CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2) e 7), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 2-3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e inosservanza di norme processuali in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze con riferimento in particolare alla recidiva - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata: nell'atto di appello era contestata la qualificazione della recidiva come specifica , mentre nel ricorso per cassazione si contesta la insussistenza della motivazione in relazione alla recidiva; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MCANCELLERIA Alfr rdiano IN Sezione VII Penale 27 AtTO 2026 L ASSISTENTE iT1IZIAR10 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] etaz,