CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 34457/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto il 30.01.2024 dal Ministero della Giustizia, difesa dall'Avvocatura dello Stato avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila di accoglimento dell'istanza avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., dalla detenuta [OSCURATO:PERSONA], difesa, giusta nomina del 26/06/2024, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e contestuale revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia accolto e disposto annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, è stato respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo proposto dalla detenuta [OSCURATO:PERSONA], sottoposta al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il provvedimento con cui la Direzione dell'Istituto di pena di L'Aquila aveva fatto divieto alla medesima di cucinare al di fuori delle fasce orarie in proposito stabilite dalla Direzione della Casa circondariale. A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che: -il Dipartimento degli affari penali del Ministero della Giustizia aveva presentato reclamo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo proposto, ex art. 35 -bis Ord. pen., dalla detenuta [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il provvedimento con cui la Direzione dell'istituto di pena di L'Aquila aveva vietato alla medesima di cucinare, se non nelle fasce orarie (11-13; 16.30-18.30), stabilite dall'ordine di servizio interno datato 12/11/2018; -il reclamo dell'Amministrazione doveva ritenersi infondato, alla luce della correttezza della decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva ordinato alla Direzione - previa disapplicazione del citato ordine di servizio - di consentire alla detenuta di cucinare senza alcuna restrizione oraria. E ciò, sul rilievo che il menzionato divieto doveva ritenersi estraneo alle finalità proprie del regime differenziato, non risultando funzionale alle esigenze di sicurezza sottese alle più stringenti regole detentive previste per i detenuti di cui all'art. 41-bis Ord. pen., anche in considerazione dei principi espressi dalla giurisprudenza che afferma, a tale fine, non essere sufficiente la rappresentazione di motivi di semplice ordine organizzativo; -Il Tribunale ha osservato che la questione in oggetto non attiene ad interessi di mero fatto ma riguarda il diritto soggettivo del detenuto a un trattamento non discriminatorio nel rispetto dell'art. 1 Ord. pen., e che quindi, ove non ricorrano ragioni di sicurezza, tese ad impedire contatti con altri detenuti a regime differenziato, o comunque volte a tutelare ordine e sicurezza pubblica, giustificanti il trattamento differenziato, tali misure, specificamente, quelle restrittive della possibilità di cucinare, risulterebbero ingiustificate e pertanto illegittime; -il Tribunale non ha ritenuto convincenti le motivazioni poste a fondamento della misura restrittiva, se raffrontate con le regole relative ai detenuti comuni, atteso che evitare la concentrazione di fumi e odori, ove fosse aperta la possibilità di cucinare anche ai detenuti in regime differenziato nelle medesime fasce orarie previste per i detenuti comuni, non può rappresentare una spiegazione convincente, polche soltanto le ragioni di sicurezza pubblica uniche giustificano il trattamento differenziato, tale non potendo neppure ritenersi la volontà di contrastare, all'interno dell'istituto, l'eventuale crescita di prestigio criminale dei detenuti più forti e facoltosi, misurabile anche tramite l'indice relativo all'acquisto di generi alimentari costosi e quindi indicativi di capacità economica;-in definitiva, il Tribunale ha concluso che non poteva ritenersi giustificata la restrizione oraria disposta dalla Direzione dell'istituto, concludendo per il rigetto del reclamo proposto dal Dipartimento contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza violerebbe l'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., alla luce del fatto che il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria teso ad individuare fasce orarie per cucinare sarebbe rispettoso della legge penitenziaria e dei relativi regolamenti, in particolare dell'art. 41- bis, comma 2-quater, Ord. pen., precisando che, anche a seguito della Corte cost., sent. n. 186 del 2018, non può ritenersi la sussistenza di un diritto soggettivo del detenuto sottoposto al regime differenziato a potere svolgere tale attività con qualsiasi modalità e in qualunque orario. Invero, la posizione dei detenuti a regime differenziato non può essere equiparata a quella dei detenuti comuni, residuando la facoltà per l'Amministrazione di regolamentare la materia. Nel caso di specie, alla detenuta è consentito di cucinare nell'ambito di ampie fasce orarie, con la possibilità di accedere ad una varietà di cibi, ma essendo destinataria di limitazioni tese ad evitare lo sfruttamento di suddette facoltà per imporre il proprio prestigio criminale. Dunque, anche alla stregua dei principi giurisprudenziali di legittimità, deve ritenersi, ad avviso del ricorrente, che la Direzione abbia fatto uso legittimo del potere ad essa conferito, sostenendo che al Tribunale non sia dato di sostituirsi all'amministrazione penitenziaria nel legittimo esercizio della potestà riconosciuta, ai sensi degli artt. 13, 36 lett. b) d.P.R. n. 230 del 2000, alla medesima, ove non ne abbia fatto un impiego manifestamente irragionevole. E ciò, anche alla luce del fatto che, nei raggi destinati ai detenuti in art. 41-bis Ord. pen. non si rinvengono analoghe esigenze a quelle degli altri, precisando che tale misura, lungi dall'essere ingiustificatamente afflittiva, sarebbe sorretta da motivi di ordine organizzativo. In proposito, soggiunge che il diritto soggettivo non deve essere confuso con le modalità del suo esercizio, la cui disciplina è demandata all'Amministrazione. Conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza. 4. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia è fondato e, per l'effetto, debbono essere annullate l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, alla luce delle considerazioni di seguito svolte. 2. Il dato normativo con il quale occorre confrontarsi è l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen., come introdotto dalla legge n. 94 del 2009, che stabilisce l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di ogni misura di sicurezza volta a garantire, tra l'altro, che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi, in una logica di misure - così, Corte cost., sent. n. 186 del 2018 - «volte ad incidere sulle potenzialità di relazione dei detenuti: il divieto ..... (che) si accompagna così alla restrizione della loro permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e per una durata superiore alle due ore al giorno, dovendo altresì essere assicurata «l'assoluta impossibilità» di comunicare con detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e di scambiare oggetti.». Come noto, la norma è stata dichiarata, in parte qua, costituzionalmente illegittima dalla Corte cost., cit. In proposito, occorre peraltro rilevare che la Consulta ha precisato che «non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato, l'esistenza di un "diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella".....si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis Ord. pen. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale (analogamente, sentenze n. 122 e n. 20 del 2017, n. 349 del 1993).». Premessa l'affermata incompatibilità costituzionale del divieto assoluto di cucinare i cibi per i detenuti a regime differenziato, va ricordato altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare al di fuori delle fasce orarie, stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui «Il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino, non mass.; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto, non mass.; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532-01). In altre parole, si è precisato che, nel dichiarare illegittimo l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen., limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen., la Corte costituzionale ha riconosciuto anche a tali detenuti il menzionato diritto, senza tuttavia affermare - come si evince dal riportato passaggio motivazionale - che questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere disciplinanti le modalità di esercizio del diritto in questione, suscettibile di fruizione sulla base di fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria (così, Sez. 1, n. 26011 del 05/05/2022, Min. della giustizia in proc. Terracchio, non mass.). La giurisprudenza ha altresì affermato la necessità di evitare che, mediante una regolamentazione distinta, sia introdotta, tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen., un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi. Da tali considerazioni discende la censurabilità, in sede giurisdizionale, non già della previsione di fasce orarie stabilite per la cottura dei cibi in riferimento ai detenuti sottoposti a regime speciale, bensì della mancanza di ragioni apprezzabili sottese a tale previsione ed adottate con la patente finalità di ottenere, attraverso di esse, un maggiore grado di afflittività della detenzione di tale regime rispetto a quello comune (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Min. della giustizia in proc. Crea, non mass.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Min. della giustizia in proc. Bolognino, non mass.; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min. della giustizia in proc. Bonomo, Rv. 285204-01; Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024, Min. della giustizia in proc. Cimato, non mass.). In definitiva, si conferma, da un lato, che la previsione di fasce orarie integra la mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma si aggiunge, dall'altro, che l'Amministrazione penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima. In tale prospettiva, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell'esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato è costituito dal trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto: la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio. Risulta dunque necessario che il provvedimento assunto nei confronti di detenuto a regime differenziato chiarisca «per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzativo da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio» (cfr. Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, cit.). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza (e il Magistrato di sorveglianza) non si è attenuto ai principi richiamati, cogliendo nel segno la censura del ricorrente che evidenzia come la previsione delle fasce orarie stabilite per la detenuta a regime differenziato [OSCURATO:PERSONA] non comporti «un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti» per la predetta. Sono chiare le ragioni poste a fondamento della disciplina in fasce orarie dell'esercizio del diritto a cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime differenziato, avendo l'Amministrazione fornito motivazioni idonee a fornirne giustificazione: e ciò, sulla base delle diverse peculiarità del trattamento rispetto a quelle previsto per i detenuti comuni, i quali sono sistemati in celle che ospitano più persone e, di regola impegnati in attività trattamentali nel corso della giornata, ove non potessero fruire della facoltà di cucinare nell'arco della giornata, si troverebbero a compiere tale attività simultaneamente, con conseguenti problemi di salubrità dell'aria. Profili problematici invece insussistenti con riferimento ai detenuti sottoposti al regime speciale, posto che questi ultimi sono collocati in celle singole. L'Amministrazione ha messo altresì in rilievo come la varietà di attività trattamentali svolte dai detenuti comuni determinerebbe il rischio di sovrapposizione della preparazione di cibi cotti, ove fossero previste, per i medesimi, fasce orarie fisse, destinate alla cucina, costretti, in tale ipotesi, a mettersi ai fornelli contemporaneamente, mentre tale criticità non si pone per i detenuti a regime differenziato, ammessi, in misura innegabilmente inferiore, alle attività trattamentali. A fronte delle differenti modalità trattamentali che caratterizzano il regime dei detenuti ex art. 41-bis Ord. pen., secondo l'ordinanza impugnata l'Amministrazione penitenziaria non avrebbe evidenziato le ragioni di sicurezza specificamente legate al regime differenziato, rilevando che anche i detenuti a tale regime, al pari di quelli detenuti comuni, sono impegnati in altre attività e che la concentrazione della cottura dei cibi in determinate fasce orarie determinerebbe, anche per i medesimi, problemi di salubrità. Trattasi di argomentazioni che, oltre a travisare sostanzialmente gli elementi addotti dall'Amministrazione penitenziaria in ordine alle caratteristiche dei due regimi carcerari e alle diverse esigenze organizzative, si risolvono in una motivazione apparente, dal momento che il Tribunale non ha fornito ragioni idonee a spiegare il motivo per cui la definizione delle fasce orarie debba riflettere una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento del diritto a cucinare, riconosciuto anche ai detenuti a regime differenziato, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. Del pari, non sono state enucleate le ragioni per cui tale previsione abbia comportato, nonostante le diverse caratteristiche del regime trattamentale, una irragionevole discriminazione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. rispetto ai detenuti comuni. Ad avviso del Collegio, l'individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti sottoposti al regime speciale non risulta in alcun modo irragionevole, esplicando, con modalità congruenti, l'ambito organizzativo riservato all'Amministrazione penitenziaria; e ciò, in assenza di profili discriminatori, alla luce della diversa previsione relativa ai detenuti comuni e delle caratteristiche relative alle strutture in cui gli stessi sono reclusi, nonché delle modalità del relativo trattamento penitenziario. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella del Magistrato di sorveglianza di L'Aquil