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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10055/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/202 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ric:orso; udite le parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'Avvocatura dello Stato, e avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente difensori di [OSCURATO:PERSONA] di Credito e Risparmio di Romagna e di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni e nota spese; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto avverso la sentenza del 30 settembre 2020 della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per i reati di riciclaggio (capo N) e di abusivismo bancario (capo B-al), riducendo la pena inflitta in primo grado.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando i seguenti errori di fatto in cui è incorsa la Corte di cassazione, così sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Errore di fatto nella parte in cui la Corte di cassazione per il capo N) ha utilizzato per la c.d.

"prova di resistenza" - a seguito della ritenuta nullità e inutilizzabilità del compendio intercettativo - prove non conferenti per tale reato.

Nel dichiarare la nullità ed inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, la Corte di cassazione ha erroneamente richiamato, ai fini della valutazione della prova di resistenza, elementi probatori non conferenti rispetto al capo N), mai evocati dalle sentenze di merito.

In queste ultime, gli unici elementi utilizzati a tal fine sono stati: le dichiarazioni del Cappelli e le intercettazioni telefoniche (quale riscontro delle prime).

La Corte di cassazione ha richiamato invece prove estranee alla vicenda di cui al capo N): la consulenza tecnica del P.M. sulla natura delle operazioni di finanziamento; ulteriori episodi significativi della strategia bancaria attuata dall'imputato e in particolare talune prove dichiarative riportate dalla sentenza di primo grado.

Questi elementi non hanno significatività rispetto al capo N) o comunque andavano riesaminati in sede di merito.

La consulenza del P.M. riguardava invero i fatti di abusivismo bancario e nulla provava sulla consapevolezza di Ercolani della commissione da parte del Cappelli del reato presupposto; le prove dichiarative attenevano ad altri fatti di abusivismo bancario.

D'altra parte, le due contestazioni (riciclaggio - abusivismo bancario) non sono in rapporto di automatismo conseguenziale.

Le stesse sentenze di merito dimostrano come dette prove non siano state utilizzate per il capo N).

2.2. Errore di fatto relativamente alla conferma della affermazione di responsabilità per il capo N), basata su una ricostruzione "circolare" della condotta, in realtà insussistente in fatto e non sorretta da alcuna prova, anzi smentita da quanto emerso nel corso del giudizio di merito.

La Corte di cassazione ha ricostruito, a causa di errori di fatto, il riciclaggio anche nella condotta della "successiva restituzione, sotto forma di finanziamenti o affidamenti" del danaro.

E, nello svolgere la prova di resistenza, ha confermato la condanna del ricorrente attraverso un vero e proprio terzo grado di giudizio.

In particolare, la Corte ha ritenuto attendibile la consulenza tecnica del P.M., desumendo da essa che le operazioni di finanziamento fossero sorrette da garanzie occulte, ovvero il "nero" versato a [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta tuttavia di dato inesistente e apodittico, posto che di tali garanzie il consulente tecnico non ha mai parlato né nell'elaborato scritto né nell'esame orale.

Alle stesse conclusioni deve giungersi per le altre prove richiamate dalla Corte di cassazione.

In ogni caso, la ricostruzione contenuta dalla sentenza impugnata è viziata dall'errore di fatto nel quale è incorsa la Corte di cassazione - al pari dei precedenti giudici -, consistito nel non considerare un dato insuperabile e provato: la avvenuta restituzione dei danari portati a [OSCURATO:PERSONA] dal Cappelli allo stesso Cappelli.

Tale dato risulta dimostrato da prove trascurate dalla Corte: le dichiarazioni del Cappelli e la documentazione bancaria depositata in grado di appello.

La suddetta circostanza viene a minare la ricostruzione della Corte.

Il ricorso straordinario può avere ad oggetto anche l'omessa considerazione di una prova esistente.

2.3. Errore di fatto con riferimento al capo N), per non avere la Corte esaminato i motivi di ricorso relativi alla finalità distrattiva del reato presupposto.

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso con i quali si intendeva dimostrare l'insussistenza del reato presupposto del riciclaggio (ovvero l'appropriazione indebita ad opera di Cappelli in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]), in quanto la distrazione delle somme era finalizzata a far fronte ad esigenze della stessa società.

La prova era contenuta nella sentenza di primo grado, ma la Corte di appello aveva ritenuto l'eccezione difensiva infondata, in quanto non provata, e comunque smentita dalla mancanza di prelevamenti in favore della società.

Peraltro, tale conclusione veniva tratta dalla Corte di appello da un documento giudicato poco prima inattendibile (cfr. pag. :33) ai fini del reato tributario.

Su tale tema nulla ha osservato la sentenza impugnata, pur essendo stata sollecitata espressamente in tal senso.

La Corte di cassazione si è limitata ad attribuire importanza a due soli elementi (il patteggiarnento di Cappelli sull'appropriazione indebita e la mera diversità soggettiva tra la società e il Cappelli), senza considerare gli elementi decisivi a sostegno della tesi difensiva.

La Corte di cassazione, inoltre, non si è avveduta che la Corte di appello prima aveva negato valore all'unica fonte di prova (le dichiarazioni del Cappelli) e pDi- aveva utilizzato una prova (l'estratto conto) ritenuto inattendibile.2.4.

Errore di fatto in ordine alla circostanza aggravante della transnazionalità, non considerando i motivi di ricorso relativi alla sussistenza di un distinto gruppo criminale.

La Corte di cassazione non ha esaminato la questione centrale dei ricorsi, relativa alla necessità che gli elementi costitutivi del c.d. gruppo criminale organizzato debbano essere riferiti ad un distinto gruppo rispetto a quello composto dai ricorrenti nei reati.

3. Le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e [OSCURATO:PERSONA] di Credito e Risparmio di Romagna hanno depositato distinte e articolate memorie difensive con le quali chiedono la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto i presunti errori denunciati non rientrano nella categoria degli errori di fatto cui si riferisce l'art. 625-bis cod. proc. pen.

Come ha più volte precisato questa Corte (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017; Nunziata; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile), nella procedura prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. l'errore che può rilevare è solo quello percettivo, cioè quello causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti e che abbia determinato una influenza sul processo formativo della volontà, che risulta viziato da tale inesatta percezione, tanto da condurre ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore.

Inoltre, secondo questa pacifica giurisprudenza, l'errore di fatto deve essere non solo decisivo con riferimento all'influenza esercitata sulla volontà del giudice, tale cioè da risultare determinante nella soluzione adottata, ma deve possedere anche caratteristiche di «oggettiva ed immediata rilevabilità», dovendo cioè risultare evidente dagli atti, ictu ocu/i, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione.

Diretta conseguenza della dimensione meramente percettiva dell'errore di fatto è che dal suo ambito applicativo resta esclusa «qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare»: con la conseguenza che, qualora l'errore non derivi da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma presenti «un qualsiasi contenuto valutativo», si deve escludere la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì di errore di giudizio (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile).

Invero, se si estendesse la ammissibilità del rimedio straordinario alla rivalutazione della legittimità della progressione processuale, che comprende in sé la attività squisitamente valutativa che sottende alla valutazione delle prove, si trasformerebbe il ricorso straordinario in un ulteriore grado di giudizio, con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati.

Facendo applicazione di tali criteri esegetici, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa costituire un errore di fatto deducibile con il rimedio straordinario una errata valutazione di elementi probatori, in quanto in tal modo viene censurato l'erroneo apprezzamento di esse e quindi un errore di giudizio (tra tante, Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Rv. 260817).

2. Risulta pertanto evidente che il ricorso straordinario nel caso in esame denunci presunti errori che appaiono privi delle condizioni necessarie per essere qualificati come "errori di fatto".

Si tratta infatti di "errori" ai quali fa difetto il carattere della immediata rilevabilità e che hanno un prevalente contenuto valutativo, non percettivo.

Anche a voler riconoscere la fondatezza della ricostruzione indicata dalla difesa, la prospettazione degli errori contenuta nel ricorso finisce in realtà per denunciare il travisamento della prova, cioè un vizio di motivazione, che in ogni caso non emerge in maniera oggettiva ed immediata dal controllo degli atti, ma necessita di un approccio che implica una valutazione delle prove raccolte.

L'oggetto della valutazione della Corte di legittimità in questa sede non può spingersi infatti a un riesame esteso allo sviluppo e alla valutazione delle acquisizioni probatorie.

Difetta in alcuni casi anche la decisività dell'errore, in quanto non può ritenersi che la decisione sarebbe stata diversa.

Fatte queste generali considerazioni, sono da precisare le seguenti conclusioni in relazione ai singoli motivi.

3. Quanto al primo errore di fatto denunciato dalla difesa, relativo alla cosiddetta prova di resistenza, il ricorrente solleva non un errore percettivo da parte della Corte di cassazione di immediata rilevabilità, bensì la erronea valutazione delle prove "residue" (quanto allo loro significatività e pertinenza per la dimostrazione dei fatti di cui al capo N), ovvero un vizio escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Inoltre, è la stessa difesa a dubitare della decisività dell'errore denunciato, nel contestare alla Corte di cassazione un preteso errore (evidentemente "di diritto") nell'aver esorbitato i limiti del controllo di legittimità, per essersi cimentata in una sorta di terzo grado di giudizio nel valutare il materiale probatorio, anziché rimettere tale accertamento al giudice di merito.4.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per gli errori di fatto, denunciati nel secondo motivo.

Anche in tal caso il ricorrente denuncia presunti vizi che attengono alle valutazioni svolte dalla Corte di cassazione nella ricostruzione della condotta incriminata.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata - per una serie di errori di fatto - avrebbe ravvisato la sua responsabilità su una condotta di natura "circolare", come dimostrerebbero i passaggi argomentativi in cui la Suprema Corte ha valorizzato, dopo il versamento del danaro, "la [sua] successiva restituzione sotto forma di finanziamenti o affidamenti", ovvero "la dinamica restitutoria" sorretta da "garanzie occulte" ("il nero versato a [OSCURATO:PERSONA]").

Gli errori di fatto denunciati, peraltro, altro non sono che presunti vizi di ragionamento sulla portata, affidabilità e decisività del materiale probatorio esposto nella sentenza impugnata (così la ritenuta attendibilità della consulenza tecnica, così le "indimostrate garanzie occulte", così il portato delle dichiarazioni testimoniali di Cappelli, Gattulli e Zanelli).

Materiale che viepiù la Corte di cassazione non ha esaminato direttamente - come è ovvio nel giudizio di legittimità - ma che ha soltanto richiamato, così come esposto nelle sentenze di merito.

Quanto poi al dato "insuperabile e provato", ma non considerato o omesso nella ricostruzione accolta dalla Corte di cassazione (e come tale rilevante ai fini del rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen., Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060), della avvenuta restituzione dei danari portati a [OSCURATO:PERSONA] allo stesso Cappelli, va rilevato che la ricostruzione della condotta illecita nella sentenza impugnata non è il frutto della personale e "originale" convinzione della Corte di legittimità.

La Corte di appello aveva infatti individuato i due momenti della condotta nel "deposito" del danaro provento di reato e nel correlato "lavaggio tramite rifinanziamento con denaro pulito nell'interesse del depositante".

Operazioni che vedevano prima Capelli consegnare il danaro al collettore di [OSCURATO:PERSONA] "con il mandato di incassarlo per conto della società proponente" e poi la Asset, tramite la controllata B.C.R.R., erogare finanziamenti, sotto forma di aperture di credito, garantiti dai depositi in Asset (pag. 24 della sentenza di appello) "a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di Cappelli" (pag. 21 della sentenza di appello, dove significativamente si definisce tale operazione dato "incontestato" dalle difese).

In questa sede il ricorrente intende dar risalto - sotto forma di prova omessa - alla restituzione dei danari depositati in [OSCURATO:PERSONA] allo stesso Cappelli.

Ebbene, questa circostanza risulta già affrontata in sede di merito per la prova non della consumazione del riciclaggio, quanto piuttosto del reato presupposto di appropriazione indebita, al fine di dimostrare la effettiva destmazione del danaro depositato in Asset dal Cappelli (cfr. pag. 39 della sentenza di appello).

Tant'è che il ricorrente nel suo ricorso per cassazione - lungi dal presentarla come prova "decisiva" a discarico - ha cercato di sminuirne il significato per la dimostrazione dell'appropriazione indebita, rivelando di aver ben compreso il senso della ricostruzione della Corte di appello, fatto propria anche dalla sentenza impugnata.

5. Presunti ulteriori errori di fatto sono denunciati in relazione all'omesso esame dei motivi di ricorso relativi alla finalità distrattiva del reato presupposto di appropriazione indebita.

Il ricorrente intende in realtà contestare la valutazione che la Corte di cassazione ha effettuato del motivo, sovrapponendo tra l'altro ancor una volta il momento del lavaggio del danaro sporco (effettuato cori le operazioni di erogazione di credito, garantite dai depositi in Asset) con la restituzione delle somme depositate in Asset.

Ebbene, in ordine alla sussistenza del reato presupposto, la Corte di cassazione ha ritenuto assorbente rispetto le deduzioni difensive il valore probatorio della sentenza di patteggiannento del Cappelli che veniva a saldarsi con il dato oggettivo della diversità soggettiva dei titolari delle somme in questione.

Quindi quanto agli elementi non considerati, la Corte di cassazione ha effettuato una valutazione sulla decisività degli elementi di prova sopra indicati, rispetto a quelli difensivi, che non è inficiata da errori di fatto nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità.

E' costante l'insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868).

6. Parimenti deve concludersi per l'ultimo errore di fatto denunciato nel ricorso.

La Corte di cassazione ha infatti esaminato il motivo, dedicando ad esso ampio spazio.

In particolare, ha richiamato per disattendere le censure difensive - quanto alla sussistenza nel caso di specie di un distinto gruppo criminale rilevante per configurare l'aggravante della cosiddetta transnazionalità - i principi espressi dalle Sezioni Unite Adanni n. 18374 del 2013.

Risposta che il ricorrente non condivide (in quanto a suo avviso non attagliata al caso in esame) e ritiene pertanto carente, ma che costituisce pur sempre una risposta, quandanche criticabile, alla questione dedotta con il ricorso per cassazione e come tale non poter configurare l'errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 7.

Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art.616 cod. proc. pen.

Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/202 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ric:orso; udite le parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'Avvocatura dello Stato, e avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente difensori di [OSCURATO:PERSONA] di Credito e Risparmio di Romagna e di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni e nota spese; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto avverso la sentenza del 30 settembre 2020 della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per i reati di riciclaggio (capo N) e di abusivismo bancario (capo B-al), riducendo la pena inflitta in primo grado. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando i seguenti errori di fatto in cui è incorsa la Corte di cassazione, così sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Errore di fatto nella parte in cui la Corte di cassazione per il capo N) ha utilizzato per la c.d. "prova di resistenza" - a seguito della ritenuta nullità e inutilizzabilità del compendio intercettativo - prove non conferenti per tale reato. Nel dichiarare la nullità ed inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, la Corte di cassazione ha erroneamente richiamato, ai fini della valutazione della prova di resistenza, elementi probatori non conferenti rispetto al capo N), mai evocati dalle sentenze di merito. In queste ultime, gli unici elementi utilizzati a tal fine sono stati: le dichiarazioni del Cappelli e le intercettazioni telefoniche (quale riscontro delle prime). La Corte di cassazione ha richiamato invece prove estranee alla vicenda di cui al capo N): la consulenza tecnica del P.M. sulla natura delle operazioni di finanziamento; ulteriori episodi significativi della strategia bancaria attuata dall'imputato e in particolare talune prove dichiarative riportate dalla sentenza di primo grado. Questi elementi non hanno significatività rispetto al capo N) o comunque andavano riesaminati in sede di merito. La consulenza del P.M. riguardava invero i fatti di abusivismo bancario e nulla provava sulla consapevolezza di Ercolani della commissione da parte del Cappelli del reato presupposto; le prove dichiarative attenevano ad altri fatti di abusivismo bancario. D'altra parte, le due contestazioni (riciclaggio - abusivismo bancario) non sono in rapporto di automatismo conseguenziale. Le stesse sentenze di merito dimostrano come dette prove non siano state utilizzate per il capo N). 2.2. Errore di fatto relativamente alla conferma della affermazione di responsabilità per il capo N), basata su una ricostruzione "circolare" della condotta, in realtà insussistente in fatto e non sorretta da alcuna prova, anzi smentita da quanto emerso nel corso del giudizio di merito. La Corte di cassazione ha ricostruito, a causa di errori di fatto, il riciclaggio anche nella condotta della "successiva restituzione, sotto forma di finanziamenti o affidamenti" del danaro. E, nello svolgere la prova di resistenza, ha confermato la condanna del ricorrente attraverso un vero e proprio terzo grado di giudizio. In particolare, la Corte ha ritenuto attendibile la consulenza tecnica del P.M., desumendo da essa che le operazioni di finanziamento fossero sorrette da garanzie occulte, ovvero il "nero" versato a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta tuttavia di dato inesistente e apodittico, posto che di tali garanzie il consulente tecnico non ha mai parlato né nell'elaborato scritto né nell'esame orale. Alle stesse conclusioni deve giungersi per le altre prove richiamate dalla Corte di cassazione. In ogni caso, la ricostruzione contenuta dalla sentenza impugnata è viziata dall'errore di fatto nel quale è incorsa la Corte di cassazione - al pari dei precedenti giudici -, consistito nel non considerare un dato insuperabile e provato: la avvenuta restituzione dei danari portati a [OSCURATO:PERSONA] dal Cappelli allo stesso Cappelli. Tale dato risulta dimostrato da prove trascurate dalla Corte: le dichiarazioni del Cappelli e la documentazione bancaria depositata in grado di appello. La suddetta circostanza viene a minare la ricostruzione della Corte. Il ricorso straordinario può avere ad oggetto anche l'omessa considerazione di una prova esistente. 2.3. Errore di fatto con riferimento al capo N), per non avere la Corte esaminato i motivi di ricorso relativi alla finalità distrattiva del reato presupposto. La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso con i quali si intendeva dimostrare l'insussistenza del reato presupposto del riciclaggio (ovvero l'appropriazione indebita ad opera di Cappelli in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]), in quanto la distrazione delle somme era finalizzata a far fronte ad esigenze della stessa società. La prova era contenuta nella sentenza di primo grado, ma la Corte di appello aveva ritenuto l'eccezione difensiva infondata, in quanto non provata, e comunque smentita dalla mancanza di prelevamenti in favore della società. Peraltro, tale conclusione veniva tratta dalla Corte di appello da un documento giudicato poco prima inattendibile (cfr. pag. :33) ai fini del reato tributario. Su tale tema nulla ha osservato la sentenza impugnata, pur essendo stata sollecitata espressamente in tal senso. La Corte di cassazione si è limitata ad attribuire importanza a due soli elementi (il patteggiarnento di Cappelli sull'appropriazione indebita e la mera diversità soggettiva tra la società e il Cappelli), senza considerare gli elementi decisivi a sostegno della tesi difensiva. La Corte di cassazione, inoltre, non si è avveduta che la Corte di appello prima aveva negato valore all'unica fonte di prova (le dichiarazioni del Cappelli) e pDi- aveva utilizzato una prova (l'estratto conto) ritenuto inattendibile.2.4. Errore di fatto in ordine alla circostanza aggravante della transnazionalità, non considerando i motivi di ricorso relativi alla sussistenza di un distinto gruppo criminale. La Corte di cassazione non ha esaminato la questione centrale dei ricorsi, relativa alla necessità che gli elementi costitutivi del c.d. gruppo criminale organizzato debbano essere riferiti ad un distinto gruppo rispetto a quello composto dai ricorrenti nei reati. 3. Le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e [OSCURATO:PERSONA] di Credito e Risparmio di Romagna hanno depositato distinte e articolate memorie difensive con le quali chiedono la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto i presunti errori denunciati non rientrano nella categoria degli errori di fatto cui si riferisce l'art. 625-bis cod. proc. pen. Come ha più volte precisato questa Corte (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017; Nunziata; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile), nella procedura prevista dall'art. 625-bis cod. proc. pen. l'errore che può rilevare è solo quello percettivo, cioè quello causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti e che abbia determinato una influenza sul processo formativo della volontà, che risulta viziato da tale inesatta percezione, tanto da condurre ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore. Inoltre, secondo questa pacifica giurisprudenza, l'errore di fatto deve essere non solo decisivo con riferimento all'influenza esercitata sulla volontà del giudice, tale cioè da risultare determinante nella soluzione adottata, ma deve possedere anche caratteristiche di «oggettiva ed immediata rilevabilità», dovendo cioè risultare evidente dagli atti, ictu ocu/i, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione. Diretta conseguenza della dimensione meramente percettiva dell'errore di fatto è che dal suo ambito applicativo resta esclusa «qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare»: con la conseguenza che, qualora l'errore non derivi da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma presenti «un qualsiasi contenuto valutativo», si deve escludere la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì di errore di giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile). Invero, se si estendesse la ammissibilità del rimedio straordinario alla rivalutazione della legittimità della progressione processuale, che comprende in sé la attività squisitamente valutativa che sottende alla valutazione delle prove, si trasformerebbe il ricorso straordinario in un ulteriore grado di giudizio, con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati. Facendo applicazione di tali criteri esegetici, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa costituire un errore di fatto deducibile con il rimedio straordinario una errata valutazione di elementi probatori, in quanto in tal modo viene censurato l'erroneo apprezzamento di esse e quindi un errore di giudizio (tra tante, Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Rv. 260817). 2. Risulta pertanto evidente che il ricorso straordinario nel caso in esame denunci presunti errori che appaiono privi delle condizioni necessarie per essere qualificati come "errori di fatto". Si tratta infatti di "errori" ai quali fa difetto il carattere della immediata rilevabilità e che hanno un prevalente contenuto valutativo, non percettivo. Anche a voler riconoscere la fondatezza della ricostruzione indicata dalla difesa, la prospettazione degli errori contenuta nel ricorso finisce in realtà per denunciare il travisamento della prova, cioè un vizio di motivazione, che in ogni caso non emerge in maniera oggettiva ed immediata dal controllo degli atti, ma necessita di un approccio che implica una valutazione delle prove raccolte. L'oggetto della valutazione della Corte di legittimità in questa sede non può spingersi infatti a un riesame esteso allo sviluppo e alla valutazione delle acquisizioni probatorie. Difetta in alcuni casi anche la decisività dell'errore, in quanto non può ritenersi che la decisione sarebbe stata diversa. Fatte queste generali considerazioni, sono da precisare le seguenti conclusioni in relazione ai singoli motivi. 3. Quanto al primo errore di fatto denunciato dalla difesa, relativo alla cosiddetta prova di resistenza, il ricorrente solleva non un errore percettivo da parte della Corte di cassazione di immediata rilevabilità, bensì la erronea valutazione delle prove "residue" (quanto allo loro significatività e pertinenza per la dimostrazione dei fatti di cui al capo N), ovvero un vizio escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Inoltre, è la stessa difesa a dubitare della decisività dell'errore denunciato, nel contestare alla Corte di cassazione un preteso errore (evidentemente "di diritto") nell'aver esorbitato i limiti del controllo di legittimità, per essersi cimentata in una sorta di terzo grado di giudizio nel valutare il materiale probatorio, anziché rimettere tale accertamento al giudice di merito.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per gli errori di fatto, denunciati nel secondo motivo. Anche in tal caso il ricorrente denuncia presunti vizi che attengono alle valutazioni svolte dalla Corte di cassazione nella ricostruzione della condotta incriminata. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata - per una serie di errori di fatto - avrebbe ravvisato la sua responsabilità su una condotta di natura "circolare", come dimostrerebbero i passaggi argomentativi in cui la Suprema Corte ha valorizzato, dopo il versamento del danaro, "la [sua] successiva restituzione sotto forma di finanziamenti o affidamenti", ovvero "la dinamica restitutoria" sorretta da "garanzie occulte" ("il nero versato a [OSCURATO:PERSONA]"). Gli errori di fatto denunciati, peraltro, altro non sono che presunti vizi di ragionamento sulla portata, affidabilità e decisività del materiale probatorio esposto nella sentenza impugnata (così la ritenuta attendibilità della consulenza tecnica, così le "indimostrate garanzie occulte", così il portato delle dichiarazioni testimoniali di Cappelli, Gattulli e Zanelli). Materiale che viepiù la Corte di cassazione non ha esaminato direttamente - come è ovvio nel giudizio di legittimità - ma che ha soltanto richiamato, così come esposto nelle sentenze di merito. Quanto poi al dato "insuperabile e provato", ma non considerato o omesso nella ricostruzione accolta dalla Corte di cassazione (e come tale rilevante ai fini del rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen., Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060), della avvenuta restituzione dei danari portati a [OSCURATO:PERSONA] allo stesso Cappelli, va rilevato che la ricostruzione della condotta illecita nella sentenza impugnata non è il frutto della personale e "originale" convinzione della Corte di legittimità. La Corte di appello aveva infatti individuato i due momenti della condotta nel "deposito" del danaro provento di reato e nel correlato "lavaggio tramite rifinanziamento con denaro pulito nell'interesse del depositante". Operazioni che vedevano prima Capelli consegnare il danaro al collettore di [OSCURATO:PERSONA] "con il mandato di incassarlo per conto della società proponente" e poi la Asset, tramite la controllata B.C.R.R., erogare finanziamenti, sotto forma di aperture di credito, garantiti dai depositi in Asset (pag. 24 della sentenza di appello) "a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di Cappelli" (pag. 21 della sentenza di appello, dove significativamente si definisce tale operazione dato "incontestato" dalle difese). In questa sede il ricorrente intende dar risalto - sotto forma di prova omessa - alla restituzione dei danari depositati in [OSCURATO:PERSONA] allo stesso Cappelli. Ebbene, questa circostanza risulta già affrontata in sede di merito per la prova non della consumazione del riciclaggio, quanto piuttosto del reato presupposto di appropriazione indebita, al fine di dimostrare la effettiva destmazione del danaro depositato in Asset dal Cappelli (cfr. pag. 39 della sentenza di appello). Tant'è che il ricorrente nel suo ricorso per cassazione - lungi dal presentarla come prova "decisiva" a discarico - ha cercato di sminuirne il significato per la dimostrazione dell'appropriazione indebita, rivelando di aver ben compreso il senso della ricostruzione della Corte di appello, fatto propria anche dalla sentenza impugnata. 5. Presunti ulteriori errori di fatto sono denunciati in relazione all'omesso esame dei motivi di ricorso relativi alla finalità distrattiva del reato presupposto di appropriazione indebita. Il ricorrente intende in realtà contestare la valutazione che la Corte di cassazione ha effettuato del motivo, sovrapponendo tra l'altro ancor una volta il momento del lavaggio del danaro sporco (effettuato cori le operazioni di erogazione di credito, garantite dai depositi in Asset) con la restituzione delle somme depositate in Asset. Ebbene, in ordine alla sussistenza del reato presupposto, la Corte di cassazione ha ritenuto assorbente rispetto le deduzioni difensive il valore probatorio della sentenza di patteggiannento del Cappelli che veniva a saldarsi con il dato oggettivo della diversità soggettiva dei titolari delle somme in questione. Quindi quanto agli elementi non considerati, la Corte di cassazione ha effettuato una valutazione sulla decisività degli elementi di prova sopra indicati, rispetto a quelli difensivi, che non è inficiata da errori di fatto nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità. E' costante l'insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). 6. Parimenti deve concludersi per l'ultimo errore di fatto denunciato nel ricorso. La Corte di cassazione ha infatti esaminato il motivo, dedicando ad esso ampio spazio. In particolare, ha richiamato per disattendere le censure difensive - quanto alla sussistenza nel caso di specie di un distinto gruppo criminale rilevante per configurare l'aggravante della cosiddetta transnazionalità - i principi espressi dalle Sezioni Unite Adanni n. 18374 del 2013. Risposta che il ricorrente non condivide (in quanto a suo avviso non attagliata al caso in esame) e ritiene pertanto carente, ma che costituisce pur sempre una risposta, quandanche criticabile, alla questione dedotta con il ricorso per cassazione e come tale non poter configurare l'errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 7. Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art.616 cod. proc. pen. Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappr
Sentenza Cassazione n. 10055/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris