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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15516/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato.

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato e alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti contestate, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla condotta dell'imputato ed alla sussistenza delle aggravanti), sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che tentato di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità.

Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche e beneficio della sostituzione della pena detentiva), sono formulati in maniera estremamente generica e, pertanto, inammissibile in sede di legittimità, non essendo in alcun modo proposto un confronto con le ragioni argomentative dalla decisione impugnata, e meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. par. 3 e 4 della sentenza impugnata).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato. 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato e alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti contestate, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla condotta dell'imputato ed alla sussistenza delle aggravanti), sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che tentato di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche e beneficio della sostituzione della pena detentiva), sono formulati in maniera estremamente generica e, pertanto, inammissibile in sede di legittimità, non essendo in alcun modo proposto un confronto con le ragioni argomentative dalla decisione impugnata, e meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. par. 3 e 4 della sentenza impugnata). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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