Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31861/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 053CRL1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Prato il 24.02.2021, all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver trasportato, occultandoli nel proprio intestino, n. 23 ovuli contenenti almeno 120 grammi di eroina.

L'imputato veniva sorpreso in data 17 giugno 2020 da genti della squadra mobile nei pressi di un'abitazione occupata da cittadini nigeriani.

All'esito della perquisizione domiciliare gli agenti rinvenivano materiale riconducibile a confezionamento di sostanza stupefacente.

Accortisi del comportamento anomalo del Godwin, lo accompagnavano in ospedale per accertamenti, dove all'esito di esame radiografico veniva riscontrata la presenza di c:orpi estranei all'interno dell'intestino, che all'esito dell'espulsione risultavano contenere sostanza stupefacente di tipo eroina.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia la violazione del dpr n. 309 del 1990, art. 86 ed il difetto di motivazione.

Il G.i.p. avrebbe disposto l'espulsione senza accertare l'effettiva pericolosità sociale dell'imputato e limitandosi ad una motivazione apparente, che richiamerebbe soltanto il reato commesso ed il quantitativo della sostanza detenuta; nessuna verifica, dunque, avrebbe riguardato gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., nella specie, la titolarità di un permesso di soggiorno che gli consentirebbe di reperire una attività lavorativa e favorirne il radicamento in Italia, la sussistenza di un unico precedente recente non specifico e, in generale, ogni profilo che possa indurre a ritenere il concreto rischio di nuovi reati.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, avendo i giudici di merito applicato una riduzione della pena inferiore di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso, atteso che la censura relativa alla misura di sicurezza dell'ordine di espulsione dallo Stato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli art. 73, 74, 79 e art. 82, commi 2 e 3 del medesimo D.P.R. non è stata dedotta nei motivi di appello.

Questa Corte ha affermato che nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3 n. 2243 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346 — 01; n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291).

Ne deriva la inammissibilità della censura relativa alla applicazione della misura di sicurezza.

Quanto al secondo motivo, non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta.

Quanto alla censura relativa alla riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze generiche in misura inferiore ad un terzo, in sede di determinazione della riduzione della pena, la motivazione della sentenza impugnata non è arbitraria, avendo fatto leva i giudici di secondo grado sulla significativa gravità dei fatti di reato (detenzione almeno 120 grammi di eroina, celati nell'intestino, atti ad essere trasportati, da soggetto che deve essere sottoposto ad adeguata preparazione), con implicita valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p.: la modalità di occultamento della sostanza, particolarmente insidiosa e assai pericolosa per chi la pratica, costituisce secondo la Corte "uno stratagemma che normalmente viene adottato per il trasporto internazionale e da soggetti che hanno un'adeguata preparazione nell'eseguire l'ingestione" degli ovuli contenenti la sostanza. 5.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 053CRL1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Prato il 24.02.2021, all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver trasportato, occultandoli nel proprio intestino, n. 23 ovuli contenenti almeno 120 grammi di eroina. L'imputato veniva sorpreso in data 17 giugno 2020 da genti della squadra mobile nei pressi di un'abitazione occupata da cittadini nigeriani. All'esito della perquisizione domiciliare gli agenti rinvenivano materiale riconducibile a confezionamento di sostanza stupefacente. Accortisi del comportamento anomalo del Godwin, lo accompagnavano in ospedale per accertamenti, dove all'esito di esame radiografico veniva riscontrata la presenza di c:orpi estranei all'interno dell'intestino, che all'esito dell'espulsione risultavano contenere sostanza stupefacente di tipo eroina. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia la violazione del dpr n. 309 del 1990, art. 86 ed il difetto di motivazione. Il G.i.p. avrebbe disposto l'espulsione senza accertare l'effettiva pericolosità sociale dell'imputato e limitandosi ad una motivazione apparente, che richiamerebbe soltanto il reato commesso ed il quantitativo della sostanza detenuta; nessuna verifica, dunque, avrebbe riguardato gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., nella specie, la titolarità di un permesso di soggiorno che gli consentirebbe di reperire una attività lavorativa e favorirne il radicamento in Italia, la sussistenza di un unico precedente recente non specifico e, in generale, ogni profilo che possa indurre a ritenere il concreto rischio di nuovi reati. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, avendo i giudici di merito applicato una riduzione della pena inferiore di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Inammissibile è il primo motivo di ricorso, atteso che la censura relativa alla misura di sicurezza dell'ordine di espulsione dallo Stato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli art. 73, 74, 79 e art. 82, commi 2 e 3 del medesimo D.P.R. non è stata dedotta nei motivi di appello. Questa Corte ha affermato che nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3 n. 2243 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346 — 01; n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291). Ne deriva la inammissibilità della censura relativa alla applicazione della misura di sicurezza. Quanto al secondo motivo, non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta. Quanto alla censura relativa alla riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze generiche in misura inferiore ad un terzo, in sede di determinazione della riduzione della pena, la motivazione della sentenza impugnata non è arbitraria, avendo fatto leva i giudici di secondo grado sulla significativa gravità dei fatti di reato (detenzione almeno 120 grammi di eroina, celati nell'intestino, atti ad essere trasportati, da soggetto che deve essere sottoposto ad adeguata preparazione), con implicita valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p.: la modalità di occultamento della sostanza, particolarmente insidiosa e assai pericolosa per chi la pratica, costituisce secondo la Corte "uno stratagemma che normalmente viene adottato per il trasporto internazionale e da soggetti che hanno un'adeguata preparazione nell'eseguire l'ingestione" degli ovuli contenenti la sostanza. 5.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 31861/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris