CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 22413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25353/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata per legge in cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio estudio legale in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 41 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1048/29/15 depositata in data 16 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto: avv. accer. IRESR.G.N. 25353/2014 UC –05/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato innanzi alla C.t.p. di Palermo l’avviso di accertamento numero RJP03A201449/2009 relativo ad IRES per l’anno di imposta 2005 con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 70.555,50; la Guardia di Finanza rilevava che nell’anno d’imposta 2005 la ricorrente aveva omesso ricavi per € 11.140,00 ed aveva ridotto costi non inerenti per un importo di € 16.814,00 procedendo così, l’Ufficio, ad una rideterminazione della base imponibile ai fini IRES e ai fini IRAP sì da pervenire ad una maggiore imposta IRES per € 9.224,00 oltre sanzioni ed interessi ed una maggiore imposta IRAP per € 31.358,00 oltre sanzioni ed interessi; l’impugnazione verteva sull’irregolarità della notifica, sul difetto di motivazione dell’atto impugnato e sull’infondatezza della pretesa impositiva. In corso di giudizio, in sede di autotutela, l’Ufficio rideterminava la pretesa erariale nella minor somma di € 20.754,00. 2. All’esito, la C.t.p., con sentenza n. 513/6/10 del 2/12/2010, preso atto della riduzione intervenuta, ha rigettato il ricorso. 3. La predetta sentenza è stata impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi alla C.t.r. della Sicilia deducendo irregolarità della notificazione, nullità dell’atto per mancata motivazione, erroneità dell’atto nella parte dell’escussione delle perdite. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Palermo ufficio controlli che ha chiesto il rigetto dell’atto di appello. 4. Con sentenza numero 1048/29/15 depositata il 16/3/2015 la C.t.r. ha rigettato l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. confermando l’impugnata sentenza. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] auto s.r.l. sulla scorta di due motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., lamentando l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si accerta la nullità dell’atto impositivo laddove non è indicata precisamente l’aliquota applicata né è stata applicata, relativamente all’IRAP, l’agevolazione prevista dall’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21/2003. 1.1 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ritenendo che la sentenza sia nulla per omessa pronuncia. In particolare, la ricorrente lamenta che, nella sentenza impugnata, non vi è menzione né valutazione motivazionale di una specifica doglianza e cioè quella relativa al fatto che l’Ufficio ha recuperato a tassazione l’importo di € 11.140,00 riferendolo a sottofatturazione per la vendita di veicoli usati. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. Sul punto, la C.t.r., dopo aver affermato la correttezza argomentativa della decisione della C.t.p., ha evidenziato la mancanza di un reale interesse da parte della società che, in relazione all'IRAP, era stata destinataria di un provvedimento di annullamento in autotutela, con sostanziale accoglimento, da parte dell'Ufficio, di detto motivo. Vieppiù che la medesima Commissione si è conformata al filone giurisprudenziale ribadito da molteplici arresti (Cass. 21/04/2011, n. 9196) secondo cui, laddovel'aliquota applicata sia desumibile dal contribuente in forza degli elementi in suo possesso, è onere del contribuente medesimo indicare le ragioni per le quali, sulla base dei dati riportati nell'atto, egli non sarebbe pervenuto all'immediata ed agevole individuazione dell'aliquota stessa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15834, Cass.11/01/2008, n. 430, Cass. 24/07/2009, n. 17362, Cass.07/06/2016, n. 11682) e del consequenziale quantum della pretesa erariale (Cass. 22/02/2022, n. 5704), senza che rilevi la riduzione della medesima aliquota operata in via di autotutela (Cass.24/06/2021, n. 18115), risolvendosi in una mera riduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa (Cass.14/12/2021, n. 39808). Costituisce, quindi, principio reiterato e recepito da questa Corte quello secondo cui l'omessa indicazione nell'avviso d'accertamento dell'aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità dell'avviso d'accertamento, rimanendo, comunque, indicata nell'atto impugnato l'aliquota applicata. e del consequenziale quantum della pretesa erariale (Cass, 22/02/2022, n. 5704). 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Invera la pretesa omessa pronuncia sulla ripresa a tassazione di € 11.140,00, derivanti dalla sotto-fatturazione di operazioni imponibili, rispetto a quanto pagato e dichiarato dai clienti in seguito ad apposito questionario, è assolutamente insussistente siccome chiarito, sia dal giudice di prime cure che dal giudice di appello, che non vi è alcun riscontro documentale sulla circostanza che la differenza, fra quanto dichiarato dai clienti, quale somma corrisposta alla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", e quanto realmente fatturato, fosse da addebitare ad altri costi, quali spese di assicurazione, interessi e spese di finanziamento, acquisto di accessori. Vieppiù che la C.t.r. ha ritenuto generica e inammissibile ogni censura diversa da quella sull’aliquota e tale ratio decidendi non è stata impugnata col ricorso. 4. In conclusione il ricorso è infondato. 5. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00 oltre spese prenotate adebito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a