoriale avrebbe condannato il ricorrente esclusivamente sulla base delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, senza tenere conto del fatto che la documentazione in atti e le dichiarazioni delle persone informate sui fatti Giovanni RENNI e Dilena SAVINO non forniscono prova alcuna della sussistenza dell'ipotizzato reato di appropriazione indebita. Secondo la difesa, l'intera vicenda andrebbe ricondotta ad una fattispecie meramente civilistica, anche in considerazione del fatto che il PIZZA ha trattenuto la somma del rogito «nella espressa convinzione di dover tenere da parte la stessa, sia nell'interesse del nipote sia per compensazione con il fatto di averlo cresciuto» con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 603, cod. proc. pen. conseguente alla mancata acquisizione della nota, a firma del ricorrente e del suo legale con la quale il PIZZA segnalava la propria disponibilità alla restituzione della somma di denaro previo scomputo delle spese sostenute per l'operazione immobiliare ed altri rapporti di dare-avere intercorrenti tra le parti. Tale documento, a giudizio, della difesa era necessario al fine di dimostrare l'insussistenza del dolo di cui all'art. 646 cod. pen. e poteva essere acquisito in ogni momento trattandosi di prova contraria. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione in data anteriore alla definizione del giudizio di legittimità. Il reato si sarebbe consumato, infatti, in data 9 ottobre 2013 al momento della redazione del rogito notarile e del conseguente incasso della somma di 110.983,46 euro e non al momento della redazione della diffida volta ad ottenere la restituzione di detta somma con conseguente prescrizione in data 25 dicembre 2021. La difesa ha chiesto, infine, di «ridurre la pena con ogni beneficio di legge» (pag. 8 del ricorso). 5. Il difensore della parte civile, in data 19 aprile 2023, ha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di impugnazione è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto i generici motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 — 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso di specie, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione esaustiva, conforme alle risultanze processuali priva di illogicità manifeste, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha confutato tutte le doglianze prospettate dalla difesa con l'atto di appello ed indicato la pluralità di elementi idonei probatori che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di appropriazione indebita. La Corte territoriale, in particolare, ha sottolineato che il ricorrente, pienamente consapevole del dovere di restituire la somma nella sua disponibilità, ha trattenuto indebitamente il denaro, anche in un momento successivo alla ricezione della diffida a restituire, circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto idonea a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.3. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argonnentativo seguito nelle due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità. Il ricorrente, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitato a sostenere la mancanza di prova in ordine alla sussistenza del reato senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. 3. Il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente censura specificamente la mancata acquisizione della documentazione indicata dalla difesa è manifestamente infondato. Il ricorrente non sembra tenere conto adeguato conto del consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che, in sede di appello, non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (vedi Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, Picone, Rv. 272197 - 01 Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01). Ciò posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522).Peraltro, nel caso di specie la Corte territoriale, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha adeguatamente motivato in ordine all'irrilevanza della nota con la quale il PIZZA manifestava la propria disponibilità a restituire la somma di denaro di cui si era appropriato (nota ritenuta inutilizzabile dal primo giudice in quanto prodotta in un momento successivo all'ammissione del rito abbreviato) in considerazione della natura parziale di tale proposta di restituzione, proposta ritenuta «illegittima» in quanto subordinata ad una invocata compensazione con spese asseritamente affrontate dall'imputato (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). 4. Il terzo motivo di impugnazione con cui la ricorrente censura la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione in data 25 dicembre 2021 del reato di appropriazione indebita, è manifestamente infondato. In considerazione della data di commissione del reato (6 novembre 2013) e della sospensione dei termini di prescrizione (pari a mesi 8 e giorni 15), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 21 gennaio 2022 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 24 novembre 2021. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). La doglianza con la quale il ricorrente chiede la riduzione della pena e l'applicazione dei benefici di legge è del tutto generica ed aspecifica così come l'analogo motivo di appello ritenuto inammissibile dalla Corte di merito, il ricorrente, infatti, si è limitato a chiedere di «ridurre la pena con ogni beneficio di legge» senza indicare, come già avvenuto in sede di appello, alcun elemento suscettibile di valutazione per addivenire ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio ovvero alla concessione dei benefici di legge. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 6. Ritiene, invece, il Collegio che non vadano liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cui alla nota depositata unitamente alle conclusioni scritte.La memoria conclusiva depositata in data 19 aprile 2023, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 — 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen