CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21648/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26/03/2025, la Corte di appello di Messina ha respinto larichiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra la sentenza emessa in data 25/07/2022 dalla Corte di appello di Messina,irrevocabile dal 16/02/2024, con la quale gli era stata inflitta la pena di anni dieci direclusione in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, commesso in BarcellonaPozzo di Gotto sino al 2015, e la sentenza emessa in data 06/04/2023 dalla Corte di appellodi Messina, irrevocabile dal 20/09/2023, con la quale gli era stata inflitta la pena di annicinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1.680,00 di multa in relazione ai reati di cui agliartt. 56, 110, 628, comma 3, 416-bis.1. cod. pen. e 110, 61 n. 2 cod. pen., 4 e 7 l. n. 895/67e 416-bis.1. cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte territoriale riteneva che le due sentenze avessero ad oggetto attività di naturadiversa, l’una essendo un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti, l’altrariguardando rapine e reati collegati; seppur commessi da componenti della cosca mafiosa,erano reati eseguiti in autonomia rispetto all’associazione criminale della quale facevanoparte, che in quel periodo detto sodalizio attraversava una crisi e lasciava i suoi aderentiliberi di operare per proprio conto.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e),cod. proc. pen., il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e con un unico motivo ha denunciatoviolazione dell’art. 671 cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 125 e 546, lett. e),cod. proc. pen. per omessa ed erronea valutazione dei profili attinenti al medesimo disegnocriminoso ravvisabili dal testo del provvedimento.L’ordinanza non si era confrontata con il dato del comune accertamento nelle duesentenze della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. Non aveva tenutoconto del fatto che nella sentenza della Corte di appello di Messina che aveva accertato lasua attività di spaccio si sottolineava che la sua attività illecita si estendeva anche ai reaticontro il patrimonio, mentre nella sentenza che aveva ad oggetto i reati di rapina sisottolineava che egli faceva parte del gruppo che attraverso le rapine reperiva denaro permantenere in carcere i soggetti di caratura mafiosa barcellonese.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di unapluralità di condotte illecite devono dare conto dell'originaria progettazione di una serie benindividuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156;Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).In particolare, la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ei reati fine va riconosciuta quando il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi sianostati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio(Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 – 01: in motivazione, la Corte ha aggiunto che,ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzionedel sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimentodella continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tuttii reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con lafattispecie di cui all 'art. 416-bis cod. pen.). Resta esclusa la configurabil i tàdella continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambitodelle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo,non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti edoccasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa(Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930 – 01).In questo accertamento, tuttavia, specie se il riconoscimento della continuazioneavviene in sede esecutiva, «il giudice non può trascurare una precedente valutazionepositiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali siachiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza dispecifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono esserericondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv.285790 - 01).3. Il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento della continuazione tra fatti chesarebbero, nella sua prospettazione, ricollegati entrambi alle attività della medesimaorganizzazione mafiosa, in particolare perché sia il traffico di stupefacenti sia i reati contro ilpatrimonio consentivano di procurarsi proventi per sostenere economicamente esponenti dispicco della mafia barcellonese.Tuttavia, questi profili sono stati espressamente presi in considerazione dalla decisioneimpugnata, che, ispirandosi ai principi sopra richiamati, ha verificato se vi fossero elementidimostrativi della preordinazione comune di queste condotte nel corso della militanzanell’organizzazione mafiosa e ha tenuto conto di quanto emergeva dalle ricostruzionicontenute nelle sentenze irrevocabili.In particolare, l’ordinanza fa riferimento ad un momento di crisi dell’associazione aseguito della quale gli associati si sono adoperati con ampia autonomia, individualmente o ingruppo, nelle attività illecite che ritenevano più utili per lucrare vantaggi e risorse e individua,in questo snodo delle vicende alle quali ha partecipato il condannato, elementi in insanabilecontraddizione con la prospettata preordinazione.Mentre, quindi, la nuova situazione così descritta è già indicativa del fatto che lecondotte erano maturate al di fuori di un preordinato disegno, tutti gli altri elementiastrattamente compatibili sono stati ritenuti con congrua motivazione del tutto recessivi.I vizi di motivazione segnalati dal ricorrente, che comunque non si confronta con levicende che sono state poste in evidenza dal giudice dell’esecuzione come ostativeall’applicazione dell’art. 81 cod. pen., devono considerarsi insussistenti.4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]