CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2023
Cassazione n. 03543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricors i riuniti iscritt i al nr. 25748/2016 propost i da : dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] nr 80 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Pomezia ( RM) via L. Manara 5 presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via C. Mario nr 27 presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], nr 19 presso lo Studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - avverso i decreti di cui ai procedimenti nr 38/2013 sub 4, 5 e 6 del Tribunale di Verbania depositati rispettivamente in data 13/10/2016, 10/10/2016 e 31/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Verbania, con distinti decreti, ha rigettato le opposizioni ex art 99 l.fall. proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] che si erano visti respingere le domande di insinuazione al passivo, il primo e il terzo per crediti di € 29.406,00 oltre accessori di legge e € 51.543,43 per compensi spettanti quali componenti del collegio sindacale, la seconda per il credito di € 68.105,00 per l’attività di revisione dei bilanci e assistenza rese nell’ambito dell’operazione di conferimento di ramo di azienda Hydro-Cover. 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione con distinti ricorsi riuniti, il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2 I ricorrenti hanno depositato, in data 7 e 15 novembre 2023, atti di rinuncia, personalmente sottoscritti. Per il solo atto di rinuncia di [OSCURATO:SOCIETA] vi è stata accettazione da parte della Curatela a spese compensate. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese c on riferimento al rapporto processuale tra [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] CO - [OSCURATO:SOCIETA] , atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite. 2.2 Venendo invece ai rapporti processuali tra i rinuncianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA],che non risulta aver aderito alla rinuncia, v a rilevato che s econdo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia ritualmente proposta , a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c .p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibilità di condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014) 2.3 La posizione di sostanziale omogeneità tra le posizioni della parte rinunciante che ha ottenuto l’adesione e quelle la cui rinuncia non è stata accettata induce peraltro questa Corte, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art 391 2° comma, ad assecondare la richiesta espressamente formulata nell’atto di rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di integrale compensazione delle spese. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Dispone compensarsi le spese del presente giudizio nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] CO-VER Energi