CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28342/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Morris e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 5 luglio 2022 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maffi) Morris e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen., commesso il 19 gennaio 2014, in cui aveva riportato lesioni [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati predetti con il ministero dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e carenza di motivazione sull'elemento oggettivo e su quello soggettivo del reato di rissa. Sostiene il ricorrente che molte delle affermazioni della Corte di appello sarebbero apodittiche; a sostegno della doglianza, dopo una premessa teorica sulla fattispecie, la parte sostiene che il Giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che tutti gli imputati avessero partecipato alla rissa, benché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati aggrediti dagli altri, sicché si era realizzata la condizione secondo la quale, a lume della giurisprudenza di questa Corte, non sussiste il reato di rissa perché vi è chi aggredisce e chi resiste. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ancorché Secondi non abbia mai subito condanne né beneficiato del medesimo beneficio. 4. I ricorsi di Morris e [OSCURATO:PERSONA] constano di quattro motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta la maturazione del termine di prescrizione prima della sentenza di appello. La prescrizione era rimasta sospesa solo in tre occasioni, due volte per astensione difensori e una volta, il 24 aprile 2020, per l'emergenza da Covid 19. Tale aspetto era stato oggetto di richieste delle difese, che la Corte di appello ha ignorato. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta che, nella sentenza impugnata, siano state erroneamente indicate le conclusioni del Procuratore generale, che non erano di conferma della decisione avversata, ma di assoluzione di tutti gli imputati. Tale vizio — assumono i ricorrenti — determinerebbe la nullità assoluta della sentenza impugnata. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione in ordine alla posizione dei due ricorrenti, che, a dispetto di quanto si legge nella sentenza impugnata, avevano sempre sostenuto di non essere stati presenti al fatto.4.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che gli imputati avrebbero meritato sia per l'incensuratezza, sia perché erano estranei al fatto che aveva determinato le lesioni di Herrera, sia per la giovane età, il corretto comportamento processuale e l'atteggiamento collaborativo. Inoltre — si legge nei ricorsi — la pena andava applicata nel minimo e, quindi, andava inflitta quella pecuniaria. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso a mezzo del proprio difensore. 5.1. Il primo motivo di ricorso assume la violazione di legge che si sarebbe concretizzata allorché non era stata dichiarata la prescrizione del reato, maturata, prima della sentenza impugnata, il 7 maggio 2022, come richiesto nelle conclusioni scritte depositata in appello (dopo le richieste principali di assoluzione). A sostegno della doglianza, i ricorrenti riportano il dettaglio delle date di udienza del processo di primo grado con l'attività svolta in ciascuna, evidenziando che vi sono state sospensioni alle udienze del 14 aprile 2017, 8 ottobre 2019, 3 dicembre 2019, 9 aprile 2021, per un totale di 292 giorni di sospensione, con conseguente maturazione della prescrizione il 7 maggio 2022. 5.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione perché la Corte di appello ha erroneamente indicato che, nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna, mentre aveva domandato l'assoluzione. 5.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione. Erroneamente i Giudici di merito, come contestato negli appelli, avevano ritenuto che .losue [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ricoverato per sette giorni, mentre lo era stato solo per un giorno. Inoltre, riletto l'esame dell'imputato assolto [OSCURATO:PERSONA], questi aveva affermato di avere avuto una discussione solo verbale con Drago e che Herrera, che era accanto a lui, era stato aggredito da un gruppo di ragazzi, mentre lui era rimasto indietro per paura. Tali dichiarazioni avrebbero sconfessato quelle di Herrera, che invece aveva parlato di due gruppi contrapposti. Anche i testi Probo e Campana avevano affermato che i ricorrenti erano intervenuti solo in aiuto del Drago, già aggredito da Herrera, che — circostanza negletta dalla Corte di appello — quella sera era sotto l'effetto di alcool e stupefacenti. La conclusione è che l'ammucchiata era finalizzata a far cessare l'attività violenta tra due soli soggetti e tutti gli altri erano intervenuti per dividerli. Lo dimostra il fatto che il solo Herrera sia ricorso a cure mediche. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi non sono inammissibili, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è inammissibile, anzi sarebbe addirittura fondato quanto all'omissione motivazionale che caratterizza la sentenza impugnata a proposito dell'invocata sospensione condizionale della pena, che il Giudice di prime cure aveva negato all'imputato in quanto aveva ritenuto che ne avesse già beneficiato, mentre il medesimo è incensurato, tema che Secondi aveva specificamente prospettato alla Corte territoriale, restando inascoltato. 2. I ricorsi di Morris e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati quanto al trattamento sanzionatorio, dal momento che è stata inflitta loro la pena detentiva nonostante il Giudice di primo grado avesse concesso a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, il che avrebbe dovuto porre il problema del giudizio di comparazione con la circostanza aggravante di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen., su cui, invece, sia la sentenza di primo grado che quella impugnata tacciono. Solo, infatti, se le circostanze attenuanti generiche fossero state giudicate subvalenti rispetto ala predetta aggravante sarebbe stata applicabile la pena detentiva altrimenti, anche solo con un giudizio di equivalenza, si sarebbe dovuta infliggere la pena pecuniaria di cui al primo comma dell'art. 588 cod. pen. 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono manifestamente infondati, con particolare riferimento al lamentato travisamento della prova in ordine al certificato medico della persona offesa, dove, effettivamente, si legge di una prognosi diversa da quella ritenuta dalla Corte di merito. 4. Visto che i ricorsi non sono inammissibili, va, dunque, come anticipato, preso atto dello spirare del termine massimo di prescrizione il 29 settembre 2022, dopo la sentenza impugnata. Al termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, va infatti aggiunto un periodo di sospensione di complessivi 437 giorni, determinato dai rinvii del: - 14 aprile 2017 al 3 novembre 2017 per adesione del difensore all'astensione di categoria (203 giorni); - dall'8 ottobre 2019 al 3 dicembre 2019 per legittimo impedimento difensore (56 giorni);- dal 3 dicembre 2019 al 24 gennaio 2020, per adesione del difensore all'astensione di categoria (52 giorni); - dal 6 marzo 2020 al 9 marzo 2020, per adesione all'astensione di categoria (3 giorni, in quanto il restante periodo di sospensione è da imputarsi a quello per la normativa emergenziale da Covid-19); dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, per la sospensione da Covid-19 (giorni 64); dal 9 aprile 2021 al 21 giugno 2021, per legittimo impedimento difensore (giorni 60). 5. Quanto ad un eventuale proscioglimento degli imputati ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il Collegio ricorda che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, escluso che gli altri motivi di ricorso contengano censure dotate della suindicata portata demolitoria, le doglianze enucleate per ciascun ricorso o gruppo di ricorsi, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244