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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24465/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 9580/2025Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 24465/2026Data pubblicazione 05/08/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],delegata dal Presidente di Area alla formulazione delle proposte ex380 bis cod. proc. civ.,sul ricorso iscritto al n. 9580/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di Giustizia;-controricorrente-nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CarlaD'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, pubblicato il02.04.2025 R.G.N. 4158/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 9580/2025Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 24465/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 05/08/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunadelle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge, con distrazione, con particolare riferimentoal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in favore del difensore avv.toAngelo Russo dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 4 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 9580/2025Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 24465/2026Data pubblicazione 05/08/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],delegata dal Presidente di Area alla formulazione delle proposte ex380 bis cod. proc. civ.,sul ricorso iscritto al n. 9580/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di Giustizia;-controricorrente-nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CarlaD'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, pubblicato il02.04.2025 R.G.N. 4158/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 9580/2025Numero sezionale 861/2026Numero di raccolta generale 24465/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 05/08/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunadelle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge, con distrazione, con particolare riferimentoal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in favore del difensore avv.toAngelo Russo dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 4 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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