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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 31931/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale del 31 gennaio 2023, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento del 21 novembre 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale della stessa sede aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di colpevolezza in ordine ai reati di estorsione consumata e tentata aggravati, ascrittigli ai capi 9), 31) e 33) della rubrica.

Le contestazioni mosse all'indagato traevano origine da una vasta operazione investigativa, denominata "Blu notte", che, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva permesso di disvelare numerosi illeciti, commessi da soggetti intranei o comunque contigui alla 'ndrangheta e, in particolare, al clan BELLOCCO, storicamente operativo e radicato nel territorio di Rosarno, come accertato da vari provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili.

Le indagini individuavano in Umberto BELLOCCO, cl. '83, detto "Chiacchiera", il nuovo vertice del sodalizio, il quale, nonostante fosse ristretto nel carcere di Lanciano, riusciva a gestire e guidare l'organizzazione criminale tramite il determinante apporto fiduciario fornito dal cognato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], marito di Emanuela BELLOCCO, sorella di Umberto.

Le numerose conversazioni intercettate tra il capo e il [OSCURATO:PERSONA] dimostravano il ruolo di primo piano assunto da quest'ultimo per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione, con autonomia decisionale e con obbligo informativo nei confronti del solo reggente, cui rimetteva le decisioni più rilevanti.

Nell'ambito del programma criminoso orchestrato da Umberto BELLOCCO cl. '83 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si collocavano i tre episodi di carattere estorsivo addebitati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, per come dimostrato, ad avviso dal Tribunale del riesame, da solido materiale intercettativo, dava esecuzione alle richieste illecite provenienti dal fratello, veicolandole alle persone offese.

2. Il ricorso per cassazione proposto, per il tramite del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si basa su tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria concernente il reato estorsivo di cui al capo 9).

Secondo la prospettazione difensiva, l'avere l'indagato veicolato un messaggio da parte del fratello, senza conoscere i termini esatti della richiesta che venne effettuata in seguito (ed alla quale egli non fu presente), non poteva giustificare un addebito concorsuale nell'azione estorsiva condotta in danno di Aurelio LATORRE, atteso che, nel caso di specie, a tale semplice messaggio non era seguito alcun ulteriore elemento fattuale tale da indurre a giudicare il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] come portatore di un contributo agevolatore del reato.

La risposta fornita dal Tribunale del riesame alle deduzioni articolate dalla difesa doveva considerarsi manifestamente illogica, oltre che travisante rispetto alla prova captativa (si fa riferimento, in particolare, alle conversazioni registrate il 23 novembre e il 10 dicembre 2019).Si censura, inoltre, come apparente la motivazione addotta a sostegno dell'integrazione dell'aggravante del metodo mafioso, addebitata all'indagato a titolo meramente oggettivo, ovvero per osmosi con la posizione del fratello [OSCURATO:PERSONA].

Si lamenta, infine, per analoghe ragioni, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., in mancanza della prova dell'appartenenza del ricorrente ad un'associazione mafiosa.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria concernente i reati di cui ai capi 31) e 33).

Con riferimento alla estorsione contestata al capo 31), commessa in danno dei proprietari terrieri Giuseppe e Sebastiano MIANO, ci si duole che il Tribunale del riesame non abbia correttamente valutato il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva che l'indagato si limitò a veicolare la richiesta, rivolta, tramite un intermediario, a una delle persone offese, finalizzata a indurla a recarsi a casa del fratello [OSCURATO:PERSONA] e che solo in seguito acquisì la consapevolezza della natura della richiesta avanzata dal congiunto.

Anche in relazione a questo episodio estorsivo, dunque, non poteva ravvisarsi un valido e concreto contributo agevolatore del reato.

Quanto al reato di cui al capo 33), la motivazione doveva considerarsi apparente.

Trattandosi di estorsione tentata (in danno di Giuseppe e Renato MIANO), il Tribunale sarebbe stato tenuto a un ulteriore approfondimento in ordine alla idoneità e univocità dell'azione ascritta all'indagato.

Sebbene risultasse dimostrato, dalle intercettazioni, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto al fratello di recarsi dai MIANO, non vi era alcuna prova che, in seguito, lo avesse fatto, sicché la contraria affermazione resa dal Tribunale andava considerata sprovvista di riscontro.

Per le stesse ragioni, non poteva reputarsi integrata l'aggravante del metodo mafioso, in mancanza di prova sulle modalità di estrinsecazione della richiesta estorsiva e sulla sua effettiva formulazione.

Neppure l'aggravante dell'agevolazione mafiosa risultava sorretta da prove, atteso che nell'ordinanza impugnata si operava un generico riferimento al perseguimento di una finalità di profitto di terzi.

2.3. Con il terzo motivo, si eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

Si censura il provvedimento, in particolare, per non aver tenuto conto i giudici del riesame del c.d. 'tempo silente', per tale dovendosi intendere l'arco temporale di oltre 3 anni intercorso tra i fatti e l'emissione della misura, dell'assenza di condotte illecite nel periodo successivo e della definitiva disarticolazione della cosca. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Occorre rammentare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Va, inoltre, ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, con riferimento alla gravità indiziaria concernente i tre episodi provvisoriamente ascritti all'indagato, rubricati ai capi 9), 31) e 33), le censure, dedotte nel primo (per il capo 9) e nel secondo motivo di ricorso (per i capi 31 e 33), tradiscano un non consentito intento di rivalutazione del compendio captativo, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata che risulta, sul punto, immune da vizi logico- giuridici.

Il tema, costituente il comune denominatore dei rilievi della difesa, della mancata consapevolezza, in capo all'indagato, del carattere estorsivo delle richieste veicolate dal fratello [OSCURATO:PERSONA], è stato convenientemente affrontato dai Giudici dell'incidente cautelare alle pagg. 27-30 del provvedimento, in cui vengono confutate le obiezioni difensive.

Quanto alla estorsione di cui al capo 9), si è dato conto del consapevole contributo apportato dal ricorrente nell'episodio delittuoso, per come logicamente ricostruito in base al tenore, non equivoco, dei dialoghi intercettati in data 23 novembre 2019 e 10 dicembre 2019, contributo consistito, una volta esattamente informato dei termini della questione estorsiva in danno di Aurelio LATORRE dal fratello [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto la richiesta della somma di 3.000.00 euro), nell'adoperarsi per convocare la persona offesa presso il domicilio del fratello; incombente cui l'indagato provvedeva, per come riferito dallo stesso LATORRE nella conversazione captata, quando, lo stesso pomeriggio del 23 novembre 2019, si recò a casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva convocato ("Ma è venuto Gianni e mi ha detto vedi che ti vuole mio fratello..."). 4 5k Altrettanto logica è l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame ai dialoghi valorizzati per sostenere la gravità indiziaria relativa al capo 31), tenuto conto del carattere pressante della richiesta proveniente dal fratello, su direttiva del capoclan Umberto BELLOCCO cl. '83 all'epoca detenuto ("Gianni stategli dietro a questo che voglio i 2.000 euro che mi servono..."), e dell'interesse del ricorrente a lucrare per sé una parte della cifra da estorcere ai MIANO ("Gli dico due e cinque e cinquecento me li tengo").

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alla tentata estorsione in danno di Renato MIANO di cui al capo 33), la prova indiziaria della quale, secondo il ragionevole argomentare del Tribunale del riesame, si trae dai brani delle conversazioni riportate alle pagg. 26-27, che documentano l'intervento del ricorrente nel condurre, tramite l'intermediario Domenico ALBANESE, la trattativa estorsiva con la persona offesa.

Si è già detto che, a fronte di una interpretazione delle conversazioni intercettate del tutto plausibile sul piano della logica, le censure difensive si sviluppano sul terreno non consentito della rivalutazione in fatto.

Manifestamente infondate in diritto sono le deduzioni con cui si contesta la motivazione adottata sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (e di quella di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), atteso che il Collegio de libertate ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in tema di estorsione "ambientale" (tra molte, v.

Sez. 2, n. 21707 del 17/4/2019, P.G. in proc.

Barone, Rv. 276115), non potendo revocarsi in dubbio, alla luce delle molteplici sentenze che lo hanno riconosciuto, che il clan BELLOCCO, da anni, eserciti il controllo criminale sul territorio della piana di Rosarno.

4. Aspecifico e, comunque, manifestamente infondato è il motivo sulle esigenze cautelari.

La motivazione censurata non ha fatto solo riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004), ma ha fondato il rischio di recidiva, con costrutto argonnentativo logico, sull'inserimento risalente dell'indagato nel circuito delle attività estorsive commesse ai danni di soggetti operanti nei territori assoggettati al controllo del sodalizio investigato, nonché sugli stretti legami con esponenti di spicco del clan.

Rispetto a tale motivazione, priva di vizi logici, la difesa del ricorrente si è limitata ad eccepire la mancata valutazione del tempo 'silente', omettendo di considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v.

Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983), il decorso del tempo dai fatti deve essere oggetto di espressa valutazione del giudice solo in caso di "rilevante arco temporale" (si aggiunge "privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità"); rilevanza che, nel caso di specie pacificamente non sussiste, atteso che tra la commissione dei fatti e l'adozione del titolo cautelare sono decorsi meno di tre anni.

5. Dalle esposte considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore sanzione, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

Non devono seguire gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto il ricorrente si trova sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale del 31 gennaio 2023, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento del 21 novembre 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale della stessa sede aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di colpevolezza in ordine ai reati di estorsione consumata e tentata aggravati, ascrittigli ai capi 9), 31) e 33) della rubrica. Le contestazioni mosse all'indagato traevano origine da una vasta operazione investigativa, denominata "Blu notte", che, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva permesso di disvelare numerosi illeciti, commessi da soggetti intranei o comunque contigui alla 'ndrangheta e, in particolare, al clan BELLOCCO, storicamente operativo e radicato nel territorio di Rosarno, come accertato da vari provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili. Le indagini individuavano in Umberto BELLOCCO, cl. '83, detto "Chiacchiera", il nuovo vertice del sodalizio, il quale, nonostante fosse ristretto nel carcere di Lanciano, riusciva a gestire e guidare l'organizzazione criminale tramite il determinante apporto fiduciario fornito dal cognato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], marito di Emanuela BELLOCCO, sorella di Umberto. Le numerose conversazioni intercettate tra il capo e il [OSCURATO:PERSONA] dimostravano il ruolo di primo piano assunto da quest'ultimo per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione, con autonomia decisionale e con obbligo informativo nei confronti del solo reggente, cui rimetteva le decisioni più rilevanti. Nell'ambito del programma criminoso orchestrato da Umberto BELLOCCO cl. '83 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si collocavano i tre episodi di carattere estorsivo addebitati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, per come dimostrato, ad avviso dal Tribunale del riesame, da solido materiale intercettativo, dava esecuzione alle richieste illecite provenienti dal fratello, veicolandole alle persone offese. 2. Il ricorso per cassazione proposto, per il tramite del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si basa su tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria concernente il reato estorsivo di cui al capo 9). Secondo la prospettazione difensiva, l'avere l'indagato veicolato un messaggio da parte del fratello, senza conoscere i termini esatti della richiesta che venne effettuata in seguito (ed alla quale egli non fu presente), non poteva giustificare un addebito concorsuale nell'azione estorsiva condotta in danno di Aurelio LATORRE, atteso che, nel caso di specie, a tale semplice messaggio non era seguito alcun ulteriore elemento fattuale tale da indurre a giudicare il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] come portatore di un contributo agevolatore del reato. La risposta fornita dal Tribunale del riesame alle deduzioni articolate dalla difesa doveva considerarsi manifestamente illogica, oltre che travisante rispetto alla prova captativa (si fa riferimento, in particolare, alle conversazioni registrate il 23 novembre e il 10 dicembre 2019).Si censura, inoltre, come apparente la motivazione addotta a sostegno dell'integrazione dell'aggravante del metodo mafioso, addebitata all'indagato a titolo meramente oggettivo, ovvero per osmosi con la posizione del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta, infine, per analoghe ragioni, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., in mancanza della prova dell'appartenenza del ricorrente ad un'associazione mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria concernente i reati di cui ai capi 31) e 33). Con riferimento alla estorsione contestata al capo 31), commessa in danno dei proprietari terrieri Giuseppe e Sebastiano MIANO, ci si duole che il Tribunale del riesame non abbia correttamente valutato il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva che l'indagato si limitò a veicolare la richiesta, rivolta, tramite un intermediario, a una delle persone offese, finalizzata a indurla a recarsi a casa del fratello [OSCURATO:PERSONA] e che solo in seguito acquisì la consapevolezza della natura della richiesta avanzata dal congiunto. Anche in relazione a questo episodio estorsivo, dunque, non poteva ravvisarsi un valido e concreto contributo agevolatore del reato. Quanto al reato di cui al capo 33), la motivazione doveva considerarsi apparente. Trattandosi di estorsione tentata (in danno di Giuseppe e Renato MIANO), il Tribunale sarebbe stato tenuto a un ulteriore approfondimento in ordine alla idoneità e univocità dell'azione ascritta all'indagato. Sebbene risultasse dimostrato, dalle intercettazioni, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto al fratello di recarsi dai MIANO, non vi era alcuna prova che, in seguito, lo avesse fatto, sicché la contraria affermazione resa dal Tribunale andava considerata sprovvista di riscontro. Per le stesse ragioni, non poteva reputarsi integrata l'aggravante del metodo mafioso, in mancanza di prova sulle modalità di estrinsecazione della richiesta estorsiva e sulla sua effettiva formulazione. Neppure l'aggravante dell'agevolazione mafiosa risultava sorretta da prove, atteso che nell'ordinanza impugnata si operava un generico riferimento al perseguimento di una finalità di profitto di terzi. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Si censura il provvedimento, in particolare, per non aver tenuto conto i giudici del riesame del c.d. 'tempo silente', per tale dovendosi intendere l'arco temporale di oltre 3 anni intercorso tra i fatti e l'emissione della misura, dell'assenza di condotte illecite nel periodo successivo e della definitiva disarticolazione della cosca. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre rammentare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Va, inoltre, ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, con riferimento alla gravità indiziaria concernente i tre episodi provvisoriamente ascritti all'indagato, rubricati ai capi 9), 31) e 33), le censure, dedotte nel primo (per il capo 9) e nel secondo motivo di ricorso (per i capi 31 e 33), tradiscano un non consentito intento di rivalutazione del compendio captativo, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata che risulta, sul punto, immune da vizi logico- giuridici. Il tema, costituente il comune denominatore dei rilievi della difesa, della mancata consapevolezza, in capo all'indagato, del carattere estorsivo delle richieste veicolate dal fratello [OSCURATO:PERSONA], è stato convenientemente affrontato dai Giudici dell'incidente cautelare alle pagg. 27-30 del provvedimento, in cui vengono confutate le obiezioni difensive. Quanto alla estorsione di cui al capo 9), si è dato conto del consapevole contributo apportato dal ricorrente nell'episodio delittuoso, per come logicamente ricostruito in base al tenore, non equivoco, dei dialoghi intercettati in data 23 novembre 2019 e 10 dicembre 2019, contributo consistito, una volta esattamente informato dei termini della questione estorsiva in danno di Aurelio LATORRE dal fratello [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto la richiesta della somma di 3.000.00 euro), nell'adoperarsi per convocare la persona offesa presso il domicilio del fratello; incombente cui l'indagato provvedeva, per come riferito dallo stesso LATORRE nella conversazione captata, quando, lo stesso pomeriggio del 23 novembre 2019, si recò a casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva convocato ("Ma è venuto Gianni e mi ha detto vedi che ti vuole mio fratello..."). 4 5k Altrettanto logica è l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame ai dialoghi valorizzati per sostenere la gravità indiziaria relativa al capo 31), tenuto conto del carattere pressante della richiesta proveniente dal fratello, su direttiva del capoclan Umberto BELLOCCO cl. '83 all'epoca detenuto ("Gianni stategli dietro a questo che voglio i 2.000 euro che mi servono..."), e dell'interesse del ricorrente a lucrare per sé una parte della cifra da estorcere ai MIANO ("Gli dico due e cinque e cinquecento me li tengo"). Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alla tentata estorsione in danno di Renato MIANO di cui al capo 33), la prova indiziaria della quale, secondo il ragionevole argomentare del Tribunale del riesame, si trae dai brani delle conversazioni riportate alle pagg. 26-27, che documentano l'intervento del ricorrente nel condurre, tramite l'intermediario Domenico ALBANESE, la trattativa estorsiva con la persona offesa. Si è già detto che, a fronte di una interpretazione delle conversazioni intercettate del tutto plausibile sul piano della logica, le censure difensive si sviluppano sul terreno non consentito della rivalutazione in fatto. Manifestamente infondate in diritto sono le deduzioni con cui si contesta la motivazione adottata sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (e di quella di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3), atteso che il Collegio de libertate ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in tema di estorsione "ambientale" (tra molte, v. Sez. 2, n. 21707 del 17/4/2019, P.G. in proc. Barone, Rv. 276115), non potendo revocarsi in dubbio, alla luce delle molteplici sentenze che lo hanno riconosciuto, che il clan BELLOCCO, da anni, eserciti il controllo criminale sul territorio della piana di Rosarno. 4. Aspecifico e, comunque, manifestamente infondato è il motivo sulle esigenze cautelari. La motivazione censurata non ha fatto solo riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004), ma ha fondato il rischio di recidiva, con costrutto argonnentativo logico, sull'inserimento risalente dell'indagato nel circuito delle attività estorsive commesse ai danni di soggetti operanti nei territori assoggettati al controllo del sodalizio investigato, nonché sugli stretti legami con esponenti di spicco del clan. Rispetto a tale motivazione, priva di vizi logici, la difesa del ricorrente si è limitata ad eccepire la mancata valutazione del tempo 'silente', omettendo di considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983), il decorso del tempo dai fatti deve essere oggetto di espressa valutazione del giudice solo in caso di "rilevante arco temporale" (si aggiunge "privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità"); rilevanza che, nel caso di specie pacificamente non sussiste, atteso che tra la commissione dei fatti e l'adozione del titolo cautelare sono decorsi meno di tre anni. 5. Dalle esposte considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore sanzione, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. Non devono seguire gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto il ricorrente si trova sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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