CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 36167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione sul trattamento sanzíonatorío, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 comma 1 n. 2 e 5, 61 n. 7 cod.pen. è manifestamente infondato perché la corte territoriale ha reso ampia motivazione sulle ragioni per la quali addiveniva alla minima riduzione per il delitto tentato (cfr. 2 e 3), motivazione che non appare manifestamente illogica e in aderenza ai criteri dì cui all'art. 133 cod.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il presidente