CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27071/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21141/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 ottobre 1954 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R15 H882H) ed ivi residente,alla [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, rappresentato e difeso dall'Avv.Alfredo L ovelli (C .F.: LVL ERD61C24 L049Q), in virtù d i procura speciale conferitagli mediante scrittura privata autenticata allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] gelico n . 38 , presso lo studio professionale dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; Cartella pagamento riscossione sanzioni – Omessa indicazione criteri ricalcolo sanzioni -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3779/2019 emessa dalla CTR Puglia il 2 4 / 1 2 /201 9 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava presso la [OSCURATO:PERSONA] di Taranto la cartella di pagamento a mezzo della quale l’Agenzia delle Entrate provvedeva alla riscossione delle sanzioni dovute dal contribuente, per infedele dichiarazione ed omessa fatturazione di operazioni imponibili o esenti, per tardiva dichiarazione di variazione delle attività, omessa registrazione di fatture e sottrazione di libri, registri e documenti, relativi agli anni di imposta 1992, 1993 e 1994, secondo quanto indicato dalle sentenza nn. 423/2/2008, 23/2/2009 e 424/2/8 della [OSCURATO:PERSONA] che, su ricorsi del contribuente, pur confermando nel merito la legittimità della pretesa creditoria, aveva imposto la rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri di cui agli artt. 3 d.lvo 472/97 e 8 l. 4/1929. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Lazio accoglieva l’appello, rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che: a) non era necessaria l’adozione di ulteriori atti di contestazione delle sanzioni, dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] con l’emissione della cartella di pagamento si era limitata a rideterminare l’importo delle sanzioni secondo quanto indicato dalla CTR; b) il contribuente era stato messo in condizioni di poter comprendere la natura e l’origine della pretesa sanzionatoria. 3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.5. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo d'impugnazione il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 16, 17 del d.lvo 472/1997 e 5 e 6del d.lvo 471/1997; si sostiene che il riferimento agli originari avvisi di irrogazione non soddisfa i requisiti imposti a pena di nullità dalla normativa in tema in tema di sanzione, in quanto non venivano indicati i criteri per la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio ed i minimi edittali. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 6, commi 1 e 12, d.l. 193/2016, 3 Cost. e 12, commi 1 e 2, disp. prel. c.c., per non avere la CTR ritenuto applicabile la normativa sopra richiamata, che ha introdotto la facoltà di definire i carichi affidati agli agenti di riscossione mediante pagamento del tributo, e senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora. In particolare, sostiene il contribuente che una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma imporrebbe di applicare la stessa anche ai ruoli non per mancato pagamento dei tributi, ma qualora si discuta, come nel caso di specie, di somme richieste unicamente a titolo di sanzione pecuniaria a seguito della contestazione di illeciti amministrativi. 3. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore, nel senso di ritenere che il primo motivo del ricorso vada accolto. Il secondo comma dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997 prevede che “L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.”. Tuttavia, le sanzioni vanno concretamente irrogate per un importo compreso tra il minimo ed il massimo edittale secondo i criteri dettati dall'articolo 7 (commi 1 e 4 ) del d.lgs. 18 dicembre 1997 , n. 472, avuto riguardo – tra g li altri parametri – alla gravi t à della violazione accertata, alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economichee sociali, e possono essere ridotte sino alla metà del minimo ove concorrano circostanze che ne rendano manifestamente sproporzionata l'entità. Viceversa, solo con la sentenza n. 23/2/2009 la [OSCURATO:PERSONA] di Taranto aveva specificamente statuito che le sanzio ni dovessero essere ridotte “al minimo edittale”. Dunque, solo per le violazioni accertate mediante uno degli originari tre atti impositivi (quello relativo alle sanzioni irrogate per il periodo di imposta 1993) possono dirsi effettivamente previsti, stabiliti e definiti “i criteri […] in base ai quali procedere al ricalcolo, senza […] alcuna discrezionalità”, mentre per gli altri due originari atti impositivi (relativi alle sanzioni irrogate per i periodi di imposta 1992 e 1994) le sentenze di annullamento pronunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto lasciano alla Amministrazione ampio margine di discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio da irrogare al contribuente. Come risulta dalla lettura del contenuto delle tre sentenze della [OSCURATO:PERSONA], riprodotte per estratto nel controricorso, le pronunce si sono limitate , quanto agli altri due atti impositivi, ad imporre alla Amministrazione di rideterminare le sanzioni correlate alle violazioni tributarie contestate, ma non hanno stabilito con precisione i criteri in base ai quali procedere al ricalcolo, residuando, per l’effetto, un notevole margine didiscrezionalità in capo all’Amministrazione finanziaria. 4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, come risulta documentato dalla lettura della sentenza, il thema decidendum dell’applicazione della disciplina della definizione dei carichi tributari prevista dal d.l. 193/2016 è stato introdotto per la prima volta nel presente giudizio per cassazione. Anche a voler accedere alla tesi del ricorrente secondo cui la norma della quale è invocata l'applicazione (l'art.6, commi 1 e 12 , del d.l. 22 .10. 2016 , n. 193, convertito con modifiche dalla l.1.12.2016, n . 225) fu introdotta in pendenza del grado di appello del processo, non vi è chi non veda che avrebbe potuto (recte, dovuto) sollevare la relativa questione in quel giudizio, tenuto conto che lo stesso si è concluso all’esito dell’udienza di trattazione pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Conclusivamente il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese, alla CTR Puglia. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil secondo motivo del ricorso, accoglie nei limiti di cui in parte motiva il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con riferimento almotivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in R