CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli ani e la sentenzu inpoonata; esaminato :l :-lcorso propo,sto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei dife.nsore. Considerato che, ai sens: de art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto daiia legge n. 103 dei 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso avverso ia sentenza d: .--).1.Ueggiamento risufta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione Jea volontà cieii'imputat.o„ ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegal,ta della pena o della misura C: sicurezza. Consder,--_-:o che, ne, p -ee-ecilmento di applicazione della pena Si richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del ratto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto; con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutati o diritto Che„, (16,. -ne ne presente caso, non risultino evidenti dal testo c1-€..,1 provvedimento i mp agnato (così Sez. 1„ n. 15553 del 20/03/2018 Rv. .77 -;Q - r)-12), Ritenuto che motivo dedotto e dei tutto generico e che, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorso, i giudice si è pronunciato sulla corretta qualificazione giuridica de: fate, sia pure in modo conciso come ammette la • giurlsrude,.nza Sez. 4, n, 34494 dei 13/07/2006, Rv. 234824Y1n caso di patteieri-iento ai sensi dell'art. 444 cod proc. i'acco:-de :ntei-,,,eriJto esonera Yaccusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra ie parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dai capo d'irripatazione), con l'affermallone della correttezza della qualificazione giuridica dl esso, c,CE1 5 ficharno all'a:t 12.9 .e0Cl, proc. per per esciudere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata al fini e rei limiti di cui all'art. 27 Costi. Ritenuto, pertanto, che H ricorse deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in: favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cest, sE-nt -.. n. 186 dei 13.6.2000). D:chiara inamn-iissibile i ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese orocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso te data 26 maggio li Consloliere. estenscre : idemte [OSCURATO:PERSONA] itv - Ferranti 026 [OSCURATO:PERSONA]