CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32622/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di furto; considerato che: - il primo motivo- che censura la mancanza di irrogazione di una pena sostitutiva - è privo di specificità poiché si limita a dedurre che né il primo Giudice né la Corte di merito avrebbero esposto le ragioni poste a fondamento del mancato esercizio del proprio potere discrezionale al riguardo, ma non allega in alcun modo la sussistenza dei presupposti di legge per l'irrogazione di una pena sostitutiva (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), rispetto alla quale non è sufficiente il mero riferimento alla pena irrogata, il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; - il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 131-bis c.p. - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato segnatamente in ordine alla specifica gravità del fatto, il che esime dal dilungarsi per osservare che dal certificato penale constano più condanne per furto dell'imputata dimostrative dell'abitualità che osta all'applicazione della causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso