CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34717/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Messinavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto reso in data 27 novembre 2025 la Corte di Appello diMessina, in procedura di prevenzione, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe avverso la decisione applicativa della misura di prevenzione personale(la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre condivieto di soggiorno nel comune di residenza) per pericolosità qualificata, ai sensidell’art.4 comma1 lett.a) d.lgs. n.159 del 2011, emessa in primo grado in data12 dicembre 2023.La misura è stata sospesa in ragione della detenzione del medesimo Pennisiin sede cautelare penale.In motivazione la Corte di merito si sofferma su : a) gli elementi già vagliatiin primo grado che hanno consentito di ricostruire il legame funzionale traPennisi [OSCURATO:PERSONA] e il clan Cintorino di Calatabiano; b) le sopravvenienzecorrelate alla avvenuta emissione della sentenza di primo grado nel correlatogiudizio penale, con condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci e mesi nove direclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione.Si ritiene non necessaria l’assunzione degli ulteriori mezzi di prova allegatidalla difesa, a fronte di un definito quadro indiziario di pericolosità per laappartenenza al sodalizio mafioso.2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi.Al primo motivo si deduce vizio del procedimento e violazione di legge inriferimento al diniego di acquisizione di nuovi mezzi di prova.Secondo la difesa le motivazioni del diniego della rinnovazione istruttoriasono sommarie e inadeguate. Si insiste sul potenziale valore probatorio adiscarico della documentazione di cui si era chiesto la acquisizione. In particolaresi rappresenta che la assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] (figlio del ricorrente) nelparallelo giudizio penale è elemento idoneo – in tesi – a scardinare la pretesaconsistenza degli elementi a carico.Al secondo motivo si deduce violazione di legge in punto di formulazione delgiudizio di pericolosità qualificata.Si sarebbe ritenuta fondata l 'appartenenza al clan del Pennisiesclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustiziaPorto [OSCURATO:PERSONA], in assenza di riscontri obiettivi. Dunque si rappresenta che lamotivazione sarebbe meramente apparente.Al terzo motivo si deduce violazione di legge in punto di ritenuta attualitàdella condizione soggettiva di pericolosità.I fatti oggetto del correlato giudizio penale sono stati commessi in un arcotemporale limitato, tra il 2020 e il 2022. Da ciò una considerazione diinadeguatezza della motivazione, sia in punto di attualità della pericolosità che inrapporto al divieto di soggiorno, posto che sino al 2020 il ricorrente non è maistato coinvolto in vicende di mafia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità e la manifestainfondatezza dei motivi addotti.2. Va premesso che – per espresso dettato normativo- il ricorso percassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende ilvizio di motivazione ma la sola violazione di legge .Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabilela sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso diredazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezzae logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a farcomprendere l’itinerario logico seguito dal giudice. Si è inoltre affermato – in talecornice - che nel procedimento di prevenzione il vizio di travisamento della provaper omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneoal procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investitoplurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici dimerito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente oinesistente, riconducibile alla violazione di legge (così Sez. 2, n. 20968 del06/07/2020, Pg, Rv. 279435 – 01).Le argomentazioni contenute nella decisione impugnata risultano, nel caso inesame, del tutto chiare e ben ancorate a dati di fatto,il che esclude in radice chepossa parlarsi di motivazione apparente.3. Quanto al primo motivo la deduzione è del tutto generica, atteso che laprospettazione della parte non chiarisce le ragioni per cui il diniego della parzialerinnovazione istruttoria abbia inciso sul fondamento storico della ricostruzioneoperata dai giudici del merito del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la associazionemafiosa di riferimento.Va considerato, infatti, che la Corte di merito ha fatto congruo riferimento aicontenuti della decisione emessa in primo grado nel correlato giudizio penale cheha visto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione alla associazionemafiosa. Si tratta di una legittima importazione di dati cognitivi idonei a riteneredimostrato il parametro legale della ‘appartenenza’ di cui all’art.4 comma 1 lett.A) del d.lgs. n.159 del 2011, in assenza di elementi che comportino laneutralizzazione del valore dimostrativo delle prove raccolte in sede penale.4. La difesa, peraltro, si limita a prospettare la valenza antagonista deglielementi di cui era stata chiesta la acquisizione ma non argomenta circa unconfronto complessivo con le evidenze che hanno determinato l’emissione anchedi sentenza affermativa di responsabilità in sede penale. Da ciò la manifestainfondatezza anche delle doglianze formulate con il secondo motivo, teso peraltroa ridiscutere profili in fatto che risultano estranei al perimetro del giudizio dilegittimità.5. Quanto al terzo motivo la contiguità temporale tra le condottepartecipative e la definizione del procedimento di primo grado rende del tuttologica e insindacabile la motivazione espressa dalla Corte di Appello sia in temadi attualità della condizione di pericolosità che in tema di durata e tipologìa dimisura oggetto di applicazione. La critica difensiva, peraltro, non tiene conto delfatto che la misura di prevenzione personale resta sospesa in ragione dello statodi detenzione, con necessaria rivalutazione della attualità della pericolosità almomento della esecuzione (v. Corte cost. n.291 del 2013 e successiva ricezionelegislativa del principio ivi espresso).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]