CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09645/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10354/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. rappresentati e difesi ambedue dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in atti (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti - Oggetto: ASD – accertamento dei requisiti Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 6057/09/2023 depositata in data 27/10/2023; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] a r.l., avverso gli avvisi di accertamento IVA/II.DD. per i periodi d’imposta 2013 e 2014, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale; tali atti derivavano dal P.V.C. con il quale la G.d.F. contestava l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto dette prestazioni di sponsorizzazione, a parere dei verificatori non sarebbero mai state effettuate; - la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - con la sentenza qui gravata la CGT di secondo grado accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; - i contribuenti resistono con unico controricorso, illustrato da memoria; Considerato che: - secondo la parte ricorrente - che deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2696 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la CGT di secondo grado ha accolto l’appello delle parti private valorizzando circostanze irrilevanti, affermando un inesistente divieto di c.d. doppia presunzione, violando le norme sulla formazione della prova presuntiva e infine disattendo l’indirizzo consolidato di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità sul tema e invertendo l’onere probatorio gravante sulle parti; - il motivo è inammissibile; - esso infatti urta contro l’accertamento di fatto operato dalla sentenza impugnata, secondo la quale “la contabilità obbligatoria è stata offerta in comunicazione alla GdF dalla società, e altra documentazione risulta esibita in sede di adesione e giurisdizionale; da tale documentazione si evince la regolare registrazione delle fatture e il dettaglio dei pagamenti alle varie Associazioni sportive, avvenuti con bonifici e/o assegni; per l'attività svolta (vendita di spazi pubblicitari e promozione durante le gare e partecipazione alle competizioni) la società non aveva necessariamente bisogno di personale dipendente; la documentazione, anche fotografica, prodotta è idonea a dimostrare l’esistenza dei rapporti intercorsi coi clienti”; - nell’operare tale accertamento, la Corte di secondo grado ha correttamente applicato i principi in materia di onere della prova, poiché dopo aver rilevato la presenza di elementi indiziari dedotti e provati dall’Ufficio idonei a ribaltare l’onus probandi in capo al contribuente, ha esaminato gli elementi di prova contraria introdotti nel giudizio da parte dello stesso, ritenendoli – con accertamento in fatto non più rivedibile in questa sede – sufficienti a dar prova della esistenza delle prestazioni contestate; - per costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, si rimanda a Cass. Sez.1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] cassazione non è mai giudice delfatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degliaccertamenti di fatto compiuti; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 9.000,00, oltr