CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20036-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Oggetto R.G.N.20036/2020 Cron. Rep. Ud11/12/2025 -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 4/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 23/04/2020 R.G.N. 237/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’ INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 4/2020 della Corte d’appello di Potenza che, in accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli il 31 marzo 2016 ed ha annullato l’avviso di addebito impugnato. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] L’INPS propone un solo motivo di censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte ha dichiarato l’infondatezza nel merito della pretesa contributiva di cui ai sei avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca, che erano stati notificati e non erano stati opposti nei termini come statuito dal primo giudice, di tal chè la pretesa dell’Istituto era divenuta irretrattabile. I fatti sono i seguenti. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto due distinti ricorsi, facendo, con uno, opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca, cui erano sottesi sei avvisi di addebito, e con l’altro, opposizione ad un diverso avviso di addebito (avvisi relativi, tutti, ad omesso versamento dei contributi alla gestione commercianti). Con la sentenza n. 394/2018 il Tribunale di Potenza aveva respinto l’eccezione circa l’omessa regolare notifica degli atti prodromici, di tal chè la mancata impugnazione degli stessi precludeva l’impugnazione degli atti di riscossione successivamente notificati quando (come nella specie) erano addotte eccezioni non afferenti all’atto impugnato ma eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere sollevate nei confronti degli atti prodromici. Con la sentenza n. 395/2018 lo stesso Tribunale aveva respinto il ricorso in opposizione ad avviso relativo alla contribuzione gestione commercianti per l’anno 2015, impugnato per infondatezza della pretesa. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello avverso entrambe le sentenze, la prima perché aveva dichiarato la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi e ritenuto sussistenti i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, la seconda perchè aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti. La Corte ha riunito i due appelli ed ha concluso che: la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, essendo necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale; difettano sia il requisito soggettivo che quello oggettivo, ossia che l’attività dell’impresa sia effettivamente commerciale, posto che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] svolgeva attività di intermediazione immobiliare; l’onere della prova della sussistenza dei requisiti soggettivo eoggettivo gravava su INPS. A fronte di ciò, l’INPS si duole che i Giudici del gravame non hanno affrontato la dirimente questione preliminare, relativa alla regolare notifica dei sei avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e alla loro mancata opposizione nei termini, che ha determinato la conseguente definitività dei crediti, ma sono entrati nel merito della pretesa, che hanno ritenuto infondata, mentre non avrebbero potuto vagliarla in quanto divenuta ormai irretrattabile. Il motivo di censura è fondato. La Corte d’appello ha effettuato una premessa ricostruttiva corretta, ricordando: che il termine perentorio per proporre opposizione a cartella ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo; che sulla base della norma di rinvio di cui all’art. 30 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, sono estesi all’avviso di addebito le regole e i criteri interpretativi individuati per le opposizioni a cartella; che, in particolare, anche per le opposizioni ad avviso per ragioni di merito vale il termine di decadenza di 40 gg decorrente dalla notifica; che per i vizi inerenti alla funzione dell’avviso di intimare il pagamento sotto comminatoria dell’esecuzione forzata è esperibile opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. Da tali premesse, però, la Corte non ha tratto le dovute conseguenze perché –anziché affrontare il primo accertamento che era imposto dal tema devoluto e verificare se i crediti si erano cristallizzati –è entrata nel merito della pretesa vantata dall’Istituto, senza preoccuparsi di vagliare se gli atti prodromici alla comunicazione preventiva di ipoteca fossero stati notificati, come l’ INPS afferma essere pacifico, considerato che la sentenza del Tribunale di Potenza n. 394/2018, per come trascritta in parte qua nel ricorso di legittimità, aveva respinto l’eccezione relativa alla omessa regolare notifica degli stessi affermando che “gli avvisi di addebito, cui fa riferimento la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, risultano ritualmente notificati negli anni 2013,2014 e 2015, come comprovato dalla documentazione depositata dalla società Equitalia”. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza gravata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà