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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 dicembre 2022

Cassazione n. 10330/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo il 18 novembre 2020 ha confermato integralmente la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Marsala il 2 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentativo di furto aggravato di una motopompa, fatto commesso il 30 giugno 2015, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ragione della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., rammentando i canoni generali per il riconoscimento della causa di non punibilità e sottolineando l'essersi l'imputato scusato con la vittima e l'avere ammesso subito la propria responsabilità.

2.2. Mediante il secondo motivo censura violazione dell'art. 56 cod. pen., mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa riduzione della pena per il tentativo nella misura massima consentita.

3. Il ricorso, in un primo momento assegnato a Sez. 7, è stato poi restituito a Sez. 4, con ordinanza del 17 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 30 dicembre 2022, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto al primo motivo, la motivazione circa la esclusione della invocata causa di non punibilità che si rinviene alle pp. 1-4 della sentenza impugnata è congrua, logica ed immune da vizi rilevabili in sede di legittimità.

In particolare, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è giustificato dai giudici di merito richiamando le modalità dell'azione, la non trascurabile entità del fatto e la stimata irrilevanza della evidenziata ammissione, peraltro negata nella sua verificazione fenomenica della Corte territoriale, essendo stato comunque l'imputato colto in flagranza.

3. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata riduzione della pena per il tentativo nella misura di due terzi, è manifestamente infondato poiché non t- si confronta con la giustificazione sul punto della sentenza (p. 3), che è incentrata sulla intensità del dolo.

Infatti, per affermazione assolutamente costante della Corte di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato ed evitare di svolgere una critica puntuale dello stesso, senza cadere nel vizio di aspecificità, vizio il cui accertamento conduce, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] . e,estensore [OSCURATO:PERSONA] le Cen • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo il 18 novembre 2020 ha confermato integralmente la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Marsala il 2 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentativo di furto aggravato di una motopompa, fatto commesso il 30 giugno 2015, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ragione della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., rammentando i canoni generali per il riconoscimento della causa di non punibilità e sottolineando l'essersi l'imputato scusato con la vittima e l'avere ammesso subito la propria responsabilità. 2.2. Mediante il secondo motivo censura violazione dell'art. 56 cod. pen., mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa riduzione della pena per il tentativo nella misura massima consentita. 3. Il ricorso, in un primo momento assegnato a Sez. 7, è stato poi restituito a Sez. 4, con ordinanza del 17 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 30 dicembre 2022, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto al primo motivo, la motivazione circa la esclusione della invocata causa di non punibilità che si rinviene alle pp. 1-4 della sentenza impugnata è congrua, logica ed immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. In particolare, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è giustificato dai giudici di merito richiamando le modalità dell'azione, la non trascurabile entità del fatto e la stimata irrilevanza della evidenziata ammissione, peraltro negata nella sua verificazione fenomenica della Corte territoriale, essendo stato comunque l'imputato colto in flagranza. 3. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata riduzione della pena per il tentativo nella misura di due terzi, è manifestamente infondato poiché non t- si confronta con la giustificazione sul punto della sentenza (p. 3), che è incentrata sulla intensità del dolo. Infatti, per affermazione assolutamente costante della Corte di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato ed evitare di svolgere una critica puntuale dello stesso, senza cadere nel vizio di aspecificità, vizio il cui accertamento conduce, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] . e,estensore [OSCURATO:PERSONA] le Cen • [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris