CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 189, comma 6^ e 7^ C.d.S. perché, alla guida della sua autovettura, essendo rimasto coinvolto in un sinistro stradale comunque ricollegabile al comportamento, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a [OSCURATO:PERSONA], la quale riportava lesioni guaribili in sette giorni. Formula due motivi di impugnazione. 1,7POL4-: Con il primo del vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e della ritenuta sussistenza del dolo. Osserva, innanzitutto, che non vi fu alcun tamponamento, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma solo una 'strisciata' dell'auto di Basei contro quella di [OSCURATO:PERSONA]. E che l'imputato si fermò in luogo poco distante dal sinistro, non appena fu possibile, essendo la strada a doppio senso di marcia e priva della possibilità di arrestarsi, facendo immediatamente ritorno sul luogo dell'incidente. Ciò dimostrando l'assenza del dolo. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo dell4 it4 genericità, per essersi il giudice di seconda limitato unicamente a ripetere quanto affermato dal giudice di primo grado. Il ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato che le doglianze proposte in questa sede altro non sono che la ripetizione dei relativi motivi di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguata risposta sia sotto il profilo della ricostruzione del fatto, che della sussistenza dell'elemento soggettivo. Invero, la Corte risponde adeguatamente alle censure formulate con l'appello, rilevando che, diversamente da quanto dedotto, è risultato che la strada sulla quale avvenne il sinistro era ampia e consentiva l'arresto al fine di prestare il dovuto soccorso, dando altresì atto del fatto che l'imputato, dopo avere cagionato il sinistro, si era portato sino al territorio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ove era stato fermato dalla polizia locale, risultando positivo all'alcooltest. Rispetto a questa ricostruzione l'imputato si limita ad una generica contestazione, pretendendo che la condotta tenuta non possa ritenersi sorretta dal dolo eventuale, nonostante la ricostruzione del giudice di appello si regga su solide argomentazioni, quali appunto l'essersi allontanato tanto da uscire dal territorio nazionale, ciò dimostrando la volontà di non arrestarsi per fornire le proprie generalità e prestare soccorso alla vittima. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci o il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]