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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 05288/2022

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seguente jL SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le Loe indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 26 aprile 2021, applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 1) dell'imputazione (così diversamente ritenuto dal Giudice procedente), qualificava la condotta dell'indagata ai sensi dell'art. 416-bis ed applicava alla medesima la misura della custodia cautelare in carcere.

Premesso un generale inquadramento delle attività attribuite alla Bagalà, ed in tal senso richiamata la descrizione contenuta nell'ordinanza genetica, il Tribunale rappresentava che l'indagata, figlia di [OSCURATO:PERSONA] e mente legale della cosca, in quanto avvocato, ben conosceva la caratura criminale del padre e ne condivideva i metodi di risoluzione delle problematiche.

La stessa aveva gestito tutti gli aspetti relativi alla soc. [OSCURATO:PERSONA], prima come socio occulto ed amministratore di fatto e successivamente come socio di diritto, avendo acquisito le quote sociali dopo una serie di rinunce dei prestanome storici, determinate dall'emissione di interdittiva antimafia.

In tale contesto padre e figlia, intercettati, avevano concordato circa la possibilità di inviare [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per intimidire [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo alla resistenza manifestata nella retrocessione delle quote in favore della Bagalà con la contestuale rinuncia al credito nascente da tale cessione in ragione della natura simulata dell'intestazione).

L'indagata era altresì risultata intestataria delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., altra società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], detentrice dei terreni per i quali Bagalà aveva corrotto il [OSCURATO:PERSONA] al fine di giungere al loro cambio di destinazione d'uso e alla successiva lottizzazione.

Aveva inoltre realizzato nel tempo varie intestazioni fittizie di immobili e di società serventi agli illeciti scopi del gruppo.

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende imprenditoriali legate al padre aveva trovato conferma non solo nei dati intercettativi, ma anche nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - che aveva avuto una relazione con [OSCURATO:PERSONA]- e in quelle dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, mentre il Giudice per le indagini preliminari riteneva che le condotte addebitate denotassero che l'indagata aveva reiteratamente offerto, sia quale professionista che quale riferimento di varie società riconducibili al sodalizio, un contributo consapevole alla conservazione e al rafforzamento delle capacità operative della consorteria, mettendosi a disposizione del padre che di questa era il vertice, così agendo quale concorrente esterno in associazione mafiosa, il Tribunale giungeva a diversa conclusione, nel senso che le indicate circostanze di fatto fossero indicatrici di una piena compenetrazione dell'indagata nella struttura associativa -qualificabile ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.- , piuttosto che di "un semplice accordo tra la professionista e il sodalizio qualificabile in termini di concorso esterno".

Alla luce della diversa qualificazione, il Tribunale riteneva altresì operativa la presunzione assoluta di adeguatezza del regime carcerario, non superabile a fronte dell'assenza di elementi indicativi di un allontanamento dal contesto associativo e pertanto necessario il massimo presidio cautelare.2.11 difensore dell'indagata ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone sotto vari profili:

2.1. la violazione di legge, per avere il Tribunale del riesanne posto a fondamento della valutazione fatti verificatisi successivamente all'udienza camerale.

L'ordinanza fa riferimento espresso non solo al provvedimento genetico, sul quale il Tribunale del riesame si è pronunciato in data 8 giugno 2021, ma anche alla decisione della Corte di cassazione sul relativo ricorso, dichiarato inammissibile con sentenza pronunciata il 22 ottobre 2021, dopo l'udienza celebrata avanti il Tribunale del 19 ottobre 2021.

Viola quindi il diritto al contraddittorio l'aver dato contezza in motivazione della intervenuta "irrevocabilità" della ordinanza impositiva della misura con la documentazione acquisita fuori dall'udienza e successivamente alla riserva di decisione, con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.;

2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione non avendo il Tribunale congruamente argomentato circa la sussistenza del quadro gravemente indiziante in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., né avendo tenuto in adeguato conto le argomentazioni formulate dalla Difesa nella memoria all'uopo depositata.

L'ordinanza impugnata riproduce testualmente larga parte dei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesanne in data 8 giugno 2021, senza tuttavia esplicitare il percorso logico-inferenziale per cui si è giunti ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti.

L'esistenza di due provvedimenti conformi adottati da due diversi Giudici di merito avrebbe dovuto semmai comportare un particolare sforzo motivazionale, con particolare riguardo alle fonti dichiarative (Mendicino, Pulice e Norberti) per diversi motivi ritenuti non esaustivi dal Giudice per le indagini preliminari;

2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla valutazione del quadro gravemente indiziante in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nulla affermando la ordinanza impugnata circa il formale ingresso dell'indagata nel contesto associativo, limitandosi viceversa a ricondurre i comportamenti delineati dal Giudice per le indagini preliminari quali sintomatici del concorso esterno al diverso alveo della partecipazione all'associazione.

Nella motivazione degli stessi provvedimenti citati dall'ordinanza impugnata si evince che la ricorrente non è inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, tanto da essere stata ritenuta estranea a reati contestati al padre (estorsione in danno dell'imprenditore Notarianni, corruzione elettorale relativa al [OSCURATO:PERSONA]).

Dalla lettura della impugnata ordinanza non è possibile individuare passaggi motivazionali inerenti lo stabile rapporto fra la ricorrente e l'associazione, dal momento che i comportamenti descritti riguardano i rapporti intrattenuti con il genitore, tanto che la stessa soc. [OSCURATO:PERSONA] viene descritta essere nella "totale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di sua figlia [OSCURATO:PERSONA]".

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari.

Non solo i provvedimenti giurisdizionali più volte citati hanno statuito la mancanza di partecipazione all'associazione, ma in ogni caso il momento finale in cui si 3 P-e, sarebbe verificato l'apporto della ricorrente va individuato nel 5 ottobre 2018 (capo 14).

Non è stata oggetto di adeguata valutazione la persistenza del vincolo associativo, essendo viceversa cessata la affectio societatis e quindi la presunzione delle esigenze ad essa collegate.

In data 7 gennaio 2022 il Difensore ha depositato "motivi nuovi", con i quali ribadisce le censure proposte nel ricorso.

In particolare rappresenta che il Tribunale non ha evidenziato alcun dato diverso da quelli valutati per sostenere il CoVorso esterno dal quale evincere i rapporti con altri aderenti alla consorteria, né avrebbe potuto farlo attesa la mancata allegazione al fascicolo procedimentale degli atti di indagine.

Ancora, rappresenta la mancata considerazione della valutazione di inattendibilità operata dal Giudice per le indagini preliminari quanto alle dichiarazioni rese dalla teste Mendicino, nonché la contraddittorietà delle propalazioni accusatorie di Pulice, superata grazie a un generico richiamo alla documentazione prodotta dal P.M.

Inoltre il Tribunale ha travisato il contenuto di una conversazione intercettata fra la ricorrente e l'arch.

Dattilo, laddove quest' ultimo si rivolgeva a tale Notarianni e non all'indagata.

Sotto diverso profilo il Difensore riafferma la mancanza di indicazioni precise a proposito del ruolo svolto dalla Bagalà in seno all'associazione, nonché la omessa considerazione del fatto che da oltre dieci anni la stessa risiede in Valle d'Aosta, facendo solo sporadici rientri in Calabria.

Neppure sono indicati gli indici di rilevanza della partecipazione fondata su un necessario rapporto sinallagmatico, essendo stata semmai l'attività della medesima diretta a vendere la struttura alberghiera per saldare i debiti che gravavano sulla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui ella stessa era fideiussore, né potendosi considerare adeguato il generico richiamo alla "messa a disposizione delle proprie capacità professionali" operato dal Tribunale.

Così, con riferimento alla Sole S.r.I., il Tribunale non ha valutato la documentazione presentata con la memoria depositata per l'udienza dell'8 luglio 2021, da cui si evince che la costituzione della società era stata finanziata con i proventi dell'attività professionale della ricorrente.

3. In data 28 dicembre 2021 il P.G. ha depositato memoria con la quale contesta la fondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale cita la pronuncia di questa Corte in data 22 ottobre 2021 come mero dato storico e notorio alla parte, con totale irrilevanza in ordine al thema decidendum, e quindi sulla legittimità della motivazione adottata dal Tribunale stesso in ordine all'inquadramento della condotta della ricorrente (se integrativa del mero concorso esterno ovvero se indicativa della piena partecipazione associativa), attesa peraltro l'indipendenza degli esiti decisori cui si è pervenuti in ragione dei diversi rimedi impugnatori esperiti dal P.M. -appello- e dalla Difesa - riesame-.

2. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, nonché i "motivi nuovi" che a questi fanno riferimento e che vanno trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, non sono fondati.

Premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità «la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio» (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, Rv. 275164), appare immune da censure l'impianto argomentativo - costituito non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pulice e Norberti e della teste Mendicino, ma anche e soprattutto dai dati intercettativi- posto dal Tribunale a fondamento della ritenuta sussistenza, in capo alla indagata, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria.

In tal senso il Tribunale, conformandosi al principio sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, in base al quale «la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello del!' extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni» (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231673; Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Rv. 280458), ha ricondotto i fatti contestati nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.

E ciò alla luce di comportamenti univoci caratterizzati da reiterazione e stabilità che rivelano la consapevole adesione della ricorrente alle politiche espansionistiche del padre (capo della consorteria) e delineano un ruolo dinamico e perdurante nel tempo dell' indagata in seno alla compagine associativa che, per la sua organicità, non si attaglia alla ben diversa figura dell'extraneus a cui la consorteria si rivolge, in singole occasioni, per la risoluzione di specifiche problematiche.

La ricorrente aveva gestito nel tempo le vicende attinenti alla soc. [OSCURATO:PERSONA], prima come socio occulto ed amministratore di fatto e successivamente come socio di diritto, avendo acquisito le quote sociali dopo una serie di rinunce dei prestanome storici, determinate dall'emissione di interdittiva antimafia.

In tale contesto padre e figlia, intercettati, avevano concordato circa la possibilità di inviare [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per intimidire [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo alla resistenza manifestata nella retrocessione delle quote in favore della Bagalà con la contestuale rinuncia al credito nascente da tale cessione in ragione della natura simulata dell'intestazione).

L'indagata era altresì risultata intestataria delle quote della Sole S.r.I., altra società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], detentrice dei terreni per i quali Bagalà aveva corrotto il [OSCURATO:PERSONA] al fine di giungere al loro cambio di destinazione d'uso e alla successiva lottizzazione.

Risulta inoltre docunnentalmente accertato che la stessa aveva realizzato nel tempo varie intestazioni fittizie di immobili e di società serventi agli illeciti scopi del gruppo mafioso.

Orbene, l'ampiezza e la obiettiva rilevanza delle condotte di coinvolgimento dell'indagata nelle varie vicende imprenditoriali legate al padre e agli interessi della cosca, come descritti nelle convergenti propalazioni accusatorie dei plurimi collaboratori di giustizia oltre che desumibili dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate, giustifìcano logicamente l'apprezzamento di merito circa la qualificazione delle medesime condotte in termini di effettiva partecipazione ad associazione mafiosa.

3. Quanto all'ultimo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro nornnativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità secondo cui «in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comnna 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis nna deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere» (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062).

Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha sottolineato l'assenza di segnali univoci che attestino una rescissione dal contesto associativo nel quale la ricorrente ha operato.

Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente jL SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le Loe indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 26 aprile 2021, applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 1) dell'imputazione (così diversamente ritenuto dal Giudice procedente), qualificava la condotta dell'indagata ai sensi dell'art. 416-bis ed applicava alla medesima la misura della custodia cautelare in carcere. Premesso un generale inquadramento delle attività attribuite alla Bagalà, ed in tal senso richiamata la descrizione contenuta nell'ordinanza genetica, il Tribunale rappresentava che l'indagata, figlia di [OSCURATO:PERSONA] e mente legale della cosca, in quanto avvocato, ben conosceva la caratura criminale del padre e ne condivideva i metodi di risoluzione delle problematiche. La stessa aveva gestito tutti gli aspetti relativi alla soc. [OSCURATO:PERSONA], prima come socio occulto ed amministratore di fatto e successivamente come socio di diritto, avendo acquisito le quote sociali dopo una serie di rinunce dei prestanome storici, determinate dall'emissione di interdittiva antimafia. In tale contesto padre e figlia, intercettati, avevano concordato circa la possibilità di inviare [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per intimidire [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo alla resistenza manifestata nella retrocessione delle quote in favore della Bagalà con la contestuale rinuncia al credito nascente da tale cessione in ragione della natura simulata dell'intestazione). L'indagata era altresì risultata intestataria delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., altra società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], detentrice dei terreni per i quali Bagalà aveva corrotto il [OSCURATO:PERSONA] al fine di giungere al loro cambio di destinazione d'uso e alla successiva lottizzazione. Aveva inoltre realizzato nel tempo varie intestazioni fittizie di immobili e di società serventi agli illeciti scopi del gruppo. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende imprenditoriali legate al padre aveva trovato conferma non solo nei dati intercettativi, ma anche nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] - che aveva avuto una relazione con [OSCURATO:PERSONA]- e in quelle dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, mentre il Giudice per le indagini preliminari riteneva che le condotte addebitate denotassero che l'indagata aveva reiteratamente offerto, sia quale professionista che quale riferimento di varie società riconducibili al sodalizio, un contributo consapevole alla conservazione e al rafforzamento delle capacità operative della consorteria, mettendosi a disposizione del padre che di questa era il vertice, così agendo quale concorrente esterno in associazione mafiosa, il Tribunale giungeva a diversa conclusione, nel senso che le indicate circostanze di fatto fossero indicatrici di una piena compenetrazione dell'indagata nella struttura associativa -qualificabile ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.- , piuttosto che di "un semplice accordo tra la professionista e il sodalizio qualificabile in termini di concorso esterno". Alla luce della diversa qualificazione, il Tribunale riteneva altresì operativa la presunzione assoluta di adeguatezza del regime carcerario, non superabile a fronte dell'assenza di elementi indicativi di un allontanamento dal contesto associativo e pertanto necessario il massimo presidio cautelare.2.11 difensore dell'indagata ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone sotto vari profili: 2.1. la violazione di legge, per avere il Tribunale del riesanne posto a fondamento della valutazione fatti verificatisi successivamente all'udienza camerale. L'ordinanza fa riferimento espresso non solo al provvedimento genetico, sul quale il Tribunale del riesame si è pronunciato in data 8 giugno 2021, ma anche alla decisione della Corte di cassazione sul relativo ricorso, dichiarato inammissibile con sentenza pronunciata il 22 ottobre 2021, dopo l'udienza celebrata avanti il Tribunale del 19 ottobre 2021. Viola quindi il diritto al contraddittorio l'aver dato contezza in motivazione della intervenuta "irrevocabilità" della ordinanza impositiva della misura con la documentazione acquisita fuori dall'udienza e successivamente alla riserva di decisione, con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; 2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione non avendo il Tribunale congruamente argomentato circa la sussistenza del quadro gravemente indiziante in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., né avendo tenuto in adeguato conto le argomentazioni formulate dalla Difesa nella memoria all'uopo depositata. L'ordinanza impugnata riproduce testualmente larga parte dei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesanne in data 8 giugno 2021, senza tuttavia esplicitare il percorso logico-inferenziale per cui si è giunti ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti. L'esistenza di due provvedimenti conformi adottati da due diversi Giudici di merito avrebbe dovuto semmai comportare un particolare sforzo motivazionale, con particolare riguardo alle fonti dichiarative (Mendicino, Pulice e Norberti) per diversi motivi ritenuti non esaustivi dal Giudice per le indagini preliminari; 2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla valutazione del quadro gravemente indiziante in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nulla affermando la ordinanza impugnata circa il formale ingresso dell'indagata nel contesto associativo, limitandosi viceversa a ricondurre i comportamenti delineati dal Giudice per le indagini preliminari quali sintomatici del concorso esterno al diverso alveo della partecipazione all'associazione. Nella motivazione degli stessi provvedimenti citati dall'ordinanza impugnata si evince che la ricorrente non è inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, tanto da essere stata ritenuta estranea a reati contestati al padre (estorsione in danno dell'imprenditore Notarianni, corruzione elettorale relativa al [OSCURATO:PERSONA]). Dalla lettura della impugnata ordinanza non è possibile individuare passaggi motivazionali inerenti lo stabile rapporto fra la ricorrente e l'associazione, dal momento che i comportamenti descritti riguardano i rapporti intrattenuti con il genitore, tanto che la stessa soc. [OSCURATO:PERSONA] viene descritta essere nella "totale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di sua figlia [OSCURATO:PERSONA]". 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari. Non solo i provvedimenti giurisdizionali più volte citati hanno statuito la mancanza di partecipazione all'associazione, ma in ogni caso il momento finale in cui si 3 P-e, sarebbe verificato l'apporto della ricorrente va individuato nel 5 ottobre 2018 (capo 14). Non è stata oggetto di adeguata valutazione la persistenza del vincolo associativo, essendo viceversa cessata la affectio societatis e quindi la presunzione delle esigenze ad essa collegate. In data 7 gennaio 2022 il Difensore ha depositato "motivi nuovi", con i quali ribadisce le censure proposte nel ricorso. In particolare rappresenta che il Tribunale non ha evidenziato alcun dato diverso da quelli valutati per sostenere il CoVorso esterno dal quale evincere i rapporti con altri aderenti alla consorteria, né avrebbe potuto farlo attesa la mancata allegazione al fascicolo procedimentale degli atti di indagine. Ancora, rappresenta la mancata considerazione della valutazione di inattendibilità operata dal Giudice per le indagini preliminari quanto alle dichiarazioni rese dalla teste Mendicino, nonché la contraddittorietà delle propalazioni accusatorie di Pulice, superata grazie a un generico richiamo alla documentazione prodotta dal P.M. Inoltre il Tribunale ha travisato il contenuto di una conversazione intercettata fra la ricorrente e l'arch. Dattilo, laddove quest' ultimo si rivolgeva a tale Notarianni e non all'indagata. Sotto diverso profilo il Difensore riafferma la mancanza di indicazioni precise a proposito del ruolo svolto dalla Bagalà in seno all'associazione, nonché la omessa considerazione del fatto che da oltre dieci anni la stessa risiede in Valle d'Aosta, facendo solo sporadici rientri in Calabria. Neppure sono indicati gli indici di rilevanza della partecipazione fondata su un necessario rapporto sinallagmatico, essendo stata semmai l'attività della medesima diretta a vendere la struttura alberghiera per saldare i debiti che gravavano sulla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui ella stessa era fideiussore, né potendosi considerare adeguato il generico richiamo alla "messa a disposizione delle proprie capacità professionali" operato dal Tribunale. Così, con riferimento alla Sole S.r.I., il Tribunale non ha valutato la documentazione presentata con la memoria depositata per l'udienza dell'8 luglio 2021, da cui si evince che la costituzione della società era stata finanziata con i proventi dell'attività professionale della ricorrente. 3. In data 28 dicembre 2021 il P.G. ha depositato memoria con la quale contesta la fondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale cita la pronuncia di questa Corte in data 22 ottobre 2021 come mero dato storico e notorio alla parte, con totale irrilevanza in ordine al thema decidendum, e quindi sulla legittimità della motivazione adottata dal Tribunale stesso in ordine all'inquadramento della condotta della ricorrente (se integrativa del mero concorso esterno ovvero se indicativa della piena partecipazione associativa), attesa peraltro l'indipendenza degli esiti decisori cui si è pervenuti in ragione dei diversi rimedi impugnatori esperiti dal P.M. -appello- e dalla Difesa - riesame-. 2. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, nonché i "motivi nuovi" che a questi fanno riferimento e che vanno trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, non sono fondati. Premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità «la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio» (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, Rv. 275164), appare immune da censure l'impianto argomentativo - costituito non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pulice e Norberti e della teste Mendicino, ma anche e soprattutto dai dati intercettativi- posto dal Tribunale a fondamento della ritenuta sussistenza, in capo alla indagata, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria. In tal senso il Tribunale, conformandosi al principio sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, in base al quale «la distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello del!' extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231673; Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Rv. 280458), ha ricondotto i fatti contestati nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. E ciò alla luce di comportamenti univoci caratterizzati da reiterazione e stabilità che rivelano la consapevole adesione della ricorrente alle politiche espansionistiche del padre (capo della consorteria) e delineano un ruolo dinamico e perdurante nel tempo dell' indagata in seno alla compagine associativa che, per la sua organicità, non si attaglia alla ben diversa figura dell'extraneus a cui la consorteria si rivolge, in singole occasioni, per la risoluzione di specifiche problematiche. La ricorrente aveva gestito nel tempo le vicende attinenti alla soc. [OSCURATO:PERSONA], prima come socio occulto ed amministratore di fatto e successivamente come socio di diritto, avendo acquisito le quote sociali dopo una serie di rinunce dei prestanome storici, determinate dall'emissione di interdittiva antimafia. In tale contesto padre e figlia, intercettati, avevano concordato circa la possibilità di inviare [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per intimidire [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo alla resistenza manifestata nella retrocessione delle quote in favore della Bagalà con la contestuale rinuncia al credito nascente da tale cessione in ragione della natura simulata dell'intestazione). L'indagata era altresì risultata intestataria delle quote della Sole S.r.I., altra società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], detentrice dei terreni per i quali Bagalà aveva corrotto il [OSCURATO:PERSONA] al fine di giungere al loro cambio di destinazione d'uso e alla successiva lottizzazione. Risulta inoltre docunnentalmente accertato che la stessa aveva realizzato nel tempo varie intestazioni fittizie di immobili e di società serventi agli illeciti scopi del gruppo mafioso. Orbene, l'ampiezza e la obiettiva rilevanza delle condotte di coinvolgimento dell'indagata nelle varie vicende imprenditoriali legate al padre e agli interessi della cosca, come descritti nelle convergenti propalazioni accusatorie dei plurimi collaboratori di giustizia oltre che desumibili dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate, giustifìcano logicamente l'apprezzamento di merito circa la qualificazione delle medesime condotte in termini di effettiva partecipazione ad associazione mafiosa. 3. Quanto all'ultimo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro nornnativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità secondo cui «in tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comnna 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis nna deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere» (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha sottolineato l'assenza di segnali univoci che attestino una rescissione dal contesto associativo nel quale la ricorrente ha operato. Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda
Sentenza Cassazione n. 05288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris